CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 563-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 563/2021 Numero sezionale 2608/2022 Numero di raccolta generale 11223/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] ha allegato di aver svolto attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel II livello di cui al CCNL Turismo, da ottobre 2013 ad agosto 2018 presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. (o in via subordinata, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da ottobre 2013 a febbraio 2014 e successivamente presso la [OSCURATO:SOCIETA]), ed ha chiesto la condanna al pagamento di differenze retributive; la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, costituendosi, il rigetto della domanda, avanzando, preliminarmente, istanza di chiamata in causa del Centro per l’impiego di Firenze-Regione Toscana (considerato che per il periodo febbraio 2014-febbraio 2015 la Martini aveva svolto un mero tirocinio presso la società, debitamente autorizzata dall’organo pubblico) nonché di scissione della causa relativa al tirocinio, eccependo la “incompetenza per materia” del giudice del lavoro a favore del giudice amministrativo; Ric. 2021 n. 00563 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 563/2021 Numero sezionale 2608/2022 Numero di raccolta generale 11223/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7.11.2020 (adottata a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, non ritenendo sussisterne i presupposti normativi e, per l’effetto, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro e l’istanza di separazione della causa relativa al periodo del rapporto intercorso per l’effettuazione del tirocinio; con ricorso tempestivamente notificato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’ordinanza con “regolamento di competenza e-o straordinario ex art. 111 Costituzione”, chiedendo di accertare e dichiarare “la competenza esclusiva e di conseguenza la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la causa relativa al tirocinio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] con il Centro per l’impiego di Firenze-Regione Toscana” nonché “l’accoglimento della chiamata in causa del terzo e comunque la sua legittimità” e “la separazione della causa relativa al tirocinio dalle restanti cause introdotte dalla [OSCURATO:PERSONA] avanti al giudice ordinario del Tribunale di Firenze”; la lavoratrice Martini, si è difesa con controricorso; il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della inammissibilità dell’atto in quanto, anche a prescindere dal dubbio se si tratti di un regolamento di competenza ovvero di un regolamento di giurisdizione, è completamente destituito di fondamento, posto che il ricorso proposto dalla lavoratrice è teso ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati, che il Centro per l’impiego di Firenze non assume la veste di litisconsorte necessario e che il provvedimento di mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo non contiene alcuna statuizione “attuale” sulla competenza giurisdizionale che la società abbia interesse ad impugnare; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 00563 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 563/2021 Numero sezionale 2608/2022 Numero di raccolta generale 11223/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'ordinanza con la quale si provvede in ordine alla istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo (sulla base di una valutazione che ha carattere discrezionale anche nel rito del lavoro: cfr. Cass. n. 2182 del 1989; Cass. n. 1748 del 1991; Cass. n.6657 del 1999) ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio, o alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, ed è priva di qualsiasi contenuto decisorio, essendo, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza (Cass. n. 11211 del 1991; Cass. n. 6785 del 2000; Cass. n. 7693 del 2002); la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod.proc.civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e qualora l'attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia – sempre sulla base di tale "petitum" sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice (Cass.n. 4662 del 1997, e da ultimo, Cass. 152 del 2000; Cass. n. 21547 del 2015); ebbene, nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente, ha dedotto di aver svolto attività di natura subordinata presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., con mansioni riconducibili al II livello del CCNL Turismo, per tutto il periodo 2013 – 2018, senza soluzione di continuità; Ric. 2021 n. 00563 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 563/2021 Numero sezionale 2608/2022 Numero di raccolta generale 11223/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 tutte le suddette circostanze confermano, pertanto, la competenza per materia del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, impregiudicata ogni azione che la società vorrà proporre nei confronti del Centro per l’impiego di Firenze; l’ordinanza impugnata ha statuito esclusivamente sull’istanza di chiamata in causa del Centro per l’impiego di Firenze, escludendo l’autorizzazione alla chiamata, e lasciando, pertanto, impregiudicata ogni azione che la società vorrà proporre nei confronti del Centro per l’impiego di Firenze; né può ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario con il Centro per l’impiego di Firenze, avendo agito, la lavoratrice, per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di due società ([OSCURATO:SOCIETA]., o in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ipotesi diversa dalla domanda di accertamento di un rapporto pluriosggettivo con le società e con il Centro per l’impiego, “petitum” sostanziale che richiederebbe l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, non ritenuti sussistenti le condizioni per ritenere sussistente un abuso del diritto all'impugnazione ex art. 96 cod.proc.civ.; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre a favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 00563 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 563/2021 Numero sezionale 2608/2022 Numero di raccolta generale 11223/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 00563 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r