CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata 1'11 marzo 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e di quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B), commessi in Bari il 24 gennaio 2021. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, í reati ascritti all'imputato sono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, è stato ritenuto più grave il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, sono state concesse le attenuanti generiche e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, Yaffa è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 2.400,00 di multa. La recidiva reiterata, specifica e infraquínquennale contestata all'imputato è stata esclusa dal giudice di primo grado «in quanto la perdurante incertezza sulle effettive generalità» non consentiva di ascrivere a lui le condanne che risultavano dal certificato del casellario in atti. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1. Col primo motivo, il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per non essere stata accolta dalla Corte di appello l'istanza di rinvio dell'udienza, che egli aveva proposto e documentato adducendo un contemporaneo impegno professionale presso il Tribunale di Foggia. Sostiene che l'ingiustificato rigetto dell'istanza avrebbe determinato una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione , giuridica del fatto contestato al capo A), che, in ragione della modesta quantità complessiva della sostanza detenuta (gr. 30,2 di marijuana, con percentuale media di principio attivo del 6%), avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il 'Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha replicato insistendo per l'accoglimento. 4. I motivi di ricorso non meritano accoglimento.5. L'istanza di rinvio proposta dal difensore dell'imputato è stata respinta dalla Corte di appello osservando: che la stessa era stata proposta solo il 31 gennaio 2022 a fronte di un impegno che era già noto quando la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata ricevuta; che, pur facendo parte di uno «studio associato», il difensore non aveva documentato l'impossibilità di farsi sostituire. Si tratta di motivazioni congrue e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta, infatti: che il decreto di citazione in grado di appello fu regolarmente notificato al difensore il 3 gennaio 2022; che a quella data egli era già informato dell'impedimento successivamente dedotto; che nell'istanza di rinvio non si è neppure sostenuto che la sostituzione da parte di uno dei colleghi di studio non fosse possibile. Come noto, anche se tempestivamente presentata, l'istanza di rinvio proposta per precedenti improrogabili impegni professionali, deve essere accompagnata dall'attestazione della impossibilità di nominare un sostituto e tale attestazione non può essere apodittica essendo onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità (fra le tante: Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520). Più in generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità cli avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (per tutte: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330). 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato, nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, si deve compiere una valutazione in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata e quella di primo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - fanno buon governo di questi principi, non si fermano infatti, al mero dato ponderale, ma sottolineano: che, prima di procedere all'arresto, la polizia giudiziaria ebbe modo di osservare più cessioni; che Yaffa deteneva in tutto 10 bustine di sostanza (5 in tasca, 5 nelle mutande) e aveva indosso 155 euro; che dalla sostanza in sequestro, ancorché contenente in tutto 407,6 mg di THC) erano ricavabili 16 dosi singole da 25 mg ciascuna; che l'attività di spaccio fu svolta in un parco pubblico, dove più elevate sono le probabilità di contatto con i potenziali clienti. Tali argomentazioni non meritano censura perché non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e sono conformi ai canoni ermeneutici che presiedono all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Quanto al riferimento al fatto che Yaffa fosse noto alle forze dell'ordine «come spacciatore» (affermazione sulla quale si appuntano le censure della difesa), si deve osservare che la recidiva contestata all'imputato è stata esclusa in ragione della sua incerta identificazione e, in questo contesto, la circostanza che egli fosse noto agli operanti per essere stato da loro già denunciato per violazioni della legge in materia di stupefacenti non è priva di significato. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese