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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 06043/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07279/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, Piazza GiuseppeMazzini n. 27, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procuraspeciale apposta su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), c he lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore; A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani -controricorrente- avverso la sentenza n. 1093 /2019 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il giorno 16luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 4 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era stato sottoposto a misura cautelare custodiale (367 giorni) e acustodiale(756 giorni) per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.

P.R . n. 309/1990; che da tali imputazioni era stato proscioltodal GIP, con sentenza di non luogo a procedere, rispettivamente, per insussistenza del fatto e per non averlo commesso; che, a seguito della sentenza di proscioglimento , aveva ad ì to la competente C orte d ’ appello , chiedendo la riparazione per ingiusta detenzione; che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ravvisando nel suo contegno gli estremi della colpa grave ostativa all’ottenimento della prestazione ripar a tiva invocata ; che avverso tale ingiusta decisione aveva proposto ricorso per cassazione con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; e , infine, che il ricorso era stato dichiarato inammissibile a causa dell’inesatto adempimento dell’avvocato, che aveva colposamente proposto un ricorso firmato unicamente dall’interessato e privo della necessaria sottoscrizione del difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione– convenne in giudizio il professionista dinanzi al Tribunale di Genova, domandandone la condanna al risarcimento del danno.

Con ordinanza del7 luglio 2016, il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese tra le parti.

2. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Genova, che – con sentenza 16 luglio 2019 , n.1093 – ha A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dei seguenti rilievi: I-non sussisteva il dedotto vizio di omessa pronuncia del primo giudice per mancata formulazione del giudizio pro babilistico in ordine all’accoglimento del ricorso per cassazione, in mancanza dell’errore professionale dell’avvocato, poiché , al contrario, il T ribunale aveva espressamente valutato la condotta dell’attore - appellante come “imprudente”, “incauta” e “ omissiva ” , con ciò ritenendo evidentemente integrato il suo contegno gravemente colposo ; contegno che, per un verso, costituiva condizione ostativa all’attribuzione della richiesta prestazione riparativa per la detenzione sofferta, ai sensi dell’art.314, comma 1, cod. proc. pen., mentre, per altro verso, era già stato acc ertato dalla Corte d ’ appello adìta per il riconoscimento del predetto diritto; doveva pertanto ritenersi che il Tribunale avesse escluso la sussistenza di un danno imputabile all’inadempimento del professionista convenuto, sul la base dell’apprezzamento che , anche senza l’errore professionale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d ’ appello che aveva accertato l’ insussistenza del diritto all a riparazione per l’ingiusta detenzione,non sarebbe stato accolto ; II-non era pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 32383 del 2010 , la quale aveva enunciato il principio secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può operare nei casi in cui l ’ accertamento dell ’ insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione; questo principio, infatti, era stato enunciato come temperamento del diverso principio che aveva esteso l’operatività di A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani tale condizione ostativa –espressamente prevista per i soli casi di cui al comma1 dell’art. 314 cod. proc. pen. (c orrispondenti alle ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale della misur a cautel are, emersa sulla base del successivo proscioglimento nel merito del sottoposto ) – alle fattispecie previste nel comma2 dello stesso art. 314 ( corrisp ondenti, invece, alle ipotesi di ingiustizia formale della misura perché emessa sin dall’origine in mancanza dei presupposti di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.); dunque, il limite all’operatività della condizione ostativa fondato sull ’ accertamento dell ’ insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi in possessodel giudice che l’aveva disposta, avrebbe potuto assumere ril i ev o solo se si fosse integrato questo secondo ordine di fattispecie , a seg uito dell’accertamento irrevocabile , da parte dell o stesso giudice della cautela o di quello de l giudizio di merito , dell’ insussistenza originaria di quelle condizioni, non anche nelladiversa ipotesi, integratasi nella vicenda in esame, in cui la decis i one di merito , nell’ assolvere l’imputato dai reati ascrittigli, a veva accertato l’ insussistenza de i presupposti della condanna e non anche quella originaria dei diversi presupposti della custodia cautelare; III-nel merito, come correttamente afferma to dal primo giudice, la condizione ostativa di cui all’art. 314 , comma 1, cod. proc. pen. doveva effettivamente ritenersi sussistente , con c ons eguente prognosi di rigetto del ricorso per cassazione avverso la decisione di diniego della prestazione riparativa invocat a e con cons eguente impossibilità di ravvisare, in capo all’appellante , un danno risarcibile come conseguenza dell’inadem pimento del suo avvocato : tale condizione era costituita, precisa me nte , dal contegno gravemente colposo serbato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo dichiarato, in sede di interrogatorio di garanzia, di essere estraneo ai fatti di reato A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani (da ascrivere, invece , ai suoi coinquilini, tra i quali ve ne era uno di nome Klodian), aveva tuttavia anche ammesso di aver condiviso, con il suo omonimo, l’uso del cellulare a quegli intestato , oggetto di intercettazioni telefoniche, sebbene fosse al corrente dell’attività penalmenteillecita da lui compiuta; in ragione di tale consapevolezza, infatti, l’ opponente doveva ritenersi onerato di fornire tempestivamente specifici chiarimenti in ordine alle ragioni dell’utilizzo di un telefono in condivisione con un soggetto dedito allo spaccio di marijuana, l’omissione in ord ine ai quali av eva costituito condotta gravemente colposa e dotata di « efficacia sinergica nell’instaurazione e mantenimento della custodia cautelare » ; doveva pertanto escludersi che dal dedotto inadempimento del professionista l’attore-appellante avesse riportato un danno, in quanto, anche senza l’errore professionale, il ricorso per cassazione, pur ammissibile, sarebbe stato rigettato nel merito. 3.Avverso la sentenza della Corte ligure , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in quattromotivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1, nonchéall’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali in ordine alla sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA]».

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe : immotivatamente attribuito rilievo, in funzione dell’esclusione del diritto riparatorio, alla “connivenza” da lui serbata rispetto all a condotta penalmente illecita dei coinquilini ; cont r addittori amente inferito dallo sporadico utilizzo, da parte sua, del telefono cellulare intestato all’omonimo [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di una particolare frequentazione, tra di loro, ritenuta idonea ad escludere il suo diritto all’invocata riparazione per ingiusta detenzione; indebitamente attribuito rilevanza causale, ai fini dell’integrazione della condizione ostativa al riconoscimento del predetto diritto , alla circostanza della conoscenza, da parte sua, dell’attività penalmente illecita svolta dai suoi coinquilini, senza accertare il “tipo” e la “qualità” della frequentazione instauratasi tra di loro;non attribuito debito rilievo, in senso contrario, allacircostanza che il suo rapporto con gli autori dei reati era stato circoscritto ad una coabitazione « per qualche giorno nell’appartamento di Milano»e che l’attività investigativa svolta non lo aveva personalmente interessato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1, nonchéall’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali per non aver valutato con giudizio ex antetutti gli elementi probatori disponibili».

Il ricorrente deduce che la Corte di merito, nell’apprezzare la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, c od. proc. pen., non avrebbetenuto conto degli elementi probatori emersi dal suo interrogatorio, da quello di un indagato e d a altri atti di indagine (in particolare, da una annotazione di polizia giudiziaria) , i quali, se correttamente valutati , avrebbero portato ad escludere la A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rilevanza causale della sua condotta in ordine al la sof ferta custodia cautelare. 2.1.I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione– sono inammissibili. 2.1.a.

Giova ricordare , anzitutto , che , i n seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 cod. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia total mente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nella vicenda in esame, non si integra alcuna delle gravi lacune motivazionali surricordate (né esse sono state correttamente denunciate, in mancanza di riferimento alla nullità della sentenza e al vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: Cass., Sez.

Un., 24/07/2013, n.17931), in quanto la Corte territoriale ha reso un’articolata motivazione sia in ordine al la valutazione prognostica effettuata dal giudice di prime cure ai fini del giudizio di verosimile A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rigetto del ricorso per cassazione presentato con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla non applicabilità, alla fattispecie, del principio enunciato dalle Sezioni U nite penali in ordine ai limiti di operatività della condizioneostativa di cui all’art. 314, comma 1, c od. proc. pen., sia, soprattutto , in ordine all’apprezzamento della condotta del ricorrente quale condotta gravemente colposa ai fini dell’integrazione di detta condizione, e, dunque , quale fatto impeditivo del diritto al la riparazione per ingiusta detenzione , che avrebbe verosimilmente determinato il rigetto del ricorso per cassazione avverso l a pronuncia di m e rito di rigetto della domanda volta ad ottenere la prestazione riparativa. 2.1.b.In secondo luogo, va evidenziato che i predetti motivi – ad ontadella formale intestazione – att engono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento, ad esso funzionale , delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta – insindacabile in sede di legittimitàove, come nella specie, debitamente motivata – di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto acquisiti, che la circostanza, ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di aver coabitato con persone della cui attività criminosa egli era al corrente e di avere persino condiviso l’uso del cellulare (poi risultato sottoposto ad intercettazioni telefoniche ) di un coinquilino che portava il suo stesso nome, in difetto di specifici chiarimenti sulle A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani modalità di frequentazione di tali persone, integrav a condotta gravemente colposa cui doveva riconoscersi efficienza causale in funzione quanto meno concorrente ai fini della sua sottoposizione a custodia cautelare.

Sulla base di questo apprezzamento di merito, la Corte di appello ha poi formulato l’ulterio re giudizio , anch ’ esso di natura fattuale, secondoil quale, avuto riguardo alla condotta gravemente colposa del ricorrente, la decisione di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe stata verosimilmente confermata dalla Cassazione a prescindere dall’eventuale errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inferendonel’insussistenza, in capo allo Xhindi, d i un danno risarcibile imputabilealla negligenza professionale del suo difensore.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 2, in relazione agli artt. 273,280 e 292 cod. proc. pen.nonch é all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali, con riferimento all’assenza di una misura cautelare riferibile al Sig. [OSCURATO:PERSONA] dian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Il ricorrente evidenzia che la Corte di m e rito ha ritenuto inapplicabili i limiti, stabiliti dalle Sezioni U nite penali di questa Corte con sentenza n. 32383 del 2010 , in ordine all’ operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani ingiusta detenzione, sul presupposto che tali limiti sarebbero riferibili alle sole ipotesi di cui all’art. 314, comma 2 , c od. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale della custodia cautelare) , mentre, nel la fat t ispecie , si sarebbeintegrata l’ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo, inerente allac.d. ingiustizia sostanziale.

Ciò evidenziato, lo Xhindi deduce che, nel formulare i predetti rilievi, la Corte di m e rito non avreb be tenuto conto della circostanza che, in realtà,egli non era stato attinto da alcuna misura cautelare, la quale era stata disposta esclusivamente nei confronti del suo quasi omonimo [OSCURATO:PERSONA], unica persona individuata come destinataria della misura nell’ordinanza di applicazione della medesima emessa dal GIP; pertanto, nella circostanza, avrebbe dovuto ritenersi integrata proprio la fattispecie di cui al secondo comma dell’art.314 cod. proc. pen., non sussistendo ab initio indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

4. Con il quarto motivo viene denuncia ta « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., 1° e 2° comma in relazione agli artt. 273, 280 e 29 9, 3° comma, cod. proc. pen. nonch é́ all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali, con riferimento alla richiesta di revoca della misura cautelare riferibile al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a Valona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Il ricorrente evidenzia che la Corte di m e rito ha ri tenuto inapplicabili i limiti giurisprudenzialmente individuati all’operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ritenuti riferibili alle sole ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che tali ipotesi richiederebbero l’ accertamento dell’ insu ssistenza ab origine del le condizioni di applicabilità della misura da parte del giudice della A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani cautela o del giudizio di merito, mentre , nel la fattispecie , con la sentenza di non doversi procedere, il GIP non avrebbe effettuato alcun accertamento sull’esis tenza o meno degli elementi per disporre la misura cautelare.

Ciò evidenziato, lo Xhindi deduce che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d ’ appello , nella sentenza di proscioglimento il GIP avrebbe invece effettuato un accertamento «implicito» circa l’inesistenza degli elementi per disporre la custo d ia cautelare, avuto riguardo al suo interrogatorio di garanzia e a quello di un coindagato, nonché al seguito delle attività di indagine e all’allegata annotazione della polizia giudiziaria.

Soggiunge che tali elementiistruttori, avendo fatto venir meno le condizioni di cui all’art.273 cod. proc. pen., avrebbero dovuto indurre il pubblico ministero a chiedere l’ immediata revoca della misura cautelare, ai sensi dell’art.299 cod. proc. pen..

Conclude che, anche in ragione di tali circostanze, la fattispecie avrebbe dovuto essere in qu adrata dalla Corte territoriale nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. , con conseguente inoperativitàdella condizione ostativa di cui al comma 1 del medesimoarticolo.

4.1. Anche il terzo e il quarto motivo – da esami nare congiuntamente per ragioni di connessione– sono inammissibili . 4.1.a.

Premesso quan o si è già più sopra ricordato in ordine all’inammissibilità, nel ricorso per cassazione , delle censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, va ulteriormente rilevato che sia la questione della esclusiva riferibilità dell’ordinanza di custodia cautelare a soggetto diverso dal ricorrente, sia quella relativa all’omesso esercizio, da parte del pubblico ministero, del potere - dovere di cui all’art. 299 cod. proc. pen. , non A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani sono specificamente affrontat e nella sentenza impugnata, né in essa si dàconto della loro specifica deduzione con l’atto di appello .

Trovadunque applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 27/07/2022, n. 23415). 4.1.b.Al di là della riferita assorbente ragione di inammissibilità, giova comunque specificare che i motivi in esame, ove fosse stato possibile procedere al la loro delibazione, sarebbero stat i anche infondati nel merito, giacché le stesse deduzioni del ricorrente confermano, anziché smentirla, la correttezza in iure dell’inquadramento operato dalla C orte territoriale della fattispecie in esame nell’ambito delle ipotesicontemplate dal comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen., anziché in quelle di cui al capoverso della med esima disposizione.

Nel caso di specie, infatti, per come sono prospettati i fatti nel ricorsoper cassazione , non risulta che vi sia stato un provvedime nto irrevocabile del giudice della cautela o del procedimento penale di merito diretto ad accertare l’ insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare, eventualmente disponendone la revoca, ma vi è stato un proscioglimento nel m e rit o d a i reati contestati mediante sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP ai sensi dell’art.425 cod. proc. pen..

A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente , in ordine alla riferibilità originaria del provvedimento custodiale ad altro soggetto e in ordine all’asserito mancato esercizio del potere - dovere di chiederne la revoca da parte del pubblico ministero conferma no l’insussistenza di un a richiesta (e di un conseguente provvedimento) specificamente dirett i all’accertamento dell a mancanza , orig inaria o sopravvenuta , delle condizioni generabili di applicabilità della misura custodiale, previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen..

Sotto altro profilo, l’implicita valutazione della presenzao meno di quelle condizioni nella sentenza di prosciog limento emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. , quand’ a nche reputata sussistente, non muterebbe la natura di tale provvedimento quale provvedimento diretto ad accertare la mancanza, nella fattispecie, della responsabilità dell’imputato per i reati contestatigli (con conseguente suo proscioglimento nel m e rito) e non quella , originaria o sopravvenuta, dei presupposti della misura cautelare applicata.

5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07279/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, Piazza GiuseppeMazzini n. 27, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procuraspeciale apposta su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), c he lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore; A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani -controricorrente- avverso la sentenza n. 1093 /2019 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il giorno 16luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 4 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era stato sottoposto a misura cautelare custodiale (367 giorni) e acustodiale(756 giorni) per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d. P.R . n. 309/1990; che da tali imputazioni era stato proscioltodal GIP, con sentenza di non luogo a procedere, rispettivamente, per insussistenza del fatto e per non averlo commesso; che, a seguito della sentenza di proscioglimento , aveva ad ì to la competente C orte d ’ appello , chiedendo la riparazione per ingiusta detenzione; che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ravvisando nel suo contegno gli estremi della colpa grave ostativa all’ottenimento della prestazione ripar a tiva invocata ; che avverso tale ingiusta decisione aveva proposto ricorso per cassazione con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; e , infine, che il ricorso era stato dichiarato inammissibile a causa dell’inesatto adempimento dell’avvocato, che aveva colposamente proposto un ricorso firmato unicamente dall’interessato e privo della necessaria sottoscrizione del difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione– convenne in giudizio il professionista dinanzi al Tribunale di Genova, domandandone la condanna al risarcimento del danno. Con ordinanza del7 luglio 2016, il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese tra le parti. 2. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Genova, che – con sentenza 16 luglio 2019 , n.1093 – ha A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dei seguenti rilievi: I-non sussisteva il dedotto vizio di omessa pronuncia del primo giudice per mancata formulazione del giudizio pro babilistico in ordine all’accoglimento del ricorso per cassazione, in mancanza dell’errore professionale dell’avvocato, poiché , al contrario, il T ribunale aveva espressamente valutato la condotta dell’attore - appellante come “imprudente”, “incauta” e “ omissiva ” , con ciò ritenendo evidentemente integrato il suo contegno gravemente colposo ; contegno che, per un verso, costituiva condizione ostativa all’attribuzione della richiesta prestazione riparativa per la detenzione sofferta, ai sensi dell’art.314, comma 1, cod. proc. pen., mentre, per altro verso, era già stato acc ertato dalla Corte d ’ appello adìta per il riconoscimento del predetto diritto; doveva pertanto ritenersi che il Tribunale avesse escluso la sussistenza di un danno imputabile all’inadempimento del professionista convenuto, sul la base dell’apprezzamento che , anche senza l’errore professionale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d ’ appello che aveva accertato l’ insussistenza del diritto all a riparazione per l’ingiusta detenzione,non sarebbe stato accolto ; II-non era pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 32383 del 2010 , la quale aveva enunciato il principio secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può operare nei casi in cui l ’ accertamento dell ’ insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione; questo principio, infatti, era stato enunciato come temperamento del diverso principio che aveva esteso l’operatività di A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani tale condizione ostativa –espressamente prevista per i soli casi di cui al comma1 dell’art. 314 cod. proc. pen. (c orrispondenti alle ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale della misur a cautel are, emersa sulla base del successivo proscioglimento nel merito del sottoposto ) – alle fattispecie previste nel comma2 dello stesso art. 314 ( corrisp ondenti, invece, alle ipotesi di ingiustizia formale della misura perché emessa sin dall’origine in mancanza dei presupposti di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.); dunque, il limite all’operatività della condizione ostativa fondato sull ’ accertamento dell ’ insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi in possessodel giudice che l’aveva disposta, avrebbe potuto assumere ril i ev o solo se si fosse integrato questo secondo ordine di fattispecie , a seg uito dell’accertamento irrevocabile , da parte dell o stesso giudice della cautela o di quello de l giudizio di merito , dell’ insussistenza originaria di quelle condizioni, non anche nelladiversa ipotesi, integratasi nella vicenda in esame, in cui la decis i one di merito , nell’ assolvere l’imputato dai reati ascrittigli, a veva accertato l’ insussistenza de i presupposti della condanna e non anche quella originaria dei diversi presupposti della custodia cautelare; III-nel merito, come correttamente afferma to dal primo giudice, la condizione ostativa di cui all’art. 314 , comma 1, cod. proc. pen. doveva effettivamente ritenersi sussistente , con c ons eguente prognosi di rigetto del ricorso per cassazione avverso la decisione di diniego della prestazione riparativa invocat a e con cons eguente impossibilità di ravvisare, in capo all’appellante , un danno risarcibile come conseguenza dell’inadem pimento del suo avvocato : tale condizione era costituita, precisa me nte , dal contegno gravemente colposo serbato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo dichiarato, in sede di interrogatorio di garanzia, di essere estraneo ai fatti di reato A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani (da ascrivere, invece , ai suoi coinquilini, tra i quali ve ne era uno di nome Klodian), aveva tuttavia anche ammesso di aver condiviso, con il suo omonimo, l’uso del cellulare a quegli intestato , oggetto di intercettazioni telefoniche, sebbene fosse al corrente dell’attività penalmenteillecita da lui compiuta; in ragione di tale consapevolezza, infatti, l’ opponente doveva ritenersi onerato di fornire tempestivamente specifici chiarimenti in ordine alle ragioni dell’utilizzo di un telefono in condivisione con un soggetto dedito allo spaccio di marijuana, l’omissione in ord ine ai quali av eva costituito condotta gravemente colposa e dotata di « efficacia sinergica nell’instaurazione e mantenimento della custodia cautelare » ; doveva pertanto escludersi che dal dedotto inadempimento del professionista l’attore-appellante avesse riportato un danno, in quanto, anche senza l’errore professionale, il ricorso per cassazione, pur ammissibile, sarebbe stato rigettato nel merito. 3.Avverso la sentenza della Corte ligure , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1, nonchéall’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali in ordine alla sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA]». A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe : immotivatamente attribuito rilievo, in funzione dell’esclusione del diritto riparatorio, alla “connivenza” da lui serbata rispetto all a condotta penalmente illecita dei coinquilini ; cont r addittori amente inferito dallo sporadico utilizzo, da parte sua, del telefono cellulare intestato all’omonimo [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di una particolare frequentazione, tra di loro, ritenuta idonea ad escludere il suo diritto all’invocata riparazione per ingiusta detenzione; indebitamente attribuito rilevanza causale, ai fini dell’integrazione della condizione ostativa al riconoscimento del predetto diritto , alla circostanza della conoscenza, da parte sua, dell’attività penalmente illecita svolta dai suoi coinquilini, senza accertare il “tipo” e la “qualità” della frequentazione instauratasi tra di loro;non attribuito debito rilievo, in senso contrario, allacircostanza che il suo rapporto con gli autori dei reati era stato circoscritto ad una coabitazione « per qualche giorno nell’appartamento di Milano»e che l’attività investigativa svolta non lo aveva personalmente interessato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1, nonchéall’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali per non aver valutato con giudizio ex antetutti gli elementi probatori disponibili». Il ricorrente deduce che la Corte di merito, nell’apprezzare la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, c od. proc. pen., non avrebbetenuto conto degli elementi probatori emersi dal suo interrogatorio, da quello di un indagato e d a altri atti di indagine (in particolare, da una annotazione di polizia giudiziaria) , i quali, se correttamente valutati , avrebbero portato ad escludere la A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rilevanza causale della sua condotta in ordine al la sof ferta custodia cautelare. 2.1.I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione– sono inammissibili. 2.1.a. Giova ricordare , anzitutto , che , i n seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 cod. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia total mente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nella vicenda in esame, non si integra alcuna delle gravi lacune motivazionali surricordate (né esse sono state correttamente denunciate, in mancanza di riferimento alla nullità della sentenza e al vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n.17931), in quanto la Corte territoriale ha reso un’articolata motivazione sia in ordine al la valutazione prognostica effettuata dal giudice di prime cure ai fini del giudizio di verosimile A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani rigetto del ricorso per cassazione presentato con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla non applicabilità, alla fattispecie, del principio enunciato dalle Sezioni U nite penali in ordine ai limiti di operatività della condizioneostativa di cui all’art. 314, comma 1, c od. proc. pen., sia, soprattutto , in ordine all’apprezzamento della condotta del ricorrente quale condotta gravemente colposa ai fini dell’integrazione di detta condizione, e, dunque , quale fatto impeditivo del diritto al la riparazione per ingiusta detenzione , che avrebbe verosimilmente determinato il rigetto del ricorso per cassazione avverso l a pronuncia di m e rito di rigetto della domanda volta ad ottenere la prestazione riparativa. 2.1.b.In secondo luogo, va evidenziato che i predetti motivi – ad ontadella formale intestazione – att engono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento, ad esso funzionale , delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta – insindacabile in sede di legittimitàove, come nella specie, debitamente motivata – di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto acquisiti, che la circostanza, ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di aver coabitato con persone della cui attività criminosa egli era al corrente e di avere persino condiviso l’uso del cellulare (poi risultato sottoposto ad intercettazioni telefoniche ) di un coinquilino che portava il suo stesso nome, in difetto di specifici chiarimenti sulle A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani modalità di frequentazione di tali persone, integrav a condotta gravemente colposa cui doveva riconoscersi efficienza causale in funzione quanto meno concorrente ai fini della sua sottoposizione a custodia cautelare. Sulla base di questo apprezzamento di merito, la Corte di appello ha poi formulato l’ulterio re giudizio , anch ’ esso di natura fattuale, secondoil quale, avuto riguardo alla condotta gravemente colposa del ricorrente, la decisione di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe stata verosimilmente confermata dalla Cassazione a prescindere dall’eventuale errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inferendonel’insussistenza, in capo allo Xhindi, d i un danno risarcibile imputabilealla negligenza professionale del suo difensore. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., comma 2, in relazione agli artt. 273,280 e 292 cod. proc. pen.nonch é all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali, con riferimento all’assenza di una misura cautelare riferibile al Sig. [OSCURATO:PERSONA] dian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Il ricorrente evidenzia che la Corte di m e rito ha ritenuto inapplicabili i limiti, stabiliti dalle Sezioni U nite penali di questa Corte con sentenza n. 32383 del 2010 , in ordine all’ operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani ingiusta detenzione, sul presupposto che tali limiti sarebbero riferibili alle sole ipotesi di cui all’art. 314, comma 2 , c od. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale della custodia cautelare) , mentre, nel la fat t ispecie , si sarebbeintegrata l’ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo, inerente allac.d. ingiustizia sostanziale. Ciò evidenziato, lo Xhindi deduce che, nel formulare i predetti rilievi, la Corte di m e rito non avreb be tenuto conto della circostanza che, in realtà,egli non era stato attinto da alcuna misura cautelare, la quale era stata disposta esclusivamente nei confronti del suo quasi omonimo [OSCURATO:PERSONA], unica persona individuata come destinataria della misura nell’ordinanza di applicazione della medesima emessa dal GIP; pertanto, nella circostanza, avrebbe dovuto ritenersi integrata proprio la fattispecie di cui al secondo comma dell’art.314 cod. proc. pen., non sussistendo ab initio indizi di colpevolezza nei suoi confronti. 4. Con il quarto motivo viene denuncia ta « violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., 1° e 2° comma in relazione agli artt. 273, 280 e 29 9, 3° comma, cod. proc. pen. nonch é́ all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale con motivazione, perplessa o apparente, malgovernato le risultanze processuali, con riferimento alla richiesta di revoca della misura cautelare riferibile al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a Valona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Il ricorrente evidenzia che la Corte di m e rito ha ri tenuto inapplicabili i limiti giurisprudenzialmente individuati all’operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ritenuti riferibili alle sole ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che tali ipotesi richiederebbero l’ accertamento dell’ insu ssistenza ab origine del le condizioni di applicabilità della misura da parte del giudice della A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani cautela o del giudizio di merito, mentre , nel la fattispecie , con la sentenza di non doversi procedere, il GIP non avrebbe effettuato alcun accertamento sull’esis tenza o meno degli elementi per disporre la misura cautelare. Ciò evidenziato, lo Xhindi deduce che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d ’ appello , nella sentenza di proscioglimento il GIP avrebbe invece effettuato un accertamento «implicito» circa l’inesistenza degli elementi per disporre la custo d ia cautelare, avuto riguardo al suo interrogatorio di garanzia e a quello di un coindagato, nonché al seguito delle attività di indagine e all’allegata annotazione della polizia giudiziaria. Soggiunge che tali elementiistruttori, avendo fatto venir meno le condizioni di cui all’art.273 cod. proc. pen., avrebbero dovuto indurre il pubblico ministero a chiedere l’ immediata revoca della misura cautelare, ai sensi dell’art.299 cod. proc. pen.. Conclude che, anche in ragione di tali circostanze, la fattispecie avrebbe dovuto essere in qu adrata dalla Corte territoriale nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. , con conseguente inoperativitàdella condizione ostativa di cui al comma 1 del medesimoarticolo. 4.1. Anche il terzo e il quarto motivo – da esami nare congiuntamente per ragioni di connessione– sono inammissibili . 4.1.a. Premesso quan o si è già più sopra ricordato in ordine all’inammissibilità, nel ricorso per cassazione , delle censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, va ulteriormente rilevato che sia la questione della esclusiva riferibilità dell’ordinanza di custodia cautelare a soggetto diverso dal ricorrente, sia quella relativa all’omesso esercizio, da parte del pubblico ministero, del potere - dovere di cui all’art. 299 cod. proc. pen. , non A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani sono specificamente affrontat e nella sentenza impugnata, né in essa si dàconto della loro specifica deduzione con l’atto di appello . Trovadunque applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 27/07/2022, n. 23415). 4.1.b.Al di là della riferita assorbente ragione di inammissibilità, giova comunque specificare che i motivi in esame, ove fosse stato possibile procedere al la loro delibazione, sarebbero stat i anche infondati nel merito, giacché le stesse deduzioni del ricorrente confermano, anziché smentirla, la correttezza in iure dell’inquadramento operato dalla C orte territoriale della fattispecie in esame nell’ambito delle ipotesicontemplate dal comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen., anziché in quelle di cui al capoverso della med esima disposizione. Nel caso di specie, infatti, per come sono prospettati i fatti nel ricorsoper cassazione , non risulta che vi sia stato un provvedime nto irrevocabile del giudice della cautela o del procedimento penale di merito diretto ad accertare l’ insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare, eventualmente disponendone la revoca, ma vi è stato un proscioglimento nel m e rit o d a i reati contestati mediante sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP ai sensi dell’art.425 cod. proc. pen.. A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente , in ordine alla riferibilità originaria del provvedimento custodiale ad altro soggetto e in ordine all’asserito mancato esercizio del potere - dovere di chiederne la revoca da parte del pubblico ministero conferma no l’insussistenza di un a richiesta (e di un conseguente provvedimento) specificamente dirett i all’accertamento dell a mancanza , orig inaria o sopravvenuta , delle condizioni generabili di applicabilità della misura custodiale, previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen.. Sotto altro profilo, l’implicita valutazione della presenzao meno di quelle condizioni nella sentenza di prosciog limento emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. , quand’ a nche reputata sussistente, non muterebbe la natura di tale provvedimento quale provvedimento diretto ad accertare la mancanza, nella fattispecie, della responsabilità dell’imputato per i reati contestatigli (con conseguente suo proscioglimento nel m e rito) e non quella , originaria o sopravvenuta, dei presupposti della misura cautelare applicata. 5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, A.C. 18.01.2023 N. R.G. 07279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].Spaziani oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della su