CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 33626/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30306/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e CALABRO' LIVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1078/2019pubblicata il 25/07/2019, R.G.N. 674/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato in data 30 dicembre 2014 a [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la società datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre che al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con accessori e spese. 2.La Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, dato atto che, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con la comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, la società aveva d ichiarato che la posizione lavorativa della Lorenzini non risultava “fungibile con nessuna delle altre posizioni lavorative del personale amministrativo in organico”, ha ritenuto, al contrario, che la posizione lavorativa della reclamante “avrebbe dovuto essere comparata con quella degli altri nove impiegati amministrativi in servizio presso la casa di cura di Dipignano”. La Corte territoriale ha aggiunto, poi, che la violazione dei criteri di scelta sussisteva “anche rispetto ad una platea ben più ampia dilavoratori” con i quali avrebbe dovuto essere realizzata la comparazione, atteso che la reclamata “risultava essere, già all’epoca dei fatti, titolare di altre tre strutture imprenditoriali in forma imprenditoriale”. 3. La Corte, infine, accertata la vio lazione dei criteri di scelta, ha applicato “la cd. tutela reintegratoria debole di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/70”. 4. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società soccombente, affidando l'impugnazione a due motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato anche da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”. Si deduce che la Lorenzini non poteva “concorrere con personale omogeneo e fungibile, attesa la specifica professionalità delle altre unità del ruolo amministrativo, tale da rendere impraticabile in radice qualsiasi comparazione”, circostanza che aveva “trovato riscontro nell’istruttoria”. Si lamenta pure che la sentenza impugnata “afferma la non contestazione delle circostanze argomentate dall’allora parte reclamante disattendendo circostanze rilevanti che sono state oggetto di specifico contraddittorio tra le parti”. 2.La censura è inammissibile. Con essa, pur prospettando formalmente una violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la Lorenzini fosse comparabile, nella procedura di selezione del personale da licenziare, con altri dipendenti, censurando un accertamento di fatto non suscettibile di sindacato innanzi a questa Corte. Conclama la pretesa ad un sindacato di merito il riferimento ai materiali istruttori e alla violazione degli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c . Invero, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la fungibilità delle mansioni espletabili, anche evocando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto degli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Parimenti, come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre). 3.Il secondo mezzo denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 3 e 9, e art. 5, legge n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, sostenendo che, nella specie, vi sarebbe eventualmente solo un “vizio di procedura”, il quale non legittimerebbe la tutela reintegratoria riconosciuta dalla Corte calabrese. 4.La censura non ha pregio, perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento (cfr. art. 360 bis c.p.c.). Posto che la sentenza impugnata ha accertato una violazione dei criteri di scelta, in tema di licenziamenti collettivi, solo la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, dellalegge n. 223 del 1991, costituisce “violazione delle procedure” e dà luogo alla tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300 del 1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento, mentre la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali ocollettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna allareintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità (ex art. 18, comma 4, legge n. 300/70) (in termini: Cass. n. 2587 del 2018; conf. Cass. n. 19010 del 2018). 5.Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averne fatto anticipo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre auro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a