Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19937/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21510/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dei difensori risultante dai registri di giustizia -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 474/2017, depositata il 5.7.2017, de lla Corte d’Appello di Salerno; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa Corte d’Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ASL contro la sentenza pronunciata, in funzione di giudi ce del lavoro, dal tribunale della medesima città, accertò il diritto dell’attuale intimato di ottenere il pagamento di un importo pari alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al livello «C» del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al profilo di inquadramento (livello «A», con qualifica di ausiliario specializzato).

Contro la sentenza della corte territoriale l’ASL Salerno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i .

I l lavoratoreè rimasto intimato .

Il ricor so è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia « v iolazione della legge 8.12.1956, n. 1378, e successive modificazioni , nonché della legge 7.3.1985, n. 75, in materia di esercizio dell’attività di geometra».

1.1. La ricorrente imputa alla corte d’appello di avere riconosciuto al lavoratore «le differenze retributivedal livello A al livello C per l’esercizio della funzione di geometra » , senza considerare che l’attività professionale di geometra è riservata agli iscritti al relativo Albo e che, qualora un’attività riservata siasvolta da persone non iscritte all’Albo professionale , essa è illegittima e non può essere retribuita, nemmeno in forza dell’art. 2126 c.c., qualora sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 15450/2014, con riferimento all’attività di infermiere professionale svolta da un infermiere generico privo del titolo abilitante allo svolgimento delle mansioni superiori; conf.

Cass. n. 4342/2018).1.2.

I l motivo è inammissibile , perché, da un lato, attribuisce alla corte d’appello un’affermazione (l’avere l’attuale intimato svolto attività rientranti tra quelle riservate agli iscritti all’Albo dei Geometri)che non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata; dall’altro lato, non specifica quali tra le mansioni che la corte territoriale ha accertato essere state svolte dall’intimato ed ha ritenuto inquadrabili nel livello «C» implicherebbero l’esercizio di attività riservateai geometri.

1.2.1. Quanto al primo aspetto, nella sentenza si legge soltanto che il lavoratore era «in possesso del titolo di geometra e dotato di esperienza professionale», il che non significa affermare che egli abbia svolto, quale dipendente dell’ASL, attività professionale riservata ai geometri.

1.2.2. Per quanto riguarda, poi, la carenza di specificità della censura, nella sentenza impugnata si elencano variegate mansioni svolte dal lavoratore e ritenu te incompatibili con i l suo inquadramento al livello «A», e anche con il livello «B»: responsabile del servizio di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti; collaborazion e prestat a al responsabile dell’ufficio tecnico, anche sostituendolo durante le ferie; compilazione dei registri e tenuta delle bolle per la gestione dei servizi sanitari; gestione e amministrazione delle attività specifiche dell’ufficio tecnico;espletamento di gare d’appalto e collaborazione nella predisposizione di progetti di variazioni e pianificazioni; controllo della fornitura di gas medicinale e carburanti.

Sarebbe stato onere di parte ricorrente indicare quali di queste varie attività rientrerebbero, nella sua opinione, tra quelleriservate agli iscritti all’Albo dei Geometri, anche al fine di argomentare che – al netto di quelle supposte illecite – le residue mansioni considerate dal giudice a quo non sarebbero state sufficienti a motivare il loro inquadramento nell’ambito del livello «C».

Fermo restando, infatti, che almeno per alcune delle attività valorizzate nella sentenza impugnata è palese che non si tratta di attività riservate e che , all’opposto, per nessuna di esse è evidente il contrario (in particolare, la collaborazione nella predisposizione di progetti di variazioni e pianificazioniè cosa ben diversa dalla redazione e dalla firma di progetti edilizi).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art. 52, commi 1, 2e 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. ed art. 28 del comparto sanità CCNL 7.4.1999 in materia di mansioni superiori, ed erronea valutazione della documentazione e dichiarazioni di testi».

2.1. I l ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia attribuito il diritto a percepire differenze retributive parametrate al livello «C» a un lavoratore inquadrato nel livello «A», nonostante la contrattazione collettiva preveda soltantoil diritto al compenso aggiuntivo per lo svolgimento di «mansioni immediatamente superiori» e non, quindi, quello che viene definito un «riconoscimento per saltum».

2.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2.1.Infondata è la tesi in diritto posta a sostegno del motivo di ricorso.

Il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001), trova la sua diretta giustificazione nell’efficacia immediatamente precettiva dell’art. 36 Cost. (Cass.

S.U. n.25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019).

Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore – in quanto volte ad assicurare «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» – non possono che essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcunrilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormentesuperiori.

Del resto, in tal senso è chiaro il disposto dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa riferimento alle « ma nsioni proprie della qualifica immediatamente superiore», là dove pone i limiti della loro legittima attribuzione a un lavoratore di qualifica inferiore (comma 2), mentre tratta in generale di «mansioni superiori» e di « mansioni proprie d i una qualifica superiore», nella parte in cui pone il principio e detta le condizioni del diritto al pagamento delle differenze retributive nonostante la nullità dell’assegnazione (commi 3 e 5).

2.2.2. Inammissibile è, invece, il motivo di ricorso nella parte in cui cens ura una «erronea valutazione della documentazione e dichiarazioni di testi» e quindi propone, in questa sede limitata al controllo di legittimità della sentenza impugnata, un riesame dell’accertamento del fatto, dilungandosi nel ripercorrere il contenuto d elle prove documentali e testimoniali.

3. Respintoil ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese il lavoratore intimato.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21510/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dei difensori risultante dai registri di giustizia -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 474/2017, depositata il 5.7.2017, de lla Corte d’Appello di Salerno; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa Corte d’Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ASL contro la sentenza pronunciata, in funzione di giudi ce del lavoro, dal tribunale della medesima città, accertò il diritto dell’attuale intimato di ottenere il pagamento di un importo pari alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al livello «C» del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al profilo di inquadramento (livello «A», con qualifica di ausiliario specializzato). Contro la sentenza della corte territoriale l’ASL Salerno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . I l lavoratoreè rimasto intimato . Il ricor so è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia « v iolazione della legge 8.12.1956, n. 1378, e successive modificazioni , nonché della legge 7.3.1985, n. 75, in materia di esercizio dell’attività di geometra». 1.1. La ricorrente imputa alla corte d’appello di avere riconosciuto al lavoratore «le differenze retributivedal livello A al livello C per l’esercizio della funzione di geometra » , senza considerare che l’attività professionale di geometra è riservata agli iscritti al relativo Albo e che, qualora un’attività riservata siasvolta da persone non iscritte all’Albo professionale , essa è illegittima e non può essere retribuita, nemmeno in forza dell’art. 2126 c.c., qualora sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 15450/2014, con riferimento all’attività di infermiere professionale svolta da un infermiere generico privo del titolo abilitante allo svolgimento delle mansioni superiori; conf. Cass. n. 4342/2018).1.2. I l motivo è inammissibile , perché, da un lato, attribuisce alla corte d’appello un’affermazione (l’avere l’attuale intimato svolto attività rientranti tra quelle riservate agli iscritti all’Albo dei Geometri)che non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata; dall’altro lato, non specifica quali tra le mansioni che la corte territoriale ha accertato essere state svolte dall’intimato ed ha ritenuto inquadrabili nel livello «C» implicherebbero l’esercizio di attività riservateai geometri. 1.2.1. Quanto al primo aspetto, nella sentenza si legge soltanto che il lavoratore era «in possesso del titolo di geometra e dotato di esperienza professionale», il che non significa affermare che egli abbia svolto, quale dipendente dell’ASL, attività professionale riservata ai geometri. 1.2.2. Per quanto riguarda, poi, la carenza di specificità della censura, nella sentenza impugnata si elencano variegate mansioni svolte dal lavoratore e ritenu te incompatibili con i l suo inquadramento al livello «A», e anche con il livello «B»: responsabile del servizio di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti; collaborazion e prestat a al responsabile dell’ufficio tecnico, anche sostituendolo durante le ferie; compilazione dei registri e tenuta delle bolle per la gestione dei servizi sanitari; gestione e amministrazione delle attività specifiche dell’ufficio tecnico;espletamento di gare d’appalto e collaborazione nella predisposizione di progetti di variazioni e pianificazioni; controllo della fornitura di gas medicinale e carburanti. Sarebbe stato onere di parte ricorrente indicare quali di queste varie attività rientrerebbero, nella sua opinione, tra quelleriservate agli iscritti all’Albo dei Geometri, anche al fine di argomentare che – al netto di quelle supposte illecite – le residue mansioni considerate dal giudice a quo non sarebbero state sufficienti a motivare il loro inquadramento nell’ambito del livello «C». Fermo restando, infatti, che almeno per alcune delle attività valorizzate nella sentenza impugnata è palese che non si tratta di attività riservate e che , all’opposto, per nessuna di esse è evidente il contrario (in particolare, la collaborazione nella predisposizione di progetti di variazioni e pianificazioniè cosa ben diversa dalla redazione e dalla firma di progetti edilizi). 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art. 52, commi 1, 2e 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. ed art. 28 del comparto sanità CCNL 7.4.1999 in materia di mansioni superiori, ed erronea valutazione della documentazione e dichiarazioni di testi». 2.1. I l ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia attribuito il diritto a percepire differenze retributive parametrate al livello «C» a un lavoratore inquadrato nel livello «A», nonostante la contrattazione collettiva preveda soltantoil diritto al compenso aggiuntivo per lo svolgimento di «mansioni immediatamente superiori» e non, quindi, quello che viene definito un «riconoscimento per saltum». 2.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2.1.Infondata è la tesi in diritto posta a sostegno del motivo di ricorso. Il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001), trova la sua diretta giustificazione nell’efficacia immediatamente precettiva dell’art. 36 Cost. (Cass. S.U. n.25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019). Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore – in quanto volte ad assicurare «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» – non possono che essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcunrilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormentesuperiori. Del resto, in tal senso è chiaro il disposto dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa riferimento alle « ma nsioni proprie della qualifica immediatamente superiore», là dove pone i limiti della loro legittima attribuzione a un lavoratore di qualifica inferiore (comma 2), mentre tratta in generale di «mansioni superiori» e di « mansioni proprie d i una qualifica superiore», nella parte in cui pone il principio e detta le condizioni del diritto al pagamento delle differenze retributive nonostante la nullità dell’assegnazione (commi 3 e 5). 2.2.2. Inammissibile è, invece, il motivo di ricorso nella parte in cui cens ura una «erronea valutazione della documentazione e dichiarazioni di testi» e quindi propone, in questa sede limitata al controllo di legittimità della sentenza impugnata, un riesame dell’accertamento del fatto, dilungandosi nel ripercorrere il contenuto d elle prove documentali e testimoniali. 3. Respintoil ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese il lavoratore intimato. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 19937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris