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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17941/2026

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dal Tribunale di Bari, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello delPubblico Ministero proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari di Bari in data 05/11/2025 che aveva disposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentataestorsione aggravata anche dal metodo mafioso e dalla appartenenza dell’indagato allaassociazione di stampo mafioso clan [OSCURATO:PERSONA] di Bari, applicava la più grave misura dellacustodia in carcere.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.2.1.

Con il primo ed il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli art. 416 bis.1 cod. pen., 274 e 275 cod. proc. pen. nonché la apparenza, illogicità econtraddittorietà della motivazione in punto di presunzione relativa di sussistenza di attualiesigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della applicata misura carceraria.Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla asserita “indubbia gravitàdel fatto” e sulla ritenuta “caratura criminale” di [OSCURATO:PERSONA], omettendo diconsiderare la memoria difensiva con relativi documenti (allegata anche al presente ricorso)e segnatamente:-il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, che in data15/05/2024 ha revocato la misura della sorveglianza speciale;-il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 03/07/2024 che hadichiarato cessata la pericolosità sociale;-la circostanza che l’indagato, successivamente alla sua scarcerazione avvenuta nel2021 dopo una detenzione durata per circa 20 anni, si è dato a regolare attività lavorativaessendo stato assunto nel marzo 2022 con contratto a tempo indeterminato alle dipendenzedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come magazziniere e si è trasferito in Valenzano, comune lontanodiversi chilometri dalla storica roccaforte del clan [OSCURATO:PERSONA] sita nella città di Bari.Anziché valutare tali risultanze documentali che sono idonee a scalfire la presunzionerelativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della aggravante delmetodo mafioso, il collegio della cautela ha valorizzato elementi risalenti a 25 anni fa (reati di“mafia” nell’ambito dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi tra secondametà degli anni ’90 ed i primi anni 2000 per i quali ha subito venti anni di detenzioneininterrotta e tre anni di libertà vigilata) sostenendo “un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nellemaglie dell’omonimo sodalizio”, senza indicare alcun attuale elemento di natura processualee fattuale attestante il coinvolgimento dell’indagato in altri procedimenti relativi a fatti dicriminalità organizzata.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazionein punto di sussistenza della aggravante del metodo mafioso che non è configurabile inassenza di condotte immediatamente ed inequivocabilmente evocative della forzaintimidatrice di un sodalizio mafioso.

Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella contestata vicenda estorsiva si esauriva nell’episodiodel 6 febbraio 2025 allorquando il coindagato [OSCURATO:PERSONA] conduceva la persona offesapresso un bar di Valenzano per un fugace incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale sipresentava come “Franco” (non come “Ceschetto, soprannome con il quale era conosciuto)e, dopo avere informalmente parlato della pretesa risarcitoria vantata da [OSCURATO:PERSONA] esottolineato che un incidente stradale poteva capitare a chiunque, consigliavasemplicemente a [OSCURATO:PERSONA] di pagare senza usare alcuna violenza fisica, verbale o psicologicae senza alcun riferimento ad ambienti criminali.

La prospettazione di possibili “problemi” fuorie dentro l’azienda di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente non costituiva una frase minacciosa, nonfosse altro che la stessa persona offesa non la percepiva come tale, avendo appreso solo inun secondo momento da [OSCURATO:PERSONA] della identità del soggetto incontrato.

Prima e dopo il richiamato episodio, [OSCURATO:PERSONA] non si è più in alcun modo interessato,direttamente o indirettamente, alla questione; la stessa persona offesa ha dichiarato di nonavere compreso di avere incontrato in quell’occasione un pregiudicato e di avere appresosolo successivamente che Franco era “il figlio di [OSCURATO:PERSONA]”.2.3.

Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inpunto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e diL’ordinanza impugnata ha valorizzato precedenti condanne risalenti nel tempo peraffermare l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione mafiosa, senza verificare l’attualità delnesso tra la ritenuta appartenenza e il fatto oggetto di contestazione provvisoria che non siconfigura alla luce dei recentissimi provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiaratocessata la pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile

2. Ragioni di priorità logico giuridica impongono di esaminare il secondo e quartomotivo di ricorso in punto di sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dellaappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla omonima associazione di stampo mafioso, in ragione delleevidenti ricadute della configurazione di tali circostanze sul versante della attualità delleesigenze cautelari e della adeguatezza della misura carceraria applicata dal Tribunale delriesame.La ricorrenza, sul piano della gravità indiziaria della prima aggravante determina lapresunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., mentre la seconda delinea,comunque, peculiari connotazioni del fatto illecito che incidono sul giudizio di gravità e,quindi, su uno dei parametri normativi rilevanti per la valutazione dell’esigenza di cui all’art.274 lett.

