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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44320/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 2.10.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del processo con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che, in data 1.2.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di cui al capo B) della rubrica (in esso ritenuta assorbita la condotta autonomamente contestata come ricettazione nello stesso capo B) e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, 179 e 601 cod, proc. pen. per omesso avviso al difensore della data di trattazione del processo in appello: rileva che l'avviso di trattazione del processo in appello è stato inviato d'Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva anche provveduto ad impugnare la sentenza di primo grado; aggiunge che la Corte di Appello aveva persino proceduto ad una rinnovazione della istruttoria sia orale che documentale in presenza di difensori nominati di volta in volta tra quelli prontamente reperibili; sottolinea come sia stata in tal caso integrata una nullità di carattere assoluto ed insanabile segnalando, in ogni caso, che il processo è stato celebrato in violazione delle regole sulla competenza territoriale che avrebbe potuto essere correttamente individuata dalla stessa lettura della denuncia sporta dalla vittima del reato presupposto;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata alla luce della fondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dall'esame del fascicolo, consentito alla Corte stante per la natura processuale dell'eccezione che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass.

SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), risulta che il decreto di citazione per l'udienza del giudizio di appello, fissato per il giorno 1.7.2019, era stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, personalmente, all'imputato.

All'udienza l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e, in mancanza di altro difensore di fiducia, la Corte aveva nominato sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e, sempre con un difensore di ufficio, aveva proceduto alla parziale rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione di un teste e, quindi, a decidere il processo.

Se non ché, nel fascicolo di primo risulta (spillata a tergo della copertina) la nomina all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data 22.5.2018 con la conseguente "correzione" (nel prospetto predisposto dalla Cancelleria ex art. 165bis disp. att. cod. proc. pen.) della indicazione del difensore: nell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato ogni altro difensore ed aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, d'altra parte, aveva provveduto a redigere e ad inoltrare l'atto di appello.

2. E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mancata notifica del decreto di citazione al difensore integra, senz'altro, una nullità di ordine assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Cass.

SS.UU., 26.3.2015 n. 24.630, Maritan, Rv. 263598 in cui la Corte ha sottolineato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; conf., Cass. Pen., 3, 18.1.2018 n. 26.266, Zeoli, Rv. 273199; Cass. Pen., 6, 29.9.2020 n. 29.683, Galasso, Rv. 279722; Cass. Pen., 2, 13.2.2018 n. 12.839, Iuliano).

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio risultando precluso l'esame del motivo sulla competenza e gli atti restituiti alla Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 15.10.2021 Il Consigliere esterfs-[OSCURATO:PERSONA] CianfrOccar Luci11a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 2.10.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del processo con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che, in data 1.2.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di cui al capo B) della rubrica (in esso ritenuta assorbita la condotta autonomamente contestata come ricettazione nello stesso capo B) e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, 179 e 601 cod, proc. pen. per omesso avviso al difensore della data di trattazione del processo in appello: rileva che l'avviso di trattazione del processo in appello è stato inviato d'Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva anche provveduto ad impugnare la sentenza di primo grado; aggiunge che la Corte di Appello aveva persino proceduto ad una rinnovazione della istruttoria sia orale che documentale in presenza di difensori nominati di volta in volta tra quelli prontamente reperibili; sottolinea come sia stata in tal caso integrata una nullità di carattere assoluto ed insanabile segnalando, in ogni caso, che il processo è stato celebrato in violazione delle regole sulla competenza territoriale che avrebbe potuto essere correttamente individuata dalla stessa lettura della denuncia sporta dalla vittima del reato presupposto; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata alla luce della fondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame del fascicolo, consentito alla Corte stante per la natura processuale dell'eccezione che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), risulta che il decreto di citazione per l'udienza del giudizio di appello, fissato per il giorno 1.7.2019, era stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, personalmente, all'imputato. All'udienza l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e, in mancanza di altro difensore di fiducia, la Corte aveva nominato sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e, sempre con un difensore di ufficio, aveva proceduto alla parziale rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione di un teste e, quindi, a decidere il processo. Se non ché, nel fascicolo di primo risulta (spillata a tergo della copertina) la nomina all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data 22.5.2018 con la conseguente "correzione" (nel prospetto predisposto dalla Cancelleria ex art. 165bis disp. att. cod. proc. pen.) della indicazione del difensore: nell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato ogni altro difensore ed aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, d'altra parte, aveva provveduto a redigere e ad inoltrare l'atto di appello. 2. E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mancata notifica del decreto di citazione al difensore integra, senz'altro, una nullità di ordine assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU., 26.3.2015 n. 24.630, Maritan, Rv. 263598 in cui la Corte ha sottolineato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; conf., Cass. Pen., 3, 18.1.2018 n. 26.266, Zeoli, Rv. 273199; Cass. Pen., 6, 29.9.2020 n. 29.683, Galasso, Rv. 279722; Cass. Pen., 2, 13.2.2018 n. 12.839, Iuliano). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio risultando precluso l'esame del motivo sulla competenza e gli atti restituiti alla Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 15.10.2021 Il Consigliere esterfs-[OSCURATO:PERSONA] CianfrOccar Luci11a