CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le conversazioni intercettate) ai fini del coinvolgimento dell'imputato nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, con acquisizione sia di sostanze di varia natura, e contabilizzate in ca. 400 gr. mensili, che di gestione della cessione a vari soggetti: da qui la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 309/1990 e la esclusione della configurabilità della fattispecie lieve. La pervicacia e proclività a delinquere, attestata dai precedenti e risultata in linea con il nuovo reato, è stata correttamente valorizzata ai fini dell'applicazione della recidiva, del diniego delle generiche e della individuazione della pena: i correlativi motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA];