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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2021

Cassazione n. 18968/2022

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difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellaresidua somma di C 5.000,00, oltre interessi, quale differenza ancora dovutagli a titolo di mutuo.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che "plurimi elementi emersi in causa depongono per la prova del mutuo e dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria del convenuto" sul rilievo che "la dazione della somma da parte del Conti è - come già ritenuto anche dal primo giudice - emersa inconfutabilmente dalle prove testimoniali svolte (ammissibili, non essendovi l'obbligo di stipula in forma scritta del mutuo tra privati)" sicché, esclusa la donazione ("non solo e non tanto per la mancanza della relativo forma dell'atto pubblico, ma soprattutto perché nel comportamento delle parti come riportato dai testimoni non appare in alcun modo ravvisabile una manifestazione di volontà liberale") e dimostrata la dazione del denaro e la relativa causa, il debitore, in difetto di prova di qualunque fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione stessa, dev'essere condannato alla restituzione di quanto preteso dall'attore.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 2/7/2021.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso notificato il 5/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che sussistesse la prova presuntiva del fatto che la dazione della somma tra le parti doveva ricondursi ad un mutuo fondando tale convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste Senesi e dal convenuto, senza, tuttavia, considerare che tali Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022dichiarazioni mancavano, in realtà, dei requisiti della precisione e della concordanza.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, errando nell'utilizzo della prova presuntiva, ha illegittimamente colmato il vuoto probatorio relativo alla esistenza di un titolo giuridico che comportasse la restituzione della somma asseritamente concessa a mutuo dall'attore al convenuto, senza considerare che, al contrario, spetta all'attore la prova completa circa la fondatezza della propria domanda restitutoria.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto avesse ricevuto dall'attore la somma di C. 43.100,00 con l'obbligo di restituirla entro un determinato termine.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio - nel caso in esame neppure invocato come tale - consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processua,kRic. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. dei 5 maggio 2022 l//che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.3. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).

In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).

In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione.

4.4. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni della loro decisione e se la motivazione così fornita sia solo apparente oppure perplessa o contraddittoria (Cass.

SU n. 8053 del 2014) e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.5. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della prova del titolo invocato dall'attore, e cioè che la dazione di denaro fosse stata eseguita a titolo di mutuo.

Ed una volta affermato - come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo Ric. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, (che il ricorrente, a norma degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., ha l'onere, nella specie appunto inadempiuto, di indicare specificamente in ricorso) la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.) - che l'attore avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver versato al convenuto la somma con l'obbligo in capo allo stesso di eseguirne la restituzione (a nulla, per contro, rilevando la mancata emergenza della pattuizione del relativo termine che, se non fissato né espressamente né implicitamente dalle parti, è fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.) non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della (residua) somma versata.

L'esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi Ric. 2021 n. 25300- Sei. 6-2 -C.C. del 5 maggio 2022 ,7/l'obbligo alla restituzione della somma ricevuta.

Ne consegue che, ove l'attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire non solo la dazione di denaro ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione, e quindi il titolo (e cioè il mutuo) a fondamento della stessa, la domanda proposta per la restituzione in cui favore della somma così versata (o del suo residuo) dev'essere accolta, a meno che il convenuto (ma non è stato questo il caso in esame) non deduca e dimostri in giudizio, com'è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

4.6. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor-ma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022 P.Q.Mse generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, com-ma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/la , D:7 G I U 222 cANCELLif:. i I-0 Silvia ,icca Ric. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellaresidua somma di C 5.000,00, oltre interessi, quale differenza ancora dovutagli a titolo di mutuo. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che "plurimi elementi emersi in causa depongono per la prova del mutuo e dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria del convenuto" sul rilievo che "la dazione della somma da parte del Conti è - come già ritenuto anche dal primo giudice - emersa inconfutabilmente dalle prove testimoniali svolte (ammissibili, non essendovi l'obbligo di stipula in forma scritta del mutuo tra privati)" sicché, esclusa la donazione ("non solo e non tanto per la mancanza della relativo forma dell'atto pubblico, ma soprattutto perché nel comportamento delle parti come riportato dai testimoni non appare in alcun modo ravvisabile una manifestazione di volontà liberale") e dimostrata la dazione del denaro e la relativa causa, il debitore, in difetto di prova di qualunque fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione stessa, dev'essere condannato alla restituzione di quanto preteso dall'attore. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 2/7/2021. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso notificato il 5/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che sussistesse la prova presuntiva del fatto che la dazione della somma tra le parti doveva ricondursi ad un mutuo fondando tale convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste Senesi e dal convenuto, senza, tuttavia, considerare che tali Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022dichiarazioni mancavano, in realtà, dei requisiti della precisione e della concordanza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, errando nell'utilizzo della prova presuntiva, ha illegittimamente colmato il vuoto probatorio relativo alla esistenza di un titolo giuridico che comportasse la restituzione della somma asseritamente concessa a mutuo dall'attore al convenuto, senza considerare che, al contrario, spetta all'attore la prova completa circa la fondatezza della propria domanda restitutoria. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto avesse ricevuto dall'attore la somma di C. 43.100,00 con l'obbligo di restituirla entro un determinato termine. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio - nel caso in esame neppure invocato come tale - consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processua,kRic. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. dei 5 maggio 2022 l//che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.3. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione. 4.4. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni della loro decisione e se la motivazione così fornita sia solo apparente oppure perplessa o contraddittoria (Cass. SU n. 8053 del 2014) e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.5. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della prova del titolo invocato dall'attore, e cioè che la dazione di denaro fosse stata eseguita a titolo di mutuo. Ed una volta affermato - come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo Ric. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, (che il ricorrente, a norma degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., ha l'onere, nella specie appunto inadempiuto, di indicare specificamente in ricorso) la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.) - che l'attore avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver versato al convenuto la somma con l'obbligo in capo allo stesso di eseguirne la restituzione (a nulla, per contro, rilevando la mancata emergenza della pattuizione del relativo termine che, se non fissato né espressamente né implicitamente dalle parti, è fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.) non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della (residua) somma versata. L'esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi Ric. 2021 n. 25300- Sei. 6-2 -C.C. del 5 maggio 2022 ,7/l'obbligo alla restituzione della somma ricevuta. Ne consegue che, ove l'attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire non solo la dazione di denaro ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione, e quindi il titolo (e cioè il mutuo) a fondamento della stessa, la domanda proposta per la restituzione in cui favore della somma così versata (o del suo residuo) dev'essere accolta, a meno che il convenuto (ma non è stato questo il caso in esame) non deduca e dimostri in giudizio, com'è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. 4.6. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 5. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor-ma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25300- Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022 P.Q.Mse generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, com-ma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/la , D:7 G I U 222 cANCELLif:. i I-0 Silvia ,icca Ric. 2021 n. 25300 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022
Sentenza Cassazione n. 18968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris