Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07016/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (che ha concluso ch---Te--C—a--`leno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari, considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. e applicata la continuazione con il reato ex art. 614, comma 1, cod. pen., ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 17 maggio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, altresì confermando l'assoluzione dal reato di cui agli artt. 635 e 61 n. 2 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e l'assorbimento del delitto ex art. 614 cod. pen. in quello di cui all'art. 624-bis in relazione all'episodio del 10 settembre 2013.

1.1. L'imputata è stata, in particolare, riconosciuta responsabile di essersi impossessata al fine di trarne profitto, abusando della sua qualità di collaboratrice familiare di [OSCURATO:PERSONA] e duplicando le chiavi di ingresso della sua abitazione, previa abusiva introduzione in essa in assenza del suo proprietario, della somma di euro 1.800,00 sottraendola al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quindi, accortasi il 10 ottobre 2013 della presenza di una videocamera a circuito chiuso posizionata all'interno dell'abitazione, aveva sradicato, danneggiandolo, tale apparecchio, al fine di procurarsi la propria impunità.

Fatti avvenuti in Trani il 10 settembre 2013 ed il 10 ottobre 2013.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura.

Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove.

La sentenza impugnata avrebbe confermato, con motivazione apparente e travisamento delle emergenze processuali, la sussistenza della responsabilità dell'imputata con riguardo ad un'ipotesi di furto diversa da quella concretamente ascrittale, sia in riferimento alla data di consumazione del reato che per ciò che attiene alle modalità di sua concreta attuazione.

Il delitto contestatole il 10 settembre 2013 dovrebbe, infatti, regredire temporalmente di circa un anno (al settembre 2012) e la sua perpetrazione non sarebbe avvenuta con abuso di relazioni domestiche e mediante duplicazione delle chiavi di accesso alla casa della vittima, bensì mediante trafugamento di una copia di tali chiavi dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], figlia della persona offesa.Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 157 cod. pen., per omessa dichiarazione di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione.

La regressione temporale del contestato furto in abitazione alla data del settembre 2012 avrebbe dovuto indurre, infatti, la Corte territoriale a dichiarare il suddetto delitto, nonché quello di cui all'art. 614 cod. pen. commesso il 10 ottobre 2013, estinto per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine già decorso alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. La difesa dell'imputata ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle disposte statuizioni civili e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva censura, di fatto ripropositiva dell'identica doglianza dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello.

Assume rilievo, allora, la giurisprudenza della Suprema Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza eccepita dal ricorrente, afferente ad un presunto travisamento della prova operato da parte del giudice di secondo grado, necessariamente implichi una nuova valutazione del compendio probatorio in questa sede preclusa, essendo ben noto il principio per cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali -ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della 'valenza probatoria del singolo elemento (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradónna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

I giudici di secondo grado, infatti, hanno dettagliatamente esplicato, con argomentazione logica e congrua, come la data e le modalità di effettuazione del furto del cappotto di [OSCURATO:PERSONA], contenente la somma di euro 1.800,00, fossero proprio quelle descritte nel capo di imputazione, e cioè mediante la duplicazione di chiavi e nella data del 10 settembre 2013, dovendosi ciò evincere dalle lineari propalazioni rese dalla figlia Angela, che aveva ricostruito in dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro della [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione paterna - consentendo alla Corte di merito di desumere, in maniera logica, che «la duplicazione delle chiavi è certamente avvenuta dopo il licenziamento della [OSCURATO:PERSONA]», avvenuto nel luglio 2013, «perché dopo l'ennesimo trafugamento delle chiavi, il [OSCURATO:PERSONA] si decise non a cambiare la serratura ma ad installare le telecamere» -, e dalla circostanza che, subito dopo la sottrazione del suddetto cappotto, il [OSCURATO:PERSONA] avesse installato le citate telecamere interne a circuito chiuso, che in data 10 ottobre 2013 avevano registrato «l'ingresso nella sua abitazione della [OSCURATO:PERSONA] la quale, accortasi della apparecchiatura che l'aveva ripresa in viso, cercava di sradicarla danneggiandola; anche in tale occasione non vi erano segni di effrazione sulla porta di ingresso».Orbene, a fronte della inequivoca chiarezza dell'argomentazione resa, le doglianze espresse dalla difesa appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti, e comunque incapaci di confrontarsi adeguatamente con essa.

Le deduzioni difensive prospettano, infatti, solo un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione dei fatti riservata al giudice di merito e preclusa a questa Corte di legittimità.

4. Del pari priva di ogni fondamento è la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato che - anche in ragione dell'invocata retrodatazione al settembre 2012 del delitto di furto in abitazione contestatole - tale reato, così come quello ex art. 614 cod. pen. commesso il 10 ottobre 2013, sarebbe risultato estinto, per decorso del termine di prescrizione, già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

La manifesta infondatezza di tale motivo discende, in primo luogo, dalla mera lettura del dettato normativo, considerato che la cornice edittale del reato di furto in abitazione aggravato da una o più delle circostanze indicate dall'art.61 cod. pen. prevede una pena massima di dieci anni di reclusione, da aumentarsi, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei di - reclusione.

Allo stesso modo, il delitto di violazione di domicilio perpetrato il 10 ottobre 2013 non era estinto alla data di emissione della sentenza di appello (28 giugno 2021), essendo decorso il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, solo il successivo 4 settembre 2021 (tenuto conto dei 147 giorni di sospensione della prescrizione intervenuti).

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 2.741, oltre accessori come per legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.741,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (che ha concluso ch---Te--C—a--`leno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari, considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. e applicata la continuazione con il reato ex art. 614, comma 1, cod. pen., ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 17 maggio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, altresì confermando l'assoluzione dal reato di cui agli artt. 635 e 61 n. 2 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e l'assorbimento del delitto ex art. 614 cod. pen. in quello di cui all'art. 624-bis in relazione all'episodio del 10 settembre 2013. 1.1. L'imputata è stata, in particolare, riconosciuta responsabile di essersi impossessata al fine di trarne profitto, abusando della sua qualità di collaboratrice familiare di [OSCURATO:PERSONA] e duplicando le chiavi di ingresso della sua abitazione, previa abusiva introduzione in essa in assenza del suo proprietario, della somma di euro 1.800,00 sottraendola al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quindi, accortasi il 10 ottobre 2013 della presenza di una videocamera a circuito chiuso posizionata all'interno dell'abitazione, aveva sradicato, danneggiandolo, tale apparecchio, al fine di procurarsi la propria impunità. Fatti avvenuti in Trani il 10 settembre 2013 ed il 10 ottobre 2013. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove. La sentenza impugnata avrebbe confermato, con motivazione apparente e travisamento delle emergenze processuali, la sussistenza della responsabilità dell'imputata con riguardo ad un'ipotesi di furto diversa da quella concretamente ascrittale, sia in riferimento alla data di consumazione del reato che per ciò che attiene alle modalità di sua concreta attuazione. Il delitto contestatole il 10 settembre 2013 dovrebbe, infatti, regredire temporalmente di circa un anno (al settembre 2012) e la sua perpetrazione non sarebbe avvenuta con abuso di relazioni domestiche e mediante duplicazione delle chiavi di accesso alla casa della vittima, bensì mediante trafugamento di una copia di tali chiavi dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], figlia della persona offesa.Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 157 cod. pen., per omessa dichiarazione di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione. La regressione temporale del contestato furto in abitazione alla data del settembre 2012 avrebbe dovuto indurre, infatti, la Corte territoriale a dichiarare il suddetto delitto, nonché quello di cui all'art. 614 cod. pen. commesso il 10 ottobre 2013, estinto per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine già decorso alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa dell'imputata ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle disposte statuizioni civili e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva censura, di fatto ripropositiva dell'identica doglianza dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello. Assume rilievo, allora, la giurisprudenza della Suprema Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza eccepita dal ricorrente, afferente ad un presunto travisamento della prova operato da parte del giudice di secondo grado, necessariamente implichi una nuova valutazione del compendio probatorio in questa sede preclusa, essendo ben noto il principio per cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali -ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della 'valenza probatoria del singolo elemento (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradónna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). I giudici di secondo grado, infatti, hanno dettagliatamente esplicato, con argomentazione logica e congrua, come la data e le modalità di effettuazione del furto del cappotto di [OSCURATO:PERSONA], contenente la somma di euro 1.800,00, fossero proprio quelle descritte nel capo di imputazione, e cioè mediante la duplicazione di chiavi e nella data del 10 settembre 2013, dovendosi ciò evincere dalle lineari propalazioni rese dalla figlia Angela, che aveva ricostruito in dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro della [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione paterna - consentendo alla Corte di merito di desumere, in maniera logica, che «la duplicazione delle chiavi è certamente avvenuta dopo il licenziamento della [OSCURATO:PERSONA]», avvenuto nel luglio 2013, «perché dopo l'ennesimo trafugamento delle chiavi, il [OSCURATO:PERSONA] si decise non a cambiare la serratura ma ad installare le telecamere» -, e dalla circostanza che, subito dopo la sottrazione del suddetto cappotto, il [OSCURATO:PERSONA] avesse installato le citate telecamere interne a circuito chiuso, che in data 10 ottobre 2013 avevano registrato «l'ingresso nella sua abitazione della [OSCURATO:PERSONA] la quale, accortasi della apparecchiatura che l'aveva ripresa in viso, cercava di sradicarla danneggiandola; anche in tale occasione non vi erano segni di effrazione sulla porta di ingresso».Orbene, a fronte della inequivoca chiarezza dell'argomentazione resa, le doglianze espresse dalla difesa appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti, e comunque incapaci di confrontarsi adeguatamente con essa. Le deduzioni difensive prospettano, infatti, solo un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione dei fatti riservata al giudice di merito e preclusa a questa Corte di legittimità. 4. Del pari priva di ogni fondamento è la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato che - anche in ragione dell'invocata retrodatazione al settembre 2012 del delitto di furto in abitazione contestatole - tale reato, così come quello ex art. 614 cod. pen. commesso il 10 ottobre 2013, sarebbe risultato estinto, per decorso del termine di prescrizione, già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. La manifesta infondatezza di tale motivo discende, in primo luogo, dalla mera lettura del dettato normativo, considerato che la cornice edittale del reato di furto in abitazione aggravato da una o più delle circostanze indicate dall'art.61 cod. pen. prevede una pena massima di dieci anni di reclusione, da aumentarsi, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei di - reclusione. Allo stesso modo, il delitto di violazione di domicilio perpetrato il 10 ottobre 2013 non era estinto alla data di emissione della sentenza di appello (28 giugno 2021), essendo decorso il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, solo il successivo 4 settembre 2021 (tenuto conto dei 147 giorni di sospensione della prescrizione intervenuti). 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 2.741, oltre accessori come per legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.741,
Sentenza Cassazione n. 07016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris