ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CCNL
MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – CNEL D028
L’anno 2026 il giorno 23 del mese di settembre in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in
Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in
epigrafe,
TRA
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal
Presidente Nazionale Roberto Capobianco
E
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal
Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,
Premesso che
• In data 24/01/2022, la Conflavoro PMI e la Fesica -Confsal hanno sottoscritto il CCNL MODA –
Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, con validità ed efficacia a far data dal 01/02/2022
- al 31/01/2026;
• Considerate le specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore del tessile e della moda,
le Parti sottoscrittrici del presente accordo intendono procedere all’aggiornamento di alcuni istituti
contrattuali, al fine di adeguarne i contenuti economici e normativi all’evoluzione del settore e della
disciplina giuslavoristica nazionale, assicurando una regolamentazione maggiormente rispondente
alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.
*** * ***
Tutto ciò premesso e considerato , costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo
modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva
valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al
CCNL MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento e agli articoli trattati dal presente
accordo.
Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026; esse si inseriscono nel testo
del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
*** * ***
1. Modifica all’Art. 2 (Periodo di prova)
L’art. 2 viene così modificato e sostituito:
1. L’esistenza del periodo di prova è integrato nella lettera di assunzione come
previsto dall’ art.1 lettera g) e comunque contestuale all’ assunzione e accettato dal
lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. 6 mesi per i livelli Quadro e 1°;
b. 5 mesi per i livelli 2° e 3°;
c. 3 mesi per il livello 4°;
d. 2 mesi per i livelli 5°S, 5°, 6°S e 6°;
e. 1 mese per il livello 7°.
3. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita
per i lavoratori non in prova per il medesimo livello d’inquadramento.
4. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla
medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la
propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di
almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
5. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento,
da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità
aggiuntive e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
6. In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima
di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part -time verticale la durata
del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la
prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
7. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di
effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di
inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può
essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro
aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata
superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando
un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la
durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12
mesi.
Nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra
le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione
che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle
specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale
dovranno pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del
patto di prova.
8. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta
del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso
sarà computato agli effetti dell’anzianità.
9. In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità
o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente
alla durata dell'assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio
entro tre mesi.
2. Modifica all’Art. 3 (Mansioni lavorative e passaggi di livello)
L’art. 3 viene così modificato e sostituito:
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento
dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la
nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono
le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per
giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è
stato assunto a seguito di visita medica nell’ambito della sorveglianza
sanitaria.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è
comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di
certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell’in teresse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione,
all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di
vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente
del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa
volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo tre mesi continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo
quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 4° al 7° potrà essere adibito a mansioni
parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili
ma comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Mutamento di mansioni
Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello
superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione
mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui
goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento
della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
C - Passaggi di livello
1. Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo
svolto dal dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di
responsabilità e di autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione
della carriera lavorativa con l’inquadramento ad un livello superiore.
2. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a
percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
3. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore
rispetto all’aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore
potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi
minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
4. Non sono assorbibili eventuali scatti di competenza o di merito.
5. Qualora l’assegnazione alle mansioni superiori non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di
lavoro e si prolunghi per oltre 3 mesi consecutivi o non continuativi nei dodici
mesi prece denti, la stessa assegnazione diviene, salva diversa volontà del
lavoratore, definitiva e il lavoratore viene inquadrato al livello superiore.
D - Principio di qualificazione
1. Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d’istruzione è correlata
una maggiore qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità
dei processi produttivi e sulla competitività dell’impresa, si conviene di
promuovere la qual ificazione dei dipendenti anche in termini di istruzione
formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio collegati alle mansioni
svolte.
2. In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che
consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a
quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene
corrisposta mensilmente un’indennità, denominata “indennità di qualificazione”
che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza
retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di
studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte,
l’importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
3. Modifica all’Art. 7 (Articolazione dell’orario di lavoro)
L’art. 7 viene così modificato e sostituito:
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise
in cinque giornate lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni,
l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione.
2. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati
a livello aziendale.
3. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per
l’inizio dell’attività lavorativa.
4. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua
e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i
riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste
comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
5. Il tempo passato a disposizione dell’impresa in attesa di impiego o per il
trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell’ambito del normale orario di
lavoro, è considerato come lavoro effettivo , così come le attività prodromiche e
accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni.
6. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al
lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha
diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.
7. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per
incrementare l’utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di
intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003,
riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di
lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario
come media plurisettimanale con un limite massimo di 48 ore settimanali e per un
massimo di 104 ore nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre), da recuperare mediante
corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nell’arco di 12 mesi dall’inizio
del ciclo di flessibilità. Nei periodi di superamento dell’orario contrattuale
settimanale verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria della
retribuzione di fatto pari al 12% per le prime 48 ore di supero nell'anno e al 15% per
le ore successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Tale
maggiorazione non è cumulabile con le maggiorazioni per lavoro straordinario di
cui all'art. 12 ed è assorbita dalle stesse ove le ore in supero non vengano recuperate
e vengano conseguentemente retribuite come straordinario ai sensi del presente
contratto.
8. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile
contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario
contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti
stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative
dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti
i lavoratori interessati.
9. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
10. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un
reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora
l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo
strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun
compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL
all’art.12.
11. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia
degli impianti e tutti quei servizi propedeutici all’attività lavorativa volte a garantire
la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero
la realizzazione dell’inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e
che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario.
12. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e
visibile a tutti i dipendenti.
13. Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della
prestazione lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori possono concordare col datore di
lavoro un’elasticità di orario in entrata rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e
della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato recupero da parte dell’interessato
alla fine della stessa giornata lavorativa.
14. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente
e in particolare la durata massima della prestazione lavorativa, comprensiva delle
ore di lavoro straordinario, non può in ogni caso eccedere i seguenti limiti: nel corso
della settimana, il limite di 50 ore in caso di distribuzione su 5 giorni e di 54 or e in
caso di distribuzione su 6 giorni.
Nell’arco temporale di 4 mesi, escludendo dal computo i periodi di ferie e quelli di
assenza per malattia, non può superare la durata media di 48 ore settimanali. A
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, la
suddetta durata media di 48 ore settimanali può essere riferita a un arco temporale
massimo di 6 mesi.
Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute
mansioni direttive.
4. Modifica all’Art. 7 bis (Lavoro a squadre)
L’Art. 7 bis viene rubricato “Lavoro a turni e a squadre” e così modificato e sostituito:
1. Costituisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche in
gruppi ovvero a squadre, in forza del quale diversi dipendenti sono occupati negli
stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo rotativo su più turni giornalieri.
2. Il lavoro a turni può riguardare singole unità produttive o reparti e può articolarsi
anche in un ciclo continuo, in base alle esigenze della produzione, in particolare
quando gli impianti aziendali non consentono interruzioni dell’attività.
3. I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e devono
prestare la loro opera nel turno stabilito, salvo sopraggiunta inidoneità ovvero
documentata forza maggiore.
4. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore l’orario di
lavoro o i turni che lo stesso lavoratore dovrà rispettare nella successiva settimana.
5. La ripartizione giornaliera in turni dell'orario di lavoro settimanale contrattuale
viene stabilita dalla Direzione aziendale che curerà l'alternarsi dei lavoratori nei
diversi turni.
6. L'orario di lavoro viene disposto in modo tale da consentire ai lavoratori turnisti di
usufruire periodicamente della disponibilità del pomeriggio del sabato.
7. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante non potrà lasciare il posto di lavoro fino a quando non
venga sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un
numero di ore corrispondente alla metà del turno.
8. Quando non sia possibile la tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che
dalla sua assenza possa derivare un pregiudizio alla produzione e al lavoro degli altri
lavoratori, in via del tutto eccezionale, il termine massimo anzidetto potrà essere
prolungato per tutta la durata del turno. Dette prestazioni oltre l'orario normale di
lavoro giornaliero sono considerate anche agli effetti economici straordinarie.
9. Per sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere
produttivo, l’azienda potrà modificare lo schema di turnazione di singoli lavoratori,
previa comunicazione ai lavoratori interessati con un preavviso minimo di 2 giorni.
10. In caso di turnazioni con prestazioni notturne, sarà dovuta la maggiorazione
prevista per lavoro notturno.
11. Il riposo settimanale per i lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze
aziendali, può non coincidere con la domenica.
12. Qualora il lavoratore turnista dovesse prestare la sua attività nel giorno di riposo,
egli avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
13. I riposi per i lavoratori turnisti notturni maturano “pro -quota”, su base annua, con
riferimento ai turni notturni prestati.
14. I lavoratori turnisti con orari di lavoro di 8 ore giornaliere consecutive ovvero addetti
a turni avvicendati hanno diritto ad un riposo retribuito di mezz'ora per la
consumazione del pranzo, da usufruire possibilmente fuori dai locali o a macchine
ferme.
15. Anche i lavoratori turnisti hanno diritto, oltre al riposo di cui al precedente comma,
alle pause, ai riposi giornalieri e ai riposi settimanali di cui godono i lavoratori non
turnisti.
16. È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad
una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni
non di uguale durata.
17. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno e, per ogni
turno, dovrà essere consentito un intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è
già compreso nella retribuzione mensile.
18. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni
di cui all’art. 7 del presente contratto e comunicata ai lavoratori in apposita tabella
da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
19. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta
una maggiorazione pari all’ 1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli
elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale e corrisposti a
cadenza mensile, salvo diverse pattuizioni.
5. Modifica all’Art. 7 ter (Lavoratori discontinui)
L’Art. 7 ter viene così modificato e sostituito:
1. Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati
nella tabella approvata con Regio Decreto n. 2657/1923 e ss.mi. che non richiedono
un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o
meno ampi di inoperosità.
2. La durata normale del lavoro per il seguente personale a ddetto in misura
prevalente all'attività di semplice attesa o custodia quali:
- i custodi o guardiani diurni e notturni;
- portinai e uscieri;
- autisti addetti al trasporto di persone.
è fissata nella misura massima di 4 8 ore settimanali , calcolate con media in
riferimento ad un periodo di 12 mesi.
3. Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello
stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni
a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo
compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 38%.
4. Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40
ore settimanali della generalità degli altri lavoratone nell'ambito del loro orario
normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione
ordinaria fino alla 50ª ora settimanale compresa, ovvero 72ª ora settimanale per i
custodi e portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio
e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, e con quote orarie di retribuzione
maggiorate de lle percentuali di straordinario di cui all'art. 12 del presente
Contratto, per le ulteriori ore prestate. Per la determinazione della retribuzione si
fa riferimento ai criteri indicati allo stesso articolo.
5. Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà
tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al
proprio orario. Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di orario
prevista dall'art. 17 del presente Contratto per gli altri lavoratori dell'azienda.
6. Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell'arco delle 24 ore si
applica la normativa del Lavoro a squadre, ai soli fini della maggiorazione dell'1,38%.
6. Inserimento del nuovo Art. 7 quater (Reperibilità)
Viene inserito il nuovo articolo 7 quater rubricato “Reperibilità” con il seguente contenuto:
1. La reperibilità è una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla normale
prestazione lavorativa.
2. La reperibilità deve essere prevista in sede di assunzione. Nell’ipotesi in cui non sia
stata prevista in sede di assunzione, la reperibilità si basa sull'intesa fra le parti.
3. Ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente
per ragioni di pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di
gravi motivi, adeguatamente documentati.
4. Durante il periodo di reperibilità il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro
per sopperire a esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la
continuità dei servizi.
5. La reperibilità può essere oraria, giornaliera o settimanale. La reperibilità
settimanale non può eccedere le 2 settimane continuative su 4 e non deve
comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
6. L’inserimento nei turni di reperibilità deve essere comunicato al lavoratore almeno
7 giorni prima.
7. Il datore di lavoro provvede ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior
numero possibile di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano
richiesta. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni
di reperibilità.
8. Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in
modo da raggiungere il luogo dell'intervento, di norma entro 30 minuti dalla
chiamata, fatta salva diversa pattuizione aziendale.
9. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario
ovvero compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a
richiesta dell’interessato.
10. Al lavoratore in reperibilità, che utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia
autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo
dell'intervento, sono rimborsate le spese di viaggio la cui quantificazione avviene
secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
11. Al lavoratore in reperibilità è in ogni caso dovuta, per il periodo nel quale sia in attesa
di un’eventuale chiamata, l’indennità di reperibilità, pari a euro 7,75 per ogni
giornata feriale e euro 10,33 in caso di giornata festiva.
7. Modifica all’Art. 9 (Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità)
L’art. 9 viene così modificato e sostituito:
1. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di
attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la
durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore
settimanali e per un massimo di 104 ore nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre), da
recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale
nell’arco di 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità. Con accordo sindacale aziendale
il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
2. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi
che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto e che in un altro esso
non venga raggiunto, non si d à luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni,
compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le ore
contrattualmente previste nell’arco di un periodo di dodici mesi.
3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e
recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
4. Nei periodi di superamento dell’orario contrattuale settimanale verrà corrisposta
una maggiorazione della quota oraria della retribuzione di fatto pari al 12% per le
prime 48 ore di supero nell'anno e al 15% per le ore successive, da liquidare nei
periodi di superamento medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con le
maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all'art. 12 ed è assorbita dalle stesse ove
le ore in supero non vengano recuperate e vengano conseguentemente retribuite
come straordinario ai sensi del presente contratto.
5. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve
ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
6. In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda, le
aziende possono superare, in determinati periodi dell'anno e con un preavviso di 5
giorni, il normale orario settimanale. Per le ore prestate oltre l’orario normale è
corrisposta la maggiorazione del 21%. Queste ore vengono sottratte dal monte ore
delle 104 di flessibilità ordinaria.
7. L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto
della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve
essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
8. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità:
inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
9. Una forma di flessibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere
concordata tra l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di
questi ultimi, nei primi tre anni di vita de i figli, allo scopo di meglio conciliare le
esigenze familiari con l’attività lavorativa.
10. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:
- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa
dell'azienda o di un reparto di essa;
- capi reparto o capi turno;
- manutentori;
- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad
orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione
(ad es. l'assenza di un lavoratore turnista, che comporta la necessità di far
prolungare il lavoro al turnista precedente).
8. Modifica all’Art. 12 (Lavoro straordinario)
L’art. 12 viene così modificato e sostituito:
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 e 7
bis del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo
dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro
straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a
consuntivo” in base all'articolazione di cui all'art. 9
2. Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 250 ore annuali
individuali e nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro. Nei limiti
di tale soglia, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario, se non
per giustificati e comprovati motivi che impediscono la pres tazione lavorativa
straordinaria. Il rifiuto, opposto in mancanza di giustificati motivi, costituisce
inadempienza ed è disciplinarmente sanzionabile. È legittimo il rifiuto di prestare
lavoro straordinario da parte del lavoratore studente.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di
lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero
a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per
le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile
alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del
raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal
superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria,
previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella
Banca delle ore . La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere
liquidata al lavoratore, in misura pari al 25%.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato
espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
5. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti
contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto
diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto.
Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore
assorbe la minore.
6. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o
in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all’art.2 5 del presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle
provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato,
qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
7. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni
sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto:
Maggiorazioni
Lavoro straordinario diurno: prime 5
ore settimanali 35%
Lavoro straordinario diurno ore
successive 45%
Straordinario turnisti per 30 minuti
consecutivi 40%
Lavoro straordinario notturno 56%
Straordinario notturno turnisti per
30 minuti consecutivi 61%
Lavoro straordinario festivo diurno 61%
Straordinario festivo turnisti per 30
minuti consecutivi 67%
Lavoro straordinario festivo notturno 66%
Straordinario festivo notturno
turnisti per 30 minuti consecutivi 72%
Lavoro domenicale e festivo diurno 38%
Lavoro domenicale e festivo
notturno 54%
9. Modifica all’Art. 13 (Lavoro notturno)
L’art. 13 viene così modificato e sostituito:
1. È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, retribuito con le
seguenti maggiorazioni:
Maggiorazioni
Lavoro notturno in genere 44%
Lavoro notturno per turni 6x6 a
rotazione 38%
Lavoro notturno con prestazione di un
lavoratore stabilmente assegnato in
via continuativa al turno di notte
45,5%
2. I casi di eccezionalità per i quali il lavoro non va considerato notturno sono i
seguenti:
- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o
dal turno diurno al notturno;
- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro effettuato per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
3. L’introduzione del lavoro notturno può essere preceduta dalla consultazione con le
rappresentanze sindacali, se costituite in azienda, aderenti alle Parti firmatarie del
presente CCNL, o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori appartenenti alle Parti come sopra definite e per il tramite
dell’Associazione cui l’azienda aderisce o conferisce mandato. La suddetta
consultazione deve essere effettuata e conclusa entro un periodo di 7 giorni.
10. Modifica all’Art. 14 (Riposi settimanali e riposi compensativi)
L’art. 14 viene così modificato e sostituito:
1. Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.
3. Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra le:
- attività di lavoro a turni, ogni volta cioè che il lavoratore cambi turno o cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
4. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica
e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-
organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le
particolari caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
5. I lavoratori che lavorano la domenica godranno del prescritto riposo in un giorno
diverso della settimana.
6. Per le giornate lavorative svolte in deroga, il trattamento economico sarà quello
previsto per il lavoro straordinario festivo.
7. Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, il lavoratore può beneficiare, per
esigenze religiose, di un riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica,
che deve essere concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non sono applicate
le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che
prevedono riposi compensativi. Qualora una delle festività dovesse cadere nel
giorno concordato col lavoratore, allo stesso lavoratore verrà corrisposta un’ulteriore
giornata di retribuzione, unitamente alla retribuzione mensile.
11. Inserimento del nuovo Art. 14 bis (Pause e riposo giornaliero)
Viene inserito il nuovo articolo 14 bis rubricato “Pause e riposo giornaliero” con il seguente contenuto:
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto:
- a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore a dieci minuti, fruita
consecutivamente ai fini del recupero delle energie psico -fisiche, nonché per
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;
- a una pausa per la consumazione del pasto, non inferiore a trenta minuti, le cui
modalità di fruizione sono stabilite a livello aziendale.
2. La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di
lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività
lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente
in immediata successione del trascorrere delle 6 ore di lavoro.
3. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d.
spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività
lavorativa. Le pause non sono computate come orario di lavoro.
4. I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano
tale attività per almeno quattro ore consecutive, a una pausa di 15 minuti ogni 120
minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo
all’inizio e al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di
lavoro.
5. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a
11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito senza
soluzione di continuità, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavo ro
frazionati durante la giornata.
12. Modifica all’Art. 15 (Permessi retribuiti)
L’art. 15 viene così modificato e sostituito:
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al
DPR n.792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che
dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
2. È inoltre riconosciuto alla generalità dei lavoratori un monte ore annuo di riduzione
dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di 56 ore per i lavoratori giornalieri e 52 per i
lavoratori a squadre - maggiorate di ulteriori 8 ore in caso di turno notturno per
almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva - utilizzabili dai lavoratori a titolo di
permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
3. In caso di orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con
prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento),
spetta una riduzione annua dell’orario di lavoro pari a 64 ore.
4. In caso di orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con
prestazione lavorativa su sei giorni:
- l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
- la riduzione annua dell'orario di lavoro è di 24 ore.
5. Resta salva la possibilità di disciplinare le modalità di utilizzo dei permessi di cui ai
commi precedenti mediante accordo sindacale di secondo livello sottoscritto dalle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
6. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati
con la retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto in atto al momento
della scadenza ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell’anno
successivo.
7. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore
verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato.
8. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza
diritto alla retribuzione, superiori a 15 giorni.
9. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto,
può essere prevista la possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
10. Allorquando dovesse verificarsi una sospensione o una riduzione dell’attività
lavorativa dovuta a causa di forza maggiore o a una contrazione temporanea di
mercato, l’azienda potrà attivare la fruizione collettiva dei permessi per tutti o
gruppi di lavoratori, ai quali il lavoratore non potrà opporsi.
13. Inserimento del nuovo Art. 15 bis (Altri permessi retribuiti)
Viene inserito il nuovo articolo 15 bis rubricato “Altri permessi retribuiti” e con il seguente contenuto:
1. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di
permesso retribuita.
2. I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi
retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.
3. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio lega li,
hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
14. Inserimento del nuovo Art. 15 ter (Permessi per disabilità)
Viene inserito il nuovo articolo 15 ter rubricato “Permessi per disabilità” e con il seguente contenuto:
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1 della legge 104/1992 e s.m.i., hanno diritto al prolungamento
fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I suddetti lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al suddetto prolungamento del congedo parentale, di 2 ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
3. Il lavoratore ha diritto di fruire di permessi retribuiti mensili di 3 giorni, anche
continuativi, per assistere un familiare con disabilità con necessità di sostegno
elevato o molto elevato, che non sia ricoverato a tempo pieno; intendendosi, a tal
fine p er familiare, il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto,
parente o affine entro il secondo grado.
4. Quando due o più lavoratori devono prestare l’assistenza di cui al primo periodo del
presente comma allo stesso familiare, fruiranno di permessi in modo alternativo.
5. Il lavoratore che deve prestare l’assistenza di cui innanzi a più familiari, fruirà dei
permessi per ciascuno di essi.
6. Il permesso di cui trattasi spetta anche per parenti o affini di terzo grado in
mancanza di altri familiari o nel caso in cui gli stessi familiari abbiano compiuto i 65
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
7. Il lavoratore può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai precedenti
commi e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.
8. Qualora il datore di lavoro accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei diritti di cui ai precedenti commi, il lavoratore
decade dagli stessi diritti, ferma restando la verifica dei presupposti per
l’accertamento della responsabilità disciplinare.
9. Al fine di evitare abusi da parte del lavoratore che usufruisce del congedo di cui al
presente articolo, il datore di lavoro può disporre controlli nei limiti stabiliti dalla
legge n. 300/1970.
10. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui ai predetti commi ha priorità di
accesso al lavoro agile ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, stabilite in sede di
contrattazione aziendale in considerazione delle peculiarità del settore.
11. Quanto statuito ai precedenti commi si applica anche al lavoratore affidatario di
persone affette da disabilità in situazione di gravità.
12. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui ai primi due commi,
ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di
genere di cui all’articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle
stesse certificazioni.
15. Modifica all’Art. 16 (Permessi per decesso e gravi infermità di familiari)
L’art. 16 viene così modificato e sostituito:
1. In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, di un affine entro il
primo grado, anche non convivente o, comunque, di un soggetto componente la
famiglia anagrafica, il lavo ratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni di
permesso retribuito.
2. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente al datore
di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà
utilizzato.
3. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità, il lavoratore è tenuto, entro
il termine di 7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata dal medico
specialista del Servizi Sanitario Nazionale.
4. In mancanza della suddetta certificazione i giorni di permesso saranno detratti
dalle ferie o dal monte ore di permessi retribuiti.
5. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, alla ripresa del servizio, il lavoratore
è tenuto a documentare l’evento con apposita certificazione.
6. I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal
decesso.
7. Nel caso di grave infermità dei familiari di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore
possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di
permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per
periodi superiori a tre giorni.
8. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o
del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
9. Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
10. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate
deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
11. Qualora venga accertato il venir meno delle circostanze che avevano determinato
la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa
secondo le modalità ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere
utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno ulteriori eventi che
giustifichino la loro richiesta.
12. I permessi disciplinati dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per
l’assistenza delle persone disabili disciplinati dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e s.m.i.
16. Modifica all’Art. 17 (Congedi per gravi motivi familiari)
L’art. 17 viene così modificato e sostituito:
1. Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi
familiari relativi alla situazione personale, alla propria famiglia anagrafica e ai
soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi.
2. I motivi per i quali possono essere chiesti i congedi sono quelli indicati dal decreto
interministeriale n. 278/2000.
3. I congedi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato, non potranno essere
superiori a due anni.
4. Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro ma non alla retribuzione, né può svolgere altra attività lavorativa.
5. Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio.
6. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del
periodo di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso
- e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il
grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
7. Il datore di lavoro è tenuto, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad
esprimersi e a comunicare l'esito della richiesta al dipendente.
8. L'eventuale rigetto, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato
ovvero la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni
organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
9. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione
di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
10. Ove ricorra una delle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque consentito al
dipendente recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
11. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima
del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
12. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del
lavoratore in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con
l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette
giorni. Il datore di lavoro può, comunque, consentire il rientro anticipato anche in
presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso
inferiore a sette giorni.
17. Inserimento del nuovo Art. 17 bis (Altre tipologie di congedi)
Viene inserito il nuovo articolo 17 bis rubricato “Altre tipologie di congedi” con il seguente contenuto:
Congedo matrimoniale
1. In caso di matrimonio avente validità civile ovvero in caso di unione civile, al
lavoratore non in prova spetta un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi
di calendario.
2. Il periodo di congedo matrimoniale è considerato ad ogni effetto attività di servizio.
3. Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere
considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
4. Il lavoratore ha diritto per il periodo di congedo alla retribuzione di fatto.
5. La richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 10
giorni di preavviso, salvo casi eccezionali.
6. Il datore di lavoro concede il congedo, compatibilmente con le esigenze aziendali,
con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio e
fino a 3 mesi dopo la celebrazione. Il lavoratore dovrà esibire, al termine del periodo
di congedo, la documentazione attestante la celebrazione del matrimonio.
Congedo per tossicodipendenza
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, titolari di contratto
a tempo indeterminato, hanno diritto a fruire di un periodo di aspettativa non
retribuita, per una durata massima di tre anni, al fine di partecipare ai programmi
terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali.
2. Il periodo di aspettativa non si computa ai fini dell’anzianità di servizio.
3. Il lavoratore deve fare istanza di godimento del periodo di aspettativa al datore di
lavoro con richiesta scritta trasmessa con preavviso di almeno sette giorni,
documentando il suo stato di tossicodipendenza.
4. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a
domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze
ne attesti la necessità.
Congedo nonni lavoratori
I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per
prestare assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni.
Congedo per la formazione continua
1. I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della
vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
2. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali.
3. Gli interventi formativi oggetto di piani aziendali o territoriali possono essere
finanziati per mezzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
4. Il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua è di 10 ore annue.
La contrattazione decentrata può incrementare il numero delle ore.
5. I lavoratori destinatari dell’attività di formazione sono individuati dal datore di lavoro
secondo criteri di rotazione e con cadenza annuale, garantendo pari opportunità di
partecipazione ai lavoratori e alle lavoratrici.
Congedo per cariche pubbliche
1. I lavoratori subordinati eletti in seno al Parlamento nazionale o europeo, ovvero
alle assemblee regionali hanno diritto a fruire dell’aspettativa non retribuita per
tutto il periodo del mandato.
2. I lavoratori hanno, altresì, diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal
giorno di presentazione di candidatura sino a quella delle elezioni. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio. I lavoratori eletti per la copertura
di cariche pubbliche nelle Amministrazioni locali hanno diritto ad essere collocati
in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
3. In alternativa, possono chiedere di continuare a prestare la loro attività lavorativa
fruendo di permessi retribuiti e non, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il
periodo di aspettativa è computato nell’anzianità di servizio.
4. Le lavoratrici chiamate a rivestire la carica di Consiglieri Nazionali di Parità hanno
diritto, per l’esercizio del loro mandato, a fruire di permessi non retribuiti nella
misura stabilita dalla legge.
5. I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto ad
assentarsi per tutto il periodo corrispondente alle operazioni medesime.
6. Per l’impegno assunto, i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi e quelli non
lavorativi a quote retributive giornaliere aggiuntive rispetto al trattamento
economico normalmente percepito, ovvero a procedere al loro recupero con una
giornata di riposo compensativo.
7. Ai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui
all’art. 1 D.P.R. n. 613/1994, che siano impegnati in attività di soccorso e di assistenza,
vengono garantiti, relativamente al periodo dell’effettivo impegno:
- la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nel corso dell’anno;
- il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
Congedo per donne vittime di violenza di genere
1. La lavoratrice che sia inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di
astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo
massimo di tre mesi.
2. Salvo casi di oggettiva impossibilità, per poter fruire del congedo la lavoratrice è
tenuta ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7
giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a
produrre la certificazione relativa al percorso di protezione.
3. Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o
giornaliera secondo modalità concordate con il datore di lavoro, compatibilmente
con le esigenze aziendali.
4. Durante la fruizione del congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e alla contribuzione figurativa.
5. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
6. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al presente articolo ha diritto
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
18. Inserimento del nuovo Art. 17 ter (Conservazione del posto di lavoro durante il congedo)
Viene inserito il nuovo articolo 17 ter rubricato “Conservazione del posto di lavoro durante il congedo” e con
il seguente contenuto:
Salvo specifiche disposizioni stabilite dai precedenti articoli, durante il periodo di
congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
19. Modifica all’Art. 18 (Lavoro festivo)
L’art. 18 viene così modificato e sostituito:
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a. 1° gennaio (Capodanno);
b. 6 gennaio (Epifania);
c. lunedì di Pasqua;
d. 25 aprile
e. 1° maggio (Festa del lavoro);
f. 2 giugno (Festa della Repubblica);
g. 15 agosto (Assunzione);
h. 4 Ottobre (San Francesco D’Assisi)
i. 1° novembre (Ognissanti)
j. 8 dicembre (Immacolata Concezione);
k. 25 dicembre (S. Natale);
l. 26 dicembre (S.Stefano);
m. giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.
2. Resta salvo quanto disposto dall’art.15.
Durante i suddetti giorni festivi il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro,
percependo comunque la sola retribuzione di fatto.
Qualora una delle festività sopra elencate dovesse coincidere con la domenica, sarà
corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un ulteriore importo,
pari alla quota giornaliera della normale retribuzione.
Al lavoratore spetta la retribuzione prevista per la festività anche in caso di malattia,
infortunio, astensione per maternità obbligatoria e facoltativa, congedo
matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi, nonché in caso di
sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La retribuzione non è invece dovuta per le festività che ricorrono in periodi di
sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti
disciplinari o di assenza ingiustificata.
20. Modifica all’Art. 19 (Ferie)
L’art. 19 viene così modificato e sostituito:
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
2. Ai lavoratori con qualifica di impiegato e anzianità di servizio superiore a 10 anni e
fino a 18 anni è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie. Al superamento dei 18
anni di anzianità di servizio è riconosciuta una settimana aggiuntiva di ferie.
3. Ai lavoratori con qualifica di intermedio e anzianità di servizio superiore a 12 anni
e fino a 20 anni è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie. Al superamento dei
20 anni di anzianità di servizio è riconosciuta una settimana aggiuntiva di ferie.
4. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del
datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei
periodi di minor lavoro.
5. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro
in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
6. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto di cui all’art.25 del
presente contratto.
7. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie
fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo
di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il
ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
8. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore
maturerà un dodicesimo per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore
a 15 giorni di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la
retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i
mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le
giornate di ferie godute.
21. Modifica all’Art. 20 (Diritto allo studio)
L’art. 20 viene così modificato e sostituito:
1. Il diritto allo studio è riconosciuto come diritto del lavoratore a migliorare il proprio
livello culturale sia sul piano generale sia sotto il profilo strettamente professionale.
A fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono concessi, nei limiti del monte ore
aziendale di cui al successivo comma, permessi retribuiti a tutti i lavoratori che si
iscrivono e frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, p areggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
2. Possono, altresì, beneficiare dei permessi di studio:
- i lavoratori che frequentano corsi di qualificazione e di riqualificazione
professionale, in relazione alle competenze professionali richieste dall'attività
svolta in azienda;
- i lavoratori extracomunitari che si iscrivono e frequentano corsi di
scolarizzazione “dedicati”, organizzati da istituti e/o da enti pubblici.
3. Il diritto allo studio per i lavoratori aventi diritto viene assicurato attraverso
l'istituzione di un monte ore complessivo aziendale, nei cui limiti sono concessi i
permessi retribuiti a carico dell’azienda.
4. Il monte ore a disposizione dei lavoratori, per l'esercizio del diritto allo studio, è
determinato ogni triennio moltiplicando 16 per il numero di dipendenti occupati al
1° gennaio del primo anno del triennio, salvi i conguagli successivi da effettuarsi
annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
5. I lavoratori che frequentano corsi di studio tenuti da istituti di istruzione pubblici,
parificati o legalmente riconosciuti usufruiscono, a richiesta e con le modalità
indicate nel presente articolo, di permessi retribuiti nei limiti del monte ore
aziendale di cui ai commi 3 e 4 e comunque nella misura massima di 150 ore
triennali pro capite, nonché nel limite della metà delle ore di frequenza previste dal
corso di studio. Le ore fruite come permesso di studio sono comprensive delle prove
di esame.
6. Le 150 ore "pro -capite" per triennio potranno essere usufruite mediante
concentrazione anche in un solo anno, salvo quanto previsto dai precedenti commi.
7. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3%
del totale dei lavoratori occupati nel turno stesso, fermo restando che dovrà
comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività
produttiva.
8. I lavoratori studenti ossia i lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
9. Il lavoratore, per fruire dei permessi retribuiti, deve inoltrare richiesta scritta al
datore di lavoro, con la specifica del corso di studio che intende frequentare. La
richiesta del lavoratore è inoltrata secondo le modalità e i termini che saranno
stabiliti a livello aziendale.
10. I lavoratori sono tenuti a fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e,
successivamente, a certificare mensilmente le ore di effettiva frequenza.
22. Modifica all’Art. 21 (Congedi per formazione)
L’art. 21 viene così modificato e sostituito:
1. Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 4 anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi,
continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di
laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni
prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi
di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la
relativa documentazione.
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze
tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo,
informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità
produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della
forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento
della normale attività produttiva.
5. Nelle aziende fino a 100 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità
superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo
di congedo, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta
l’interruzione del congedo medesimo.
8. I lavoratori studenti con meno di 4 anni di anzianità di servizio potranno richiedere,
nel corso dell'anno, un periodo di 30 giorni di congedo non retribuito, continuativo
o frazionato, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative
dell'azienda.
