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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 23783/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 27/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all' art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente da cui era emerso, senza "dubbio alcuno", che lo stesso era stato trovato alla guida del mezzo di provenienza furtiva senza fornire alcun chiarimento plausibile al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 27/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all' art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente da cui era emerso, senza "dubbio alcuno", che lo stesso era stato trovato alla guida del mezzo di provenienza furtiva senza fornire alcun chiarimento plausibile al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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