CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni di detto regime detentivo speciale. Rilevato che, avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Ferraro, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa mantenere e/o riprendere contatti con la realtà criminosa di riferimento. Il ricorso risulta inammissibile per le seguenti ragioni. Va considerato, in particolare che: - ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); - il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del Ferraro ma anche al ruolo verticistico assunto nell'organizzazione criminale di appartenenza) e l'esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente una tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza (elementi non recessivi, quanto all'attenuazione del pericolo, rispetto al tempo di detenzione ed anzi, nel caso di specie, confermati dai rapporti disciplinari elevati contro il ricorrente, nonché dalla commissione di reati in costanza di detenzione tra cui un fatto di minaccia con metodo mafioso, circostanze queste che dimostrano, rispettiva- mente, una persistente insofferenza all'autorità e l'assenza di volontà dissociativa) e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività del clan. Su tali argomentati punti addotti nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico. Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore