CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena di anno uno e mesi sei di reclusione inflittagli per il reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. giudicato con sentenza del Tribunale' di Roma irrevocabile il 27 ottobre 2015. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che il diniego della concessione delle misure alternative si è fondato su immotivate affermazioni, in assenza della doverosa acquisizione della relazione dell'UEPE, facendo riferimento a precedenti e frequentazioni risalenti al 2012 e a notizie incomplete e non aggiornate in ordine al domicilio del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di ritenere ostativi indistintamente, cioè con riguardo a entrambe le misure richieste, i precedenti penali, ma non fornisce alcuna indicazione sull'epoca dei fatti da considerare ai fini di una ragionevole formulazione di una prognosi attuale in senso sfavorevole. Il Tribunale, inoltre, fa riferimento alla genericità e dunque all'incompletezza delle informazioni circa l'attività di volontariato indicata, ma omette di considerare il doveroso esercizio dei suoi poteri istruttori per colmare tale lacuna. Inoltre, il provvedimento, quando rileva l'inidoneità del domicilio indicato nell'istanza, non dà conto di alcuna verifica aggiornata acquisita a tal riguardo. La motivazione, per il resto, limitandosi a citare le informazioni di polizia, non mostra di averle confrontate con quelle da raccogliere tramite la relazione UEPE, con riguardo a tutti i profili rilevanti ai fini della decisione da assumere. 3. Alla stregua di tali considerazioni, la motivazione non sfugge alle censure mosse con riguardo all'intero percorso seguito per giungere al rigetto delle richieste; di talché il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore I