CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41411/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEdatri.awAserefie-pha udita la relazione svol a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reati di resistenza e lesioni. 2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento e sulla qualificazione dei fatti. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alle violente modalità oppositive della condotta nel corso del controllo cui veniva sottoposto. Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei fatti, non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti tale da assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica delle condotte. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] latore [OSCURATO:PERSONA] o re.