C) cod. proc. pen.Tanto premesso, il tema delle aggravanti de qua è già stato dedotto e scrutinato daquesta Corte con separata pronuncia emessa in data odierna nella collegata procedurainstaurata a seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverol’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari in sede di riesame avversol’ordinanza genetica applicativa della misura domiciliare.

2.1. Quanto alla aggravante del c.d. metodo mafioso, le censure difensive dedotte inquesta sede sono del tutto sovrapponibili a quelle prospettate e scrutinate nella proceduracollegata e se ne ribadisce la manifesta infondatezza.Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità intema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione, èsufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forza intimidatricetipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti unacondotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione econseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittimain una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto aquella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando alla mente edalla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione; successivamenteSez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024,Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Tanto premesso, il costrutto argomentativo sviluppato anche nel corpo dell’ordinanzaimpugnata in questa sede in punto di sussistenza, nella specie, della aggravante del c.d.metodo mafioso (si veda la nota 3 in calce alle pagine 13 e 14) è pienamente esaustivo econforme ai principi richiamati.Esso delinea in modo compiuto i caratteri della condotta concertata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocativa della forza intimidatrice mafiosa laddove si pone in luce che [OSCURATO:PERSONA],riottoso a capitolare, nonostante le minacce già ricevute da [OSCURATO:PERSONA], era stato condotto, noncausalmente, al cospetto dell’odierno ricorrente, già in precedenza condannato per il delittodi cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organico al clan [OSCURATO:PERSONA], mai smantellato e attivo nelterritorio barese.

In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva esordito affermando “ ah, sei tu il ragazzodell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti …” e lo aveva poi aveva invitato a “ pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato posto conoscenza da Moreaimmediatamente dopo l’incontro (“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se hai capito e se nonvuoi problemi meglio che paghi”), al preciso scopo di amplificare l’effetto intimidatorio evincere la sua resistenza, tanto è vero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo averefornito tale informazione, gli aveva sottoposto l’accordo risarcitorio proferendo la frase“adesso mi firmi il foglio”.Il collegio della cautela ha ritenuto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo di tale caraturacriminale solo dopo l’incontro perché l’amplificazione dell’effetto intimidatorio derivatodall’intervento personale di [OSCURATO:PERSONA], anch’esso connotato da minaccia, emergevapalesemente dalle successive interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultimo avevalamentato di essere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare le condizioni”;aveva rappresentato che “non serviva mettere quella persona”; che la pretesa avanzata contale modalità avrebbe avuto effetti importanti sul suo futuro ed aveva inciso profondamentesulla sua tranquillità ingenerandogli forte timore (“con questo debito sarà ancora più difficilecostruirmi qualcosa, con l’aggiunta che mi possa succedere qualcosa con quelle persone lì..era meglio se morivo nell’incidente in cui sono stato miracolato; “ hai messo in mezzoCeschetto il figlio di [OSCURATO:PERSONA], da quel giorno non vado nemmeno più a Valenzano perpaura…”); rispetto a tali affermazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva candidamente ammesso il vero scopodell’incontro organizzato con [OSCURATO:PERSONA] dicendo a [OSCURATO:PERSONA] che aveva sbagliato l’approccioiniziale, che se fosse stato collaborativo la situazione sarebbe stata affrontata diversamente,aggiungendo ”a Bari si dice a brigante, brigante e mezzo non mi hai voluto ascoltare e ti seigirato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensavi prima e si raggiungeva lo stessoobiettivo… e fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto che ti viene l’ansia”La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso,aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agli assunti chesono stati tratti, limitandosi genericamente ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso dellaidentità del soggetto incontrato solo in un momento successivo all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], deltutto casuale e privo di espresse connotazioni minacciose.2.2.

Anche con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, commaterzo n. 3 cod. pen. le censure difensive dedotte in queste sono del tutto sovrapponibili aquelle prospettate nella procedura collegata di cui si ribadisce la manifesta infondatezza.Il Tribunale (si veda ancora la nota 3 in calce alle pagine 13 e 14 dell’ordinanzaimpugnata) ha correttamente argomentato evidenziando che il tentativo di estorsione erastato realizzato anche con il rilevante contributo di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. in quanto organico all’omonimo sodalizio di tipo mafioso, accertatonella sua esistenza con sentenze irrevocabili e tuttora operativo, assunto che la difesaricorrente censura in modo apodittico, senza, tuttavia, concretamente confutarlo.3.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano l’apparato argomentativoposto a fondamento della disposta misura carceraria sotto il duplice profilo della violazione dilegge e del vizio di motivazione, sono aspecifici e comunque manifestamente infondati.3.1.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia contodell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleatidagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desunti dalla fattispecie direato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti(Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277–01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Liandro, Rv. 288309– 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698- 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 02).La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in caso di riforma, da partedel Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate della precedente decisione delprimo giudice (totalmente o parzialmente) reiettiva della domanda cautelare, pur nonessendo richiesta - in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimentoincidentale - una motivazione rafforzata, la valutazione adottata dovrà comunque esseredotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 3, n.31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982– 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv.279593 – 01).

3.2. Tanto premesso in punto di diritto, la motivazione dell’impugnata ordinanza ècompiuta e logica, applica correttamente i principi dettati in tema di presunzione relativa dicui all’art. 275 cod. proc. pen. e prende in considerazione il tipo di reato per cui si procede, leconcrete modalità del fatto e gli elementi allegati dalla difesa.Il collegio della cautela ha dato atto della sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di gravitàindiziaria per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ne ha evidenziatol’elevato disvalore, ha quindi richiamato la caratura criminale di costui, non solo gravato daplurimi precedenti penali ma anche organico all’omonimo clan la cui natura di sodaliziomafioso è stata riconosciuta con sentenze irrevocabili, l’assenza di elementi di dissociazioneavendo egli, anzi, utilizzato tale appartenenza per vincere la strenua resistenza della vittimadella pesante azione estorsiva.Così delineato il quadro cautelare, ritenuto già sufficiente a fondare una attuale epregnante pericolo di reiterazione ed un giudizio di adeguatezza della sola misuracarceraria, il Tribunale del riesame ha affermato che comunque erano assenti elementiidonei a superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alriguardo ha ritenuto irrilevanti, in tale ottica, i dati difensivi introdotti in sede di udienzacamerale ( pag. 19 dell’ordinanza impugnata) osservando che alle valutazioni positive insede di prevenzione e sorveglianza era seguita la condotta illecita in contestazione chedimostrava come il ricorrente non avesse in alcun modo abbondonato la strada del crimineed anzi avesse commesso un ulteriore grave reato con metodo mafioso.4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Bari, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello delPubblico Ministero proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari di Bari in data 05/11/2025 che aveva disposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentataestorsione aggravata anche dal metodo mafioso e dalla appartenenza dell’indagato allaassociazione di stampo mafioso clan [OSCURATO:PERSONA] di Bari, applicava la più grave misura dellacustodia in carcere.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.2.1. Con il primo ed il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli art. 416 bis.1 cod. pen., 274 e 275 cod. proc. pen. nonché la apparenza, illogicità econtraddittorietà della motivazione in punto di presunzione relativa di sussistenza di attualiesigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della applicata misura carceraria.Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla asserita “indubbia gravitàdel fatto” e sulla ritenuta “caratura criminale” di [OSCURATO:PERSONA], omettendo diconsiderare la memoria difensiva con relativi documenti (allegata anche al presente ricorso)e segnatamente:-il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, che in data15/05/2024 ha revocato la misura della sorveglianza speciale;-il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 03/07/2024 che hadichiarato cessata la pericolosità sociale;-la circostanza che l’indagato, successivamente alla sua scarcerazione avvenuta nel2021 dopo una detenzione durata per circa 20 anni, si è dato a regolare attività lavorativaessendo stato assunto nel marzo 2022 con contratto a tempo indeterminato alle dipendenzedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come magazziniere e si è trasferito in Valenzano, comune lontanodiversi chilometri dalla storica roccaforte del clan [OSCURATO:PERSONA] sita nella città di Bari.Anziché valutare tali risultanze documentali che sono idonee a scalfire la presunzionerelativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della aggravante delmetodo mafioso, il collegio della cautela ha valorizzato elementi risalenti a 25 anni fa (reati di“mafia” nell’ambito dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi tra secondametà degli anni ’90 ed i primi anni 2000 per i quali ha subito venti anni di detenzioneininterrotta e tre anni di libertà vigilata) sostenendo “un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nellemaglie dell’omonimo sodalizio”, senza indicare alcun attuale elemento di natura processualee fattuale attestante il coinvolgimento dell’indagato in altri procedimenti relativi a fatti dicriminalità organizzata.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazionein punto di sussistenza della aggravante del metodo mafioso che non è configurabile inassenza di condotte immediatamente ed inequivocabilmente evocative della forzaintimidatrice di un sodalizio mafioso. Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella contestata vicenda estorsiva si esauriva nell’episodiodel 6 febbraio 2025 allorquando il coindagato [OSCURATO:PERSONA] conduceva la persona offesapresso un bar di Valenzano per un fugace incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale sipresentava come “Franco” (non come “Ceschetto, soprannome con il quale era conosciuto)e, dopo avere informalmente parlato della pretesa risarcitoria vantata da [OSCURATO:PERSONA] esottolineato che un incidente stradale poteva capitare a chiunque, consigliavasemplicemente a [OSCURATO:PERSONA] di pagare senza usare alcuna violenza fisica, verbale o psicologicae senza alcun riferimento ad ambienti criminali. La prospettazione di possibili “problemi” fuorie dentro l’azienda di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente non costituiva una frase minacciosa, nonfosse altro che la stessa persona offesa non la percepiva come tale, avendo appreso solo inun secondo momento da [OSCURATO:PERSONA] della identità del soggetto incontrato. Prima e dopo il richiamato episodio, [OSCURATO:PERSONA] non si è più in alcun modo interessato,direttamente o indirettamente, alla questione; la stessa persona offesa ha dichiarato di nonavere compreso di avere incontrato in quell’occasione un pregiudicato e di avere appresosolo successivamente che Franco era “il figlio di [OSCURATO:PERSONA]”.2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inpunto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. e diL’ordinanza impugnata ha valorizzato precedenti condanne risalenti nel tempo peraffermare l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione mafiosa, senza verificare l’attualità delnesso tra la ritenuta appartenenza e il fatto oggetto di contestazione provvisoria che non siconfigura alla luce dei recentissimi provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiaratocessata la pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile 2. Ragioni di priorità logico giuridica impongono di esaminare il secondo e quartomotivo di ricorso in punto di sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dellaappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla omonima associazione di stampo mafioso, in ragione delleevidenti ricadute della configurazione di tali circostanze sul versante della attualità delleesigenze cautelari e della adeguatezza della misura carceraria applicata dal Tribunale delriesame.La ricorrenza, sul piano della gravità indiziaria della prima aggravante determina lapresunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., mentre la seconda delinea,comunque, peculiari connotazioni del fatto illecito che incidono sul giudizio di gravità e,quindi, su uno dei parametri normativi rilevanti per la valutazione dell’esigenza di cui all’art.274 lett. C) cod. proc. pen.Tanto premesso, il tema delle aggravanti de qua è già stato dedotto e scrutinato daquesta Corte con separata pronuncia emessa in data odierna nella collegata procedurainstaurata a seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverol’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari in sede di riesame avversol’ordinanza genetica applicativa della misura domiciliare. 2.1. Quanto alla aggravante del c.d. metodo mafioso, le censure difensive dedotte inquesta sede sono del tutto sovrapponibili a quelle prospettate e scrutinate nella proceduracollegata e se ne ribadisce la manifesta infondatezza.Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità intema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione, èsufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forza intimidatricetipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti unacondotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione econseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittimain una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto aquella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando alla mente edalla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione; successivamenteSez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024,Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Tanto premesso, il costrutto argomentativo sviluppato anche nel corpo dell’ordinanzaimpugnata in questa sede in punto di sussistenza, nella specie, della aggravante del c.d.metodo mafioso (si veda la nota 3 in calce alle pagine 13 e 14) è pienamente esaustivo econforme ai principi richiamati.Esso delinea in modo compiuto i caratteri della condotta concertata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocativa della forza intimidatrice mafiosa laddove si pone in luce che [OSCURATO:PERSONA],riottoso a capitolare, nonostante le minacce già ricevute da [OSCURATO:PERSONA], era stato condotto, noncausalmente, al cospetto dell’odierno ricorrente, già in precedenza condannato per il delittodi cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organico al clan [OSCURATO:PERSONA], mai smantellato e attivo nelterritorio barese. In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva esordito affermando “ ah, sei tu il ragazzodell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti …” e lo aveva poi aveva invitato a “ pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato posto conoscenza da Moreaimmediatamente dopo l’incontro (“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se hai capito e se nonvuoi problemi meglio che paghi”), al preciso scopo di amplificare l’effetto intimidatorio evincere la sua resistenza, tanto è vero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo averefornito tale informazione, gli aveva sottoposto l’accordo risarcitorio proferendo la frase“adesso mi firmi il foglio”.Il collegio della cautela ha ritenuto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo di tale caraturacriminale solo dopo l’incontro perché l’amplificazione dell’effetto intimidatorio derivatodall’intervento personale di [OSCURATO:PERSONA], anch’esso connotato da minaccia, emergevapalesemente dalle successive interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultimo avevalamentato di essere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare le condizioni”;aveva rappresentato che “non serviva mettere quella persona”; che la pretesa avanzata contale modalità avrebbe avuto effetti importanti sul suo futuro ed aveva inciso profondamentesulla sua tranquillità ingenerandogli forte timore (“con questo debito sarà ancora più difficilecostruirmi qualcosa, con l’aggiunta che mi possa succedere qualcosa con quelle persone lì..era meglio se morivo nell’incidente in cui sono stato miracolato; “ hai messo in mezzoCeschetto il figlio di [OSCURATO:PERSONA], da quel giorno non vado nemmeno più a Valenzano perpaura…”); rispetto a tali affermazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva candidamente ammesso il vero scopodell’incontro organizzato con [OSCURATO:PERSONA] dicendo a [OSCURATO:PERSONA] che aveva sbagliato l’approccioiniziale, che se fosse stato collaborativo la situazione sarebbe stata affrontata diversamente,aggiungendo ”a Bari si dice a brigante, brigante e mezzo non mi hai voluto ascoltare e ti seigirato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensavi prima e si raggiungeva lo stessoobiettivo… e fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto che ti viene l’ansia”La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodo mafioso,aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agli assunti chesono stati tratti, limitandosi genericamente ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso dellaidentità del soggetto incontrato solo in un momento successivo all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], deltutto casuale e privo di espresse connotazioni minacciose.2.2. Anche con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, commaterzo n. 3 cod. pen. le censure difensive dedotte in queste sono del tutto sovrapponibili aquelle prospettate nella procedura collegata di cui si ribadisce la manifesta infondatezza.Il Tribunale (si veda ancora la nota 3 in calce alle pagine 13 e 14 dell’ordinanzaimpugnata) ha correttamente argomentato evidenziando che il tentativo di estorsione erastato realizzato anche con il rilevante contributo di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. in quanto organico all’omonimo sodalizio di tipo mafioso, accertatonella sua esistenza con sentenze irrevocabili e tuttora operativo, assunto che la difesaricorrente censura in modo apodittico, senza, tuttavia, concretamente confutarlo.3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano l’apparato argomentativoposto a fondamento della disposta misura carceraria sotto il duplice profilo della violazione dilegge e del vizio di motivazione, sono aspecifici e comunque manifestamente infondati.3.1. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia contodell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleatidagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desunti dalla fattispecie direato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti(Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277–01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Liandro, Rv. 288309– 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698- 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 02).La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in caso di riforma, da partedel Tribunale in funzione di giudice dell'appello de libertate della precedente decisione delprimo giudice (totalmente o parzialmente) reiettiva della domanda cautelare, pur nonessendo richiesta - in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimentoincidentale - una motivazione rafforzata, la valutazione adottata dovrà comunque esseredotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 3, n.31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982– 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv.279593 – 01). 3.2. Tanto premesso in punto di diritto, la motivazione dell’impugnata ordinanza ècompiuta e logica, applica correttamente i principi dettati in tema di presunzione relativa dicui all’art. 275 cod. proc. pen. e prende in considerazione il tipo di reato per cui si procede, leconcrete modalità del fatto e gli elementi allegati dalla difesa.Il collegio della cautela ha dato atto della sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di gravitàindiziaria per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ne ha evidenziatol’elevato disvalore, ha quindi richiamato la caratura criminale di costui, non solo gravato daplurimi precedenti penali ma anche organico all’omonimo clan la cui natura di sodaliziomafioso è stata riconosciuta con sentenze irrevocabili, l’assenza di elementi di dissociazioneavendo egli, anzi, utilizzato tale appartenenza per vincere la strenua resistenza della vittimadella pesante azione estorsiva.Così delineato il quadro cautelare, ritenuto già sufficiente a fondare una attuale epregnante pericolo di reiterazione ed un giudizio di adeguatezza della sola misuracarceraria, il Tribunale del riesame ha affermato che comunque erano assenti elementiidonei a superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alriguardo ha ritenuto irrilevanti, in tale ottica, i dati difensivi introdotti in sede di udienzacamerale ( pag. 19 dell’ordinanza impugnata) osservando che alle valutazioni positive insede di prevenzione e sorveglianza era seguita la condotta illecita in contestazione chedimostrava come il ricorrente non avesse in alcun modo abbondonato la strada del crimineed anzi avesse commesso un ulteriore grave reato con metodo mafioso.4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris