CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 23145/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16972/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; -intimata - avverso la sentenza n. 4680/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 08/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dal prof. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” e del prof. [OSCURATO:PERSONA] nonché sull’appello incidentale di quest’ultimo, respingeva l’appello incidentale e accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso principale di primo grado nei sensi di cui in motivazione annullando integralmente gli atti ivi impugnati; compensava integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 2. Con bando adottato con D.R. n. 198/2020 del 17 gennaio 2020, l’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” indiceva la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di 1a Fascia presso il Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] e Maxillo-Facciali della Sapienza -Università di Roma. Con D.R. n. 982/2020 del 26 marzo 2020 era nominata la [OSCURATO:PERSONA], la quale preso atto dell’elenco dei candidati che avevano presentato domanda per la partecipazione alla procedura, in data 1° luglio 2020, effettuava la valutazione collegiale comparativa complessiva dei candidati. All’esito di tale valutazione, il prof. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato vincitore della procedura e, con D.R. 15 luglio 2020 n. 1815 erano approvati gli atti della stessa. 2. Con ricorso al TAR Lazio, il prof. [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato (unitamente ad altri colleghi) alla suddetta procedura, impugnava i provvedimenti con i quali era stato nominato vincitore il prof. [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva, tra l’altro, che taluni titoli indicati in sede di domanda e così il possesso di n. 2 brevetti, lo svolgimento di n. 6 progetti, l’essere il prof. [OSCURATO:PERSONA] socio dell’[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valutati come tali in quanto, i brevetti, mai conseguiti, i progetti mai giunti ad una positiva delibazione e quindi mai finanziati, la qualità di socio dell’IADR non più in essere dal 2001. Si costituivano l’Università e il controinteressato il quale a sua volta contestava la veridicità di taluni titoli dichiarati dal prof. Testarelli. 3. Il TAR Lazio, con sentenza n. 4806/2021, accoglieva per quanto di ragione il ricorso principale e respingeva quello incidentale. In particolare, rilevava incongruenze nella valutazione dei titoli del prof. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo sia ai brevetti (risultando il prof. [OSCURATO:PERSONA] tra gli inventori ma non essendo anche il titolare dei depositi), sia ai progetti (che risultavano effettivamente non finanziati), sia alla qualità di socio dell’[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA](non più esistente dal 2001). Escludeva potesse farsi applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 ritenendo, sulla base della giurisprudenza amministrativa (e così di Consiglio di Stato n. 4303/2020) secondo cuiper l’applicazione dell’art. 75, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso. Riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse procedere a rinnovare la valutazione del curriculum vitae di detto professore, onde accertare se, in assenza delle stesse, sarebbe comunque risultato vincitore della procedura valutativa in oggetto. In conseguenza annullava in parte qua gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio. 4. Avverso tale sentenza lo stesso prof. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Consiglio di Stato ritenendo la stessa viziata là dove non aveva disposto l’esclusione del prof. [OSCURATO:PERSONA] dalla procedura ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 in conseguenza della non veridicità delle affermazioni relative al possesso dei titoli posti a sostegno della domanda di partecipazione. Lamentava che il TAR si sarebbe sostituito alla [OSCURATO:PERSONA] assegnando valenza di “premio” all’ “ [OSCURATO:PERSONA] – ITI [OSCURATO:PERSONA] – 2017”, là dove lo stesso non era un “premio” e andava incluso nella diversa categoria “Finanziamenti competitivi nazionali e internazionali”. Riteneva erroneo l’assorbimento da parte del TAR di altri motivi di ricorso. Si costituivano in giudizio sia l’Università sia il prof. [OSCURATO:PERSONA] il quale proponeva ricorso incidentale. Il ricorrente incidentale prof. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava che, in ottemperanza al decisum del TAR, la [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice aveva provveduto a rinnovare la valutazione individuale e comparativa ed all’esito nuovamente nominato esso prof. [OSCURATO:PERSONA] quale vincitore. Rappresentava di aver proposto appello incidentale in via meramente cautelativa in pendenza del termine per l’impugnazione della nuova (e comunque a lui favorevole) determinazione rettorale di approvazione degli atti della commissione (DR n. 1616/2021). Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rilevato le incongruenze che avevano portato all’annullamento dei provvedimenti di proclamazione e riproponeva gli ulteriori rilievi già sottoposti al TAR con il ricorso incidentale. 5. Il Consiglio di Stato riteneva non fondata la tesi difensiva dell’appellato (appellante incidentale) in quale, insistendo sulla differenza tra “titolare” ed “inventore”, sosteneva che egli sarebbe stato comunque legittimato a includere i due brevetti e così in particolare quella r nel curriculum tra i titoli valutabili evidenziando che la circostanza che i brevetti non erano stati concessi era preclusiva della indicazione degli stessi sotto la voce “titolarità” ed anche della qualificazione come “brevetti” essendo rimasti quali mere domande di “brevetto”. Confermava anche la pronuncia del TAR quanto ai progetti rilevando che l’inclusione degli stessi nel curriculumaveva ingenerato l’equivoco che vi fosse stata la relativa positiva valutazione ed il finanziamento. Escludeva la marginalità della indicazione circa l’essere socio attivo dell’IADR (smentita per tabulas) dal momento che l’indagine riguardava il mero “dato” autodichiarato. Quanto alla questione posta dall’appellante principale concernente l’esclusione dalla procedura del prof. [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle dichiarazioni non veritiere, riteneva di non condividere le conclusioni cui era giunto il TAR.Premetteva che l’autodichiarazione era essenziale ai fini della sussistenza dei requisiti e dei titoli dichiarati poiché a tenore del bando l’amministrazione si riservava la mera facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostituite (cosa che, nello specifico, era avvenuta solo a seguito delle sollecitazioni del controinteressato e non d’iniziativa dell’Amministrazione). Riteneva che la struttura della procedura concorsuale in questione postulasse il principio dell’autoresponsabilità secondo cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori contenuti nella propria domanda (Cons. St., Ad pl., 25 febbraio 2014, n. 9). Evidenziava che la pronuncia del TAR, nella parte in cui aveva disposto la ripetizione della valutazione del curriculum vitaedel Prof. [OSCURATO:PERSONA] onde accertare se, in assenza delle rilevate incongruenze, questi sarebbe risultato comunque vincitore, non solo era contraria al dato normativo che sanziona con la decadenza dal beneficio la falsità comunque emersa ed al principio di autoresponsabilità ma anche ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra cittadino e amministrazione. Riteneva, pertanto, che dall’accertamento della non veridicità di alcune delle affermazioni contenute nel curriculum vitae del prof. [OSCURATO:PERSONA] non poteva che derivare la sua esclusione dalla procedura per cui è causa, irrilevante essendo la mancata attivazione di un giudizio di querela di falso. Precisava che, a differenza del caso esaminato da Cons. St., Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5761, nella presente fattispecie l’oggetto della dichiarazione non veritiera risultava essenziale ai fini della nomina essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina a professore. Concludeva, pertanto, accogliendo l’originario ricorso principale del prof. [OSCURATO:PERSONA] ed annullando integralmente gli atti impugnati. 6. Propone ricorso per cassazione il prof. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il prof. [OSCURATO:PERSONA] r esiste con controricorso 8. L’Università è rimasta intimata. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento all’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 8 cod. proc. amm. per eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella giurisdizione dell’AGO in merito all’accertamento sulla falsità in atti. Assume che Consiglio di Stato avrebbe esulato dai limiti della sua giurisdizione, in quanto l’accertamento circa la falsità delle autodichiarazioni sui titoli indicati dal ricorrente spetterebbe al [OSCURATO:PERSONA]. Detta statuizione costituirebbe pertanto una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, dal momento che il Consiglio di Stato si è arrogato il potere di accertare egli stesso la falsità delle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, laddove avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della presentazione e definizione della querela in sede civile. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento all’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 8 cod. proc. amm. per eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nel merito delle valutazioni discrezionali dell’Ateneo. Assume che il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito alla PA in un giudizio - circa la rilevanza delle irregolarità accertate ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000 rispetto al mantenimento dei vantaggi eventualmente conseguiti -che spetterebbe in via esclusiva a quest’ultima, siccome attività a carattere discrezionale. Rileva che il Bando non avrebbe previsto una sanzione espulsiva per l’ipotesi in questione. 3. Preliminarmentesi osserva che in sede di controricorso il prof. Testarelli ha evidenziato che il ricorrente prof. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in regime di quiescenza a partire dal 1° luglio 2022, giusto D.R. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2060 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dedotto che il predetto non possiede pertanto interesse attuale alla proposizione della presente iniziativa giurisdizionale. 4. Il rilievo non è fondato. Ancorché la quiescenza precluda, successivamente, l’assegnazione del posto, ora per allora, in favore del concorrente escluso dalla procedura concorsuale, tuttavia sussiste l’interesse ed evitare il consolidamento, nel giudizio amministrativo, di una situazione di fatto a causa di un dato contingente ed eventuale, senza alcuna verifica della legittimità del provvedimento impugnato, anche al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede, diversamente determinandosi un contrasto con i principi espressi dagli artt. 24 e 97 Cost. (Cass., Sez, Un., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cass., Sez. Un. 9 novembre 2011, n. 23302). Inoltre, come dallo stesso ricorrente evidenziato in sede di memoria, il passaggio al regime di quiescenza è avvenuto in qualità di professore associato e non di professore ordinario, vista l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale qui gravato. Ciò è sufficiente ad integrare l’interesse al riconoscimento della diversa auspicata migliore posizione personale e professionale. 5. Tanto precisato, entrambi i motivi sono inammissibili. 6. Com’è noto, il controllo spettante a queste Sezioni Unite in sede d’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato è limitato al riscontro dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, configurabile quando detto giudice si sia pronunciato su una materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Ed infatti il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l’art. 111, ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicandoo in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell ’ attività giurisdizionale (così, tra le altre, Cass., Sez. Un., 7 luglio 2021, n. 19244; 4 dicembre 2020, n. 27770; 20 marzo 2019, n. 7926; 3 agosto 2018, n. 20529). L’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è invece configurabile quando l’indagine svolta dal Giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2604; 24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526). Il vizio in questione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi tuttavia insussistente nell’ipotesi in cui il sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l’accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili, il cui accertamento rimane nell’alveo del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina (cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2021, n. 31311; 3 marzo 2020, n. 5904; 23 dicembre 2014, n. 27341). 7. Nello specifico, non vi è stata alcuna invasione delle attribuzioni del Giudice ordinario quanto all’accertata non veridicità (di parte) del contenuto della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Ed infatti, premesso che si verte in tema di giurisdizione esclusiva, spetta tanto più al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva l’esame di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali prevista dall’art. 8 cod. proc. amm. per il caso in cui tale giurisdizione esclusiva non sussista. La regola rappresenta la trasposizione in campo amministrativistico del principio codificato all’art. 34 cod. proc. civ. La veridicità dell’autodichiarazione, rappresentando l’antecedente logico- giuridico della questione sottoposta al vaglio del g.a., è “attratta” (per evidenti esigenze di concentrazione delle tutele e della celerità del processo amministrativo) dalla giurisdizione di quest’ultimo. Tale veridicità, dunque, quale presupposto per l’esercizio del potere amministrativo ha valenza di questione pregiudiziale, da accertarsi in via incidentale dal g.a. exartt. 7 e 8 del cod. proc. amm. Né rileva il riferimento contenuto nell’art. 8 cod. proc. amm. alla “risoluzione dell’incidente di falso” (ai fini della sospensione) che, ai sensi di quanto previsto tanto dall’art. 77 cod. proc. amm. quanto dall’art. 231 cod. proc. civ. presuppone che falsità abbia investito il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale), ovvero nella sua "genuinità" (nelle forme della contraffazione -ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l’autore apparente - o dell ’ alterazione - ad es. la modifica del documento originale -), mentre invece la falsità concerne la “verità” del documento, ossia l’enunciazione falsa del suo contenuto (“falsità ideologica”) può formare oggetto di querela di falso, limitatamente a ciò che concerne l’"estrinseco" del documento (come nel caso dell’atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui) non anche per contestare la veridicità di quanto dichiarato. (cfr. Cass., Sez. 1, 5 dicembre 2022, n. 35649; Cass., Sez. 3, 14 maggio 2019, n. 12707; Cass., Sez. 3, 2 giugno 1999, n. 5383). Ciò tanto più esclude, nel caso in esame, ogni invasione della giurisdizione del Giudice ordinario. 8. Né può discutersi di ingerenza nelle attribuzioni della Pubblica amministrazione. L’esclusione dalla procedura concorsuale e l’annullamento degli atti di proclamazione del vincitore costituiva il proprium della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Ogni valutazione operata, sul punto, dal Consiglio di Stato rientra nelle suddette attribuzioni e non travalica i limiti interni di sindacato dell ’ organo giudicante. 9. La circostanza che il Consiglio di Stato, diversamente dalla pronuncia del TAR (che aveva escluso ogni automatismo nella previsione di cui all’art. 75 del d.P.R. 445 del 2000 nel senso che, ai fini della decadenza ivi prevista, rileva solo quella dichiarazione non veritiera che abbia causalmente determinato il riconoscimento del beneficio e non ogni dichiarazione non veritiera, orientamento, quest’ultimo, invero, condiviso anche da questa Corte di legittimità: v. Cass., Sez. L., 19 ottobre 2020, n. 22673; Cass., Sez. lav. 6 giugno 2024, n. 15816), abbia ritenuto che dovesse, invece, ritenersi operante un automatismo al fine di escludere la possibilità di instaurare il rapporto, colloca con ogni evidenzia l’opzione interpretativa prescelta nell’ambito dei confini della giurisdizione del Giudice amministrativo. 10. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 12. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.