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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 45906/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 23/6/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 23 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza cori cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Elia aveva chiesto di ordinare l'immediata liberazione del suo assistito, essendo decorsi i termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lettera a) n. 2, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale carceraria.

2. Avverso il suindicato provvedimento di rigetto il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Elia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere il Giudice per le indagini preliminari qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e considerato, quindi, decorso il termine di fase di sei mesi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso diretto per cassazione è previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva.

Si tratta di una precisa scelta del legislatore che ha voluto garantire un rimedio estremamente rapido, per sola violazione di legge, contro la prima applicazione della misura, imponendo invece l'appello per le successive richieste di revoca della misura (v. per tutte, Sez. lJ , n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209335 - 01).

2. Quanto alle conseguenze dell'erronea individuazione del mezzo di impugnazione, si ritiene possibile, anche nella materia di cui si tratta, l'applicabilità dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dell'erroneo nomen iuris ad essa attribuito dalla parte.

Ne discende che il ricorso deve essere correttamente qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, competente ex art. 310 cod. proc. pen..

P.Q14.

Riqualificata l'impugnazione quale appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 23/6/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 23 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza cori cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Elia aveva chiesto di ordinare l'immediata liberazione del suo assistito, essendo decorsi i termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lettera a) n. 2, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale carceraria. 2. Avverso il suindicato provvedimento di rigetto il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Elia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere il Giudice per le indagini preliminari qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e considerato, quindi, decorso il termine di fase di sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso diretto per cassazione è previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva. Si tratta di una precisa scelta del legislatore che ha voluto garantire un rimedio estremamente rapido, per sola violazione di legge, contro la prima applicazione della misura, imponendo invece l'appello per le successive richieste di revoca della misura (v. per tutte, Sez. lJ , n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209335 - 01). 2. Quanto alle conseguenze dell'erronea individuazione del mezzo di impugnazione, si ritiene possibile, anche nella materia di cui si tratta, l'applicabilità dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dell'erroneo nomen iuris ad essa attribuito dalla parte. Ne discende che il ricorso deve essere correttamente qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, competente ex art. 310 cod. proc. pen.. P.Q14. Riqualificata l'impugnazione quale appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunal