Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 20627/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llo di Napoli del 27/01/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 27/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola del26/03/2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata in relazione aireati a lui ascritti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato denunciando violazione di legge processuale in relazione allamancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.(per essere uno dei reati già giudicato con altra sentenza irrevocabile).3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

Nel caso in esame,l'odierno ricorrente non può dunque denunciare vizi di motivazione relativi amotivi – quello di cui al punto 3 avente ad oggetto la presunta violazione dell’art.649 cod. proc. pen. – al quale ha rinunciato, concordando un nuovo trattamentosanzionatorio anche per il delitto asseritamente già giudicato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli del 27/01/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 27/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola del26/03/2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata in relazione aireati a lui ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato denunciando violazione di legge processuale in relazione allamancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.(per essere uno dei reati già giudicato con altra sentenza irrevocabile).3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,l'odierno ricorrente non può dunque denunciare vizi di motivazione relativi amotivi – quello di cui al punto 3 avente ad oggetto la presunta violazione dell’art.649 cod. proc. pen. – al quale ha rinunciato, concordando un nuovo trattamentosanzionatorio anche per il delitto asseritamente già giudicato.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris