CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 48941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di Rimini, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; 2. Letta la memoria difensiva con cui si rappresenta che è intervenuta remissione di querela in data 26.6.2023, con relativa accettazione nelle forme idonee (dinanzi ai carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen. Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2023.