23. Modifica all’Art. 24 (Normale retribuzione)
L’art. 24 viene così modificato e sostituito:
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
b. eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
c. premi di risultato variabili
d. scatti di merito, professionalità o anzianità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
24. Modifica all’Art. 25 (Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione)
L’art. 25 viene così modificato e sostituito:
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art.24 del presente CCNL
nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano
esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro
straordinario, i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum
e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non
variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo
settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione dell’orario
settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione
ricomprende pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale
fa riferimento.
3. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo
l’importo mensile per il divisore convenzionale unico “26”. La quota oraria della
retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”, per “156” in caso di turni
6x6 e per “195” in caso di lavoro discontinuo.
25. Modifica Art. 25 bis (Elemento di garanzia retributiva)
L’art. 25 bis viene rubricato “Welfare e Elemento di garanzia retributiva” e così modificato e sostituito:
1. Le aziende metteranno a disposizione, entro il 31.12.2026 strumenti di welfare del
valore di 200,00 €, da riproporzionare in funzione dell’orario contrattuale e in base
ai mesi di effettivo lavoro nel periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, considerando come
mesi intero le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni. L’importo è
omnicomprensivo ed escluso dalla base di calcolo del TFR e potrà essere utilizzato
dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.
Tale importo spetta ai lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato
con durata di almeno 6 mesi e potrà essere destinato al fondo di previdenza
complementare contrattuale.
2. Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del presente
CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale che disciplini elementi
economici aggiuntivi , corrispondono annualmente l’importo di €3 50,00 a tutti i
lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
3. Tale importo verrà corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di
gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla
situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a
concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto
individualmente erogato.
4. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e
contrattuali, compreso il TFR.
5. L’importo dovrà essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese
effettivamente lavorati.
6. L’importo dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part -time in base all’orario
contrattuale.
7. Per le imprese con situazione di crisi rilevata nell’anno precedente o corrente
all’erogazione del suddetto importo, che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori
sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla
legge fall imentare, sarà possibile – mediante accordo aziendale definito anche
nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali – sospendere, ridurre o differire il versamento dell’importo per l’anno di
competenza.
26. Soppressione contratto di reinserimento e modifica all’Art. 25 ter (Contratto di reinserimento)
Il contratto di reinserimento disciplinato all’art. 25 ter viene soppresso e sostituito con altra disciplina. L’Art.
25 ter viene rubricato “Indennità di vacanza contrattuale” e così modificato e sostituito:
1. Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL,
in caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta un’indennità retributiva
provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”.
2. L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello
d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari
al tasso di inflazione dell’anno precedente.
3. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di
rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione
delle eventuali differenze retributive.
27. Modifica all’Art. 27 (Assorbimenti)
L’art. 27 viene così modificato e sostituito:
1. Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per
competenza o per merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da
accordi economici o da accordi di rinnovo del presente CCNL, salvo che
l’assorbimento sia stato espressamente previsto all’atto della concessione.
28. Modifica all’Art. 31 (Scatti di merito o di professionalità)
L’art. 31 viene rubricato “Scatti di anzianità” e così modificato e sostituito:
1. Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha
diritto a scatti di anzianità biennali e per un massimo di 4 scatti.
2. Gli importi degli scatti sono i seguenti:
Livello Importo
8° € 13,00
7° € 12,00
6° € 10,50
5° € 10,00
4° € 8,50
3° € 8,00
2° € 7,50
1° € 7,00
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli importi degli scatti di anzianità
riportati nella tabella retributiva che precede recepiscono, in questa fase, un
adeguamento dei relativi valori, e non esauriscono la disciplina della materia. Le
Parti riconoscono che, nel corso del confronto, le Organizzazioni sindacali hanno
formulato specifiche richieste di incremento degli scatti di anzianità, che restano
impregiudicate e formeranno oggetto di successivo approfondimento. A tal fine, le
Parti si impegnano ad attivare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, un apposito tavolo di confronto finalizzato all’esame approfondito
della disciplina e degli importi degli scatti di anzianità, alla luce delle richieste
pervenute e della sostenibilità economica per le imprese del settore. Resta inteso
che q uanto definito nella tabella di cui al c. 1 conserva piena efficacia sino
all’eventuale diversa determinazione assunta di comune accordo in esito al
predetto tavolo.
4. Le Parti prevedono che gli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data
di migrazione al presente contratto, saranno conservati nel loro importo mentre gli
scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati
secondo quanto previsto dal presente articolo.
5. Le Parti danno atto che il numero di scatti già maturati concorre al raggiungimento
del numero massimo di scatti previsto dal c. 1.
6. Le Parti convengono che gli scatti di anzianità decorrono dalla data di entrata in
vigore del presente contratto per tutti i lavoratori già in forza alla data di
sottoscrizione del presente CCNL che, fino a tale momento, non ne abbiano
beneficiato.
29. Modifica all’Art. 32 (Indennità di cassa e maneggio di denaro)
Modifica alla maggiorazione per Indennità di cassa e maneggio di denaro:
La percentuale del 5% prevista dal c. 1 per l’indennità di cassa e maneggio denaro viene innalzata al 6%.
Resta invariato il resto dell’articolo.
30. Modifica all’Art. 35 (Obblighi del lavoratore)
L’art. 35 viene così modificato e sostituito:
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo
giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per
legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o
amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la
malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente
comunicate all’Azienda e successivamente documentate.
3. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul
lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
4. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa,
anche a titolo gratuito, durante l'assenza per malattia, con conseguente
responsabilità disciplinare.
5. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non
venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche
presso il recapito comunicato, perderà parzialmente o totalmente il trattamento
economico, a carico dell’Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia
impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello
stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Tale
comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art.49.
Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.
31. Modifica all’Art. 36 (Periodo di comporto)
L’art. 36 viene così modificato e sostituito:
1. A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, il diritto alla conservazione del
posto di lavoro cessa qualora il lavoratore raggiunga complessivamente 13 mesi di
assenza (394 giorni di calendario), aumentati a 15 (456 giorni di calendario) in caso
di patologie di grave entità nell’arco di 30 mesi consecutivi, computando a tal fine
anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL.
2. L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco
di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
3. I giorni di assenza dei lavoratori fragili, dei lavoratori affetti da malattie di particolari
gravità, quali patologie oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie
gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente
documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per sottoporsi alle cure,
anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day hospital, sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia. Per tali lavoratori inoltre il periodo di
comporto è raddoppiato.
4. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di
lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le competenze di fine rapporto previste dal
presente contratto.
5. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta la
ripresa del servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di
preavviso.
6. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane
sospeso a tutti gli effetti di legge.
7. Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle
precedenti mansioni sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla
propria professionalità e capacità lavorativa residua, secondo le norme vigenti in
materia.
8. In mancanza, è in facoltà del lavoratore chiedere comunque di essere utilizzato, al
fine di evitare il licenziamento, in mansioni appartenenti ad inquadramenti inferiori,
visto quanto previsto e sempre ove possibile.
32. Modifica all’Art. 37 (Trattamento economico per malattia e retribuzione)
L’art. 37 viene così modificato e sostituito:
1. A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, durante il periodo di malattia il
lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva
dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
- dal 1° al 3° giorno di malattia: 100% della retribuzione normale per tutti gli eventi
di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.
- Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell’anno (1° gennaio
- 31 dicembre);
- 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento
nell’anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell’anno.
Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve le seguenti patologie:
malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita
debitamente certificate, sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale,
debitamente certificate dal medico ginecologo.
- Dal 4° giorno di malattia:
• operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di
malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato l’azienda riconoscerà una
indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia
eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di
conservazione del posto.
• Intermedi e Impiegati: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi
4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i
successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
2. Per gli eventi di malattia già in corso alla data di rinnovo del presente CCNL, nonché
nei casi di prosecuzione di una precedente malattia, continua ad applicarsi la
disciplina contrattuale previgente.
33. Modifica all’Art. 38 (Infortunio)
L’art. 38 viene così modificato e sostituito:
1. Ai sensi dell’art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene
l’infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la
propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsio ne
a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota giornaliera della retribuzione
di cui all’art.25 del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio alla circoscrizione dell’INAIL nella
quale è esercitato il lavoro, nel termine di 2 giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale. La violazione da parte
del datore di lavoro dell’obbligo di comunicazione all’INAIL comporta l’applicazione
delle sanzioni di legge. In caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del
lavoratore, l’assenza risulterà ingiustificata.
3. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da
permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di
fatto fino a guarigione clinica.
4. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per
qualsiasi motivo l’infortunio al lavoratore.
34. Modifica all’Art. 39 (Astensione obbligatoria per maternità)
L’art. 39 viene rubricato “Tutela della genitorialità” e così modificato e sostituito:
1. L’inizio della tutela della genitorialità coincide con l’inizio della gravidanza.
2. Da tale momento il datore di lavoro:
- non deve adibire la lavoratrice a mansioni pericolose, faticose o insalubri;
- deve tener conto della condizione della lavoratrice in sede di valutazione dei
rischi;
- non deve adibire la lavoratrice al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 6:00 sino al
compimento di un anno di età del bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente,
a prestare lavoro nella fascia oraria anzidetta fino al compimento di 3 anni di età
del bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore unico genitore
affidatario di un figlio convivente, a prestare attività lavorativa nella fascia oraria
anzidetta fino al compimento di 14 anni di età del bambino.
3. È vietato il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della
gravidanza, che si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del
parto, sino al compimento di un anno di età del bambino.
4. In ogni caso, è nullo il licenziamento originato dalla richiesta di fruizione del
congedo parentale, ovvero del congedo per malattia del bambino.
5. Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e affidamento fino
ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
6. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto al ripristino del rapporto sulla base della
sola presentazione di idonea certificazione dalla quale risulti la sussistenza dello
stato di gravidanza al momento del recesso.
7. È comunque ammessa la risoluzione del rapporto anche nel corso del periodo
compreso tra l’inizio dello stato di gravidanza e il compimento del primo anno di
età del bambino, in caso di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- in caso di appalto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era
stata assunta.
8. Salva l’ipotesi di sospensione dell’intera attività aziendale o dell’attività del reparto
al quale è assegnata la lavoratrice, è vietato sospendere la medesima nel periodo
protetto.
9. Il divieto di sospensione opera anche a favore del padre lavoratore che goda del
congedo di paternità.
10. Alle lavoratrici in gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per lo svolgimento
di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche.
11. Per godere dei permessi, le lavoratrici devono informare il datore di lavoro dello
stato di gravidanza, mediante esibizione del certificato medico e, successivamente,
produrre la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di
effettuazione della visita o degli esami.
Riposi e permessi per genitori
1. Alla lavoratrice madre spettano, durante il primo anno di vita del bambino, periodi
di riposo giornaliero, anche cumulabili durante la giornata, durante i quali la stessa
lavoratrice ha diritto a uscire dall’azienda, dall’unità produttiva o dal reparto.
2. I suddetti riposi/permessi sono fruiti nella misura di 2 ore, qualora l’orario giornaliero
sia pari o superiore alle 6 ore, ovvero a 1 ora, nel caso in cui l’orario di lavoro
giornaliero sia inferiore a 6 ore.
3. Qualora la lavoratrice madre fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti
dal datore di lavoro nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di esse, i periodi di riposo giornaliero sono di 30 minuti ciascuno.
4. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste al secondo periodo del presente comma
possono essere utilizzate anche dal padre.
5. Il diritto ai riposi spetta anche al genitore adottivo o affidatario entro il primo anno
dall’ingresso del minore nella famiglia.
6. I riposi/permessi in parola sono considerati lavorativi a tutti gli effetti e, pertanto,
sono retribuiti come orario normale.
7. Il lavoratore padre ha diritto ai periodi di riposo giornaliero/permessi retribuiti:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma autonoma;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
8. Il lavoratore genitore di minore con disabilità, con necessità di sostegno elevato o
molto elevato, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992
e s.m.i, può chiedere al datore di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni
del congedo parentale di cui al precedente 42, di usufruire di 2 ore di riposo
giornaliero retribuite, da godere fino al compimento del 3 anno di vita del bambino.
9. In alternativa a quanto sopra disposto i genitori, anche adottivi, del bambino con
necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata sempre ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i, possono fruire, in alternativa tra lo ro
e anche in maniera continuativa, di 3 giorni al mese di permesso retribuito coperto
da contribuzione figurativa.
10. I suddetti riposi e permessi possono essere cumulati con il congedo parentale
ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
11. Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro per
periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni
ovvero, nel caso di adozione o di affidamento, non superiore a 6 anni.
12. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra
i 3 e i 14.
13. Il congedo per malattia del figlio spetta, altresì, al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
14. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a
richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
precedenti primi due periodi.
15. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente comma, la lavoratrice e il
lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del
certificato di malattia le proprie generalità.
16. Ai periodi di congedo per malattia del figlio, di cui al presente comma, non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
17. I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui ai precedenti primi due periodi,
sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
35. Inserimento del nuovo Art. 39 bis (Congedi per maternità e paternità)
Viene inserito il nuovo articolo 39 bis rubricato “Congedi per maternità e paternità” e con il seguente
contenuto:
Disposizioni generali
1. Il datore di lavoro può assumere, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in
congedo, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o può utilizzare
personale con contratto di lavoro temporaneo, anche con anticipo fino a 1 mese
rispetto al periodo di inizio del congedo.
2. Nell’ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
il datore di lavoro delle aziende con meno di 20 dipendenti fruisce di uno sgravio
contributivo del 50%; nel caso di utilizzazione di personale con contratto di lavoro
temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio ottenuto dalla stessa società di fornitura. Tale
disposizione trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della
lavoratrice o de l lavoratore in congedo ovvero per 1 anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
Congedo obbligatorio per maternità
1. La lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data
presunta del parto, ovvero per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto, allorquando il parto avvenga oltre la data presunta del parto,
nonché anche durante i 3 mesi successivi al parto, fermo restando quanto disposto
al successivo comma.
2. Qualora la lavoratrice sia occupata in lavori che, in relazione all’avanzamento dello
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, la stessa lavoratrice
non può essere adibita al lavoro nei 3 mesi precedenti alla data presunta del parto.
3. La lavoratrice può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fi ni della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
4. La lavoratrice può, in alternativa a quanto disposto al precedente periodo, astenersi
dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi al parto
stesso, sempre a condizione che i professionisti del Servizio sanitario asseverino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
5. In forza del provvedimento della ASL, in caso di complicanza della gravidanza, la
lavoratrice viene interdetta dal lavoro.
6. Tale misura trova applicazione anche qualora le condizioni ambientali risultino
pregiudizievoli per la salute della madre e del nascituro, ovvero quando la madre
sia addetta ad una attività faticosa ed insalubre.
7. Sempre nel caso in cui le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli per la salute
della lavoratrice o del nascituro, il congedo di maternità può essere prorogato fino
a 7 mesi successivamente al parto.
8. In caso di parto prematuro, ai 3 mesi di congedo post partum si aggiungono i giorni
di congedo non fruiti prima dell’evento.
9. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, alla lavoratrice
madre è riconosciuta, una sola volta per ogni figlio, la facoltà di richiedere la
sospensione del congedo di maternità post partum in corso di fruizione e di godere
del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. A tal fine, la
lavoratrice deve produrre al datore di lavoro idonea certificazione medica
attestante la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività
lavorativa.
10. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione e di affidamento di un minore.
11. In caso di interruzione di gravidanza avvenuta antecedentemente il 180° giorno di
gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il trattamento economico di malattia.
12. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza intervenuta dopo
il 180° giorno dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il diritto a
beneficiare del congedo di maternità e del relativo trattamento economico.
13. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180°
giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita ovvero durante lo stesso congedo di maternità, la lavoratrice può in
qualunque momento riprendere l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al
datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla sua salute.
14. Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, il datore di lavoro
è tenuto ad integrare l’indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del
100% della retribuzione spettante alla lavoratrice per i giorni in cui avrebbe prestato
servizio, compresa la gratifica natalizia ma escluse le ulteriori mensilità aggiuntive.
15. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza la
lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore
di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione
giornaliera che avrebbe percepito.
16. Il congedo di maternità deve essere computato nell’anzianità di servizio ed è utile
a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della
progressione di carriera.
17. La lavoratrice che ha adottato un minore ha diritto al congedo di maternità per un
periodo massimo di 5 mesi.
18. Il suddetto congedo deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i
primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della stessa
lavoratrice, ovvero può essere fruito, in caso di adozione internazionale, prima
dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero
richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura
adottiva. In tale ipotesi e ferma restando la durata complessiva massima dei 5 mesi,
il congedo di maternità può essere fruito dalla lavoratrice entro i 5 mesi successivi
all'ingresso del minore in Italia. Allorquando, inoltre, la lavoratrice, per il periodo di
permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità,
può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto a indennità.
19. Nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito dalla lavoratrice,
entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
Congedo di paternità
1. Per "congedo di paternità" si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne
fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il lavoratore padre ha diritto, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed
entro i 5 mesi successivi, ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi
ovvero di 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo. I suddetti giorni non so no
frazionabili ad ore e possono essere utilizzati anche in via non continuativa. Il
suddetto congedo è fruito dal lavoratore padre anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice e in caso di morte perinatale del figlio.
3. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
4. Il lavoratore padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui
intende fruire del congedo con un anticipo non inferiore ai 5 giorni, ove possibile, in
relazione all'evento nascita sulla base della data presunta del parto. La suddetta
comunicazione in forma scritta può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del
sistema informativo aziendale.
5. Durante il periodo di congedo di paternità obbligatorio il lavoratore padre, anche
adottivo o affidatario, non può in contemporanea godere nel suddetto periodo
delle ferie e delle assenze che ad altro titolo eventualmente gli spettano.
6. Per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore in alternativa al congedo di maternità.
7. Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternità nei casi in cui la lavoratrice madre non ne
usufruisca.
8. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di idonea
documentazione attestante le condizioni di legge per usufruire del congedo.
Allorquando la lavoratrice non chieda il congedo, il lavoratore padre, adottivo o
affidatario, ha diritto al congedo di paternità per un periodo massimo di 5 mesi che
deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i suddetti primi 5 mesi
successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia ovvero, in caso di adozione
internazionale, può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante i l
periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e per gli
adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale ultima ipotesi, ferma restando
la durata complessiva massima dei 5 mesi, il congedo di paternità può essere fruito
entro 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
9. Il lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità, non può essere licenziato
per tutta la durata del congedo e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Nell’ipotesi di adozione e di affidamento nazionale, il suddetto divieto opera fino a 1
anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare ovvero opera, in caso di adozione
e di affidamento internazionale, fin dal momento della comunicazione della
proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione
dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
10. L'eventuale licenziamento comminato in quest'arco temporale è nullo, salve le
ipotesi previste di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- di esito negativo della prova.
11. Il lavoratore padre non può essere sospeso dal lavoro durante il periodo nel quale
opera il divieto di licenziamento, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell'azienda o
del reparto cui egli è addetto, sempreché il reparto stesso abbia autonomia
funzionale. Il suddetto lavoratore non può, altresì, essere collocato in mobilità a
seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i.,
fatta salva l'ipotesi di cessazione dell’attività dell'azienda.
12. Il lavoratore padre ha diritto, per tutto il periodo sia del congedo obbligatorio che di
quello alternativo, a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione,
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia e corrisposta con le
stesse modalità previste dalla normativa vigente e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
13. Il suddetto periodo di congedo deve essere computato nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie, nonché
ai fini della progressione di carriera.
36. Modifica all’Art. 41 (Aspettativa)
L’art. 41 viene così modificato e sostituito:
1. L’azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi
di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni di
anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un
periodo massimo di sei mesi.
2. Ai fini del riconoscimento dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare richiesta
scritta al datore di lavoro, con specifica indicazione delle motivazioni a fondamento
dell’aspettativa, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro deve
valutare la richiesta e la sua compatibilità con le esigenze tecnico produttive.
3. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi
altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
37. Modifica all’Art. 42 (Congedi parentali)
L’art. 42 viene così modificato e sostituito:
1. Per congedo parentale si intende la facoltà, esercitabile in via alternativa dai
genitori, di assentarsi dal lavoro, per ogni figlio, nei primi suoi 14 anni di vita.
2. Tale periodo di astensione è riconosciuto:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un
solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto
l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto
al congedo non ancora utilizzato.
3. In ogni caso, il periodo di congedo che può essere fruito cumulativamente dai due
genitori non può eccedere i 10 mesi.
4. Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
5. Il congedo parentale può essere fruito su base mensile, giornaliera o oraria.
6. Ai fini del godimento del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso
non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
7. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
8. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.
9. L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a gruppi
minimi di due ore. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad
una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.
10. I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del
monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i
seguenti:
• giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie
annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue: 12 mesi = 173,93 ore medie
mensili.
11. Pertanto il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
12. Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno
detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di
riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi.
13. Il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un
centosettantatreesimo (1/173) della retribuzione media globale mensile.
14. Per i periodi di congedo parentale fino al 14° anno di vita del figlio, a ciascun
genitore lavoratore spetta per 3 mesi non trasferibili, un’indennità pari al 30% della
retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, all’80% della retribuzione per la
durata massima di 3 mesi, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino.
15. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di
congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al
30 per cento della retribuzione.
16. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità per un periodo
massimo di 9 mesi, di cui fino a 3 mesi all’80% della retribuzione, da fruire entro il 6°
anno di vita del bambino, e i restanti mesi al 30% della retribuzione. Qualora sia stato
disposto, l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta
in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale.
17. Per gli eventuali periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 9 mesi
complessivamente indennizzati, l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta al
ricorrere dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
18. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non
comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad
eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
19. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato
accertata, hanno diritto, nei primi 14 anni di vita del minore, al prolungamento del
periodo di congedo parentale, a condizione che il minore non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che non sia richiesta dai sanitari la
presenza di un genitore. Il prolungamento del congedo spetta per un massimo di
3 anni, fruibile continuativamente o frazionatamente.
20. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta una indennità economica pari al 30%
della retribuzione.
21. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale qualunque sia
l’età del minore, entro il 1 4° anno successivo all’ingresso del minore in famiglia e,
comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
22. L’indennità di cui al precedente comma è dovuta per il periodo massimo
complessivo ivi previsto, entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
38. Modifica all’Art. 45 (Trasferte)
L’art. 45 viene così modificato e sostituito:
1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore
verso una località diversa rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente
la propria attività.
2. Il lavoratore in trasferta avrà diritto:
a. al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di
trasporto;
b. al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della
missione obblighi il lavoratore a incontrare tali spese;
c. al rimborso delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione;
d. un’indennità connessa al maggior disagio causato al lavoratore, i cui importi
saranno definiti dalla contrattazione di secondo livello o da apposito
regolamento interno aziendale.
3. Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario
normale di lavoro sono retribuite con il 100% dell' elemento retributivo nazionale.
Tale trattamento non spetta ai lavoratori non soggetti alla limitazione dell'orario
di lavoro.
4. Il rifiuto ingiustificato della trasferta può essere oggetto di contestazione
disciplinare. L’eventuale sanzione disciplinare sarà applicata nel rispetto dei
principi di proporzionalità, gradualità e valutazione del caso concreto, ai sensi
dell’art. 2119 c.c. e della normativa vigente.
39. Modifica all’Art. 47 (Trasferimento)
L’art. 47 viene così modificato e sostituito:
1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con il seguente preavviso:
- 15 giorni, se in ambito comunale;
- 30 giorni, se in ambito regionale;
- 45 giorni, se in ambito nazionale;
- 60 giorni, se all’estero.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese
di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel
trasferimento, il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio,
un’indennità di trasferta per la durata del viaggio e un’indennità con riferimento
alla distanza del luogo di trasferimento rispetto al comune di provenienza.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di
lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti
familiari per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
5. Il lavoratore non può rifiutare il trasferimento disposto sulla base del semplice rilievo
che sarebbe illegittimo. Il rifiuto in tal senso integra gli estremi della
insubordinazione, passibile di procedimento disciplinare. Il lavoratore, entro 3 giorni
dalla ricezione della comunicazione di trasferimento, può rappresentare al datore
di lavoro particolari situazioni personali ostative al trasferimento. Il datore di lavoro,
nei successivi 3 giorni dalla ricezione della comunicazione del lavoratore, dovrà
fornire riscontro alla richiesta.
6. Se il lavoratore intende contestare il trasferimento, è tenuto ad impugnarlo
stragiudizialmente nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione
scritta da parte del datore di lavoro e depositare il ricorso giurisdizionale nei 180
giorni successivi alla data della impugnazione stragiudiziale.
7. Il trasferimento può essere disposto anche su espressa richiesta scritta del
lavoratore. La richiesta non vincola il datore di lavoro a dare corso al trasferimento
ma lo obbliga a valutare la richiesta nel rispetto dei canoni di buona fede e
correttezza.
8. Il trasferimento per incompatibilità ambientale è determinato da una situazione di
grave difficoltà nei rapporti tra lavoratori, idonea ad incidere sul funzionamento
ottimale dell’unità produttiva e prescinde dalla circostanza che la disfunzione sia
addebitabile al lavoratore trasferito.
9. Il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra dei dirigenti sindacali può
essere disposto solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza.
40. Modifica all’Art. 48 (Distacco)
L’art. 48 viene così modificato e sostituito:
1. Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse
organizzativo o produttivo e al fine di evitare i licenziamenti pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di
andare a prestare la propria attività in distacco, salvo eventuale mutamento delle
mansioni, caso in cui sarà necessario il suo consenso; il lavoratore che non accetti il
distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto e d al preavviso come nel caso
di licenziamento.
2. Il distacco deve essere comunicato con atto scritto al lavoratore con il seguente
preavviso:
- 3 giorni, se in ambito comunale;
- 7 giorni, se in ambito regionale;
- 12 giorni, se in ambito nazionale;
- 15 giorni, se all’estero.
3. Il datore di lavoro distaccante rimane il titolare e il responsabile del rapporto di
lavoro ma l’esercizio del potere direttivo passa in capo all’azienda distaccataria,
fermo restando che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate dall’imprenditore
distaccante.
4. Gli obblighi di prevenzione e protezione, inclusa la sorveglianza sanitaria, sono a
carico del datore di lavoro distaccatario. Il datore di lavoro distaccante informa il
lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali
viene distaccato.
41. Modifica all’Art. 49 (Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento)
L’art. 49 viene così modificato e sostituito:
1. È obbligo del datore di lavoro portare a conoscenza di tutti i lavoratori le norme di
legge e quelle del presente articolo relative alla procedura disciplinare, alle
infrazioni e alle sanzioni, mediante affissione in un luogo accessibile in azienda,
ovvero mediante pubblicazione su bacheca elettronica.
2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità,
con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a
10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
3. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro
e non oltre giorni 15 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti
e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari. Tale termine è esteso a 30
giorni, in considerazione della natura dell’addebito e della complessità delle
indagini da espletare o della complessità della struttura aziendale.
4. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza
averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente
indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni
scritte o richiedere di essere ascoltato, anche con assistenza di un rappresentante
sindacale; tale termine non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi.
5. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati
entro e non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
6. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di
decisione nel merito, il termine di 30 giorni può essere prorogato di ulteriori 30
giorni. In tal caso, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione scritta
al lavoratore interessato.
7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al
lavoratore in forma scritta.
8. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le
giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si
terrà conto della contestazione.
9. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il
provvedimento adottato.
10. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla
loro applicazione.
11. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può
avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.300/1970
ovvero di quelle previste dal presente CCNL.
12. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il
carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà
essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si
infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti
successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
i. inosservanza dell’orario di lavoro e ritardi nell’inizio del lavoro senza
giustificazione;
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii. omessa comunicazione all'azienda del mutamento del proprio
domicilio, sia durante il servizio che durante i congedi;
iv. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
v. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano
carattere di gravità e non abbiano creato danno;
vi. fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da
parte del lavoratore, la divulgazione di affermazioni che possono
pregiudicare l’immagine o la posizione di mercato dell’azienda
effettuata tramite social network, quando non abbia ca rattere di
gravità e non abbia arrecato danno.
L’importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell’elemento
soggettivo e della gravità del comportamento addebitato.
La recidiva che nel biennio abbia dato luogo a provvedimenti di multa, non
prescritti, dà facoltà all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento
della sospensione fino ad un massimo di 3 giorni con retribuzione al 50%.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a
destinare l’importo della multa applicata, detratto dalla busta paga del
lavoratore, entro il mese successivo all’adozione del provvedimento
disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del regolamento
amministrativo dell’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P.
d. Sospensione: vi si incorre per:
i. danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata
responsabilità del lavoratore;
ii. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall’azienda, quando la mancanza possa
cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
iii. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
iv. irregolarità nella formalità per la registrazione delle presenze, che
incide sull’esatto conteggio delle ore di lavoro effettuato;
v. qualora il lavoratore si presenti in servizio in stato di manifesta
ubriachezza;
vi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di
tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li
subisce;
vii. assenze ingiustificate di durata superiore ad 1 giorno e fino a tre giorni
complessivi nel corso dell’anno solare;
viii. esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario
di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
ix. recidiva, per più di 3 volte nell'anno solare, in qualunque delle
mancanze punite con la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
e. Licenziamento: può essere con preavviso quando la violazione consente,
seppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro; senza
preavviso, ovvero “in tronco”, al verificarsi di una violazione di tale gravità
da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del
rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti
quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l’ulteriore prosecuzione
del rapporto di lavoro, in particolare:
i. grave insubordinazione verso i superiori;
ii. assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
iii. recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare;
iv. inosservanza dei doveri di sorveglianza, custodia e controllo da parte
dei lavoratori cui siano specificatamente affidate tali mansioni, in caso
di correlata grave violazione degli obblighi del personale sottordinato
tale da produrre significativo danno all’azienda;
v. grave negligenza nello svolgimento del lavoro affidato, tale da arrecare
significativo nocumento all'azienda;
vi. infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il
deposito, la vendita e il trasporto;
vii. abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un
pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti
o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi
o comunque, infine, che arrechino gravissi mo nocumento
all'organizzazione dell'attività aziendale;
viii. violazione del segreto d'ufficio;
ix. esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per
conto proprio o di terzi;
x. recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle
mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto
per la recidiva nei ritardi;
xi. danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento e al
materiale di lavorazione;
xii. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio
alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
xiii. condanna a una pena detentiva, con sentenza di primo grado, per
azione commessa anche non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
xiv. furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque
appartenenti;
xv. rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di
rischio cui si è esposti.
13. Nell’ipotesi di infrazioni di particolare gravità per le quali è prevista la sanzione del
licenziamento, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare del
lavoratore dal servizio e/o dalla retribuzione per il periodo di espletamento della
procedura disciplinare.
14. In caso di risoluzione della procedura disciplinare con esito positivo per il
lavoratore, lo stesso ha diritto al reintegro dell’intera retribuzione. Qualora invece
venga disposto il licenziamento, avrà effetto dal momento dell’avvio del
procedimento disciplinare.
15. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude
la liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
16. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi
aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione
in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino paga per conoscere
le conseguenze dei loro comportamenti.
17. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze
dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali
e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
18. L’azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori
oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS.
firmatarie del presente contratt o a livello territoriale o aziendale. Entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare
un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze
disciplinari.
Procedure in caso di licenziamento
a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento
deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa
in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento
stesso.
b. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di
produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo
entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Ferma restando l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo, dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3, seconda parte,
della Legge 15 lugl io 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro
avente i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20
maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto
prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata
dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore
presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere
al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento
medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore interessato.
e. L’Ispettorato territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e
al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta:
l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui
all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata
quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o
ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro,
ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono
iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza
sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzi one territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore
di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI e può essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del
lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003 n.276.
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto
in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità
risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di
procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare
all'incontro di cui al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo
di quindici giorni.
l. È in facoltà delle parti propendere per l’avvio di apposite procedure finalizzate alla
definizione conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione
facenti capo all’E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure dall’ente stesso
predeterminate.
42. Inserimento del nuovo Art. 49 bis (Dimissioni per fatti concludenti)
Viene inserito il nuovo articolo 49 bis rubricato “Dimissioni per fatti concludenti” e con il seguente
contenuto:
1. Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza
fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato
dimissionario di fatto.
2. Il datore di lavoro dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
3. Le disposizioni del c. 1 non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per
causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i
motivi che giustificano la sua assenza.
4. Tale istituto non potrà essere applicato durante il periodo tutelato, ovvero durante
la maternità per la lavoratrice madre e nei tre anni di vita del bambino sia per la
lavoratrice madre che per il lavoratore padre.
43. Inserimento del nuovo Art. 49 ter (Ritiro patente)
Viene inserito il nuovo articolo 49 ter rubricato “Ritiro patente” e con il seguente contenuto:
1. L'autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, venga
ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 6 mesi senza percepire retribuzione alcuna.
2. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso
percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
3. Nelle imprese che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto
di cui sopra l'impresa dovrà, compatibilmente con le esigenze organizzative
aziendali, adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione
propria del livello al quale viene adibito.
4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l'autista
non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destina, si fa luogo alla
risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il
trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello cui il
dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
44. Modifica all’Art. 51 (Preavviso)
L’art. 51 viene così modificato e sostituito:
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può
avvenire per una delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di rinnovo del presente CCNL,
ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso sono i
seguenti:
I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario.
4. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del
lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per Il periodo
di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
45. Modifica all’Art. 52 (Trattamento di fine rapporto)
Livello
inquadramento
Anzianità di
servizio fino a 5
anni
Anzianità di
servizio 6-10
anni
Anzianità di
servizio oltre 10
anni
Quadri, 1° livello 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2° e 3° livello 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi
4° e 5° livello 3 settimane 1 mese 1,5 mesi
6° livello 2 settimane 3 settimane 1 mese
7° livello Una settimana
L’art. 52 viene così modificato e sostituito:
Determinazione del TFR
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al
lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto
dall’art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti esclusi dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.
sono:
a. rimborsi spese;
b. somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni
straordinarie non contrattuali;
c. compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
d. l'indennità sostitutiva del preavviso;
e. l'indennità sostitutiva per ferie;
f. le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
g. le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del
lavoratore.
Richiesta di anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. e della legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del T.F.R. maturato, da parte dei lavoratori con
almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile;
c. spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi parentali e per
formazione del lavoratore.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi
diritto di cui sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
Corresponsione del TFR
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal
servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 30
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
46. Modifica all’Art. 58 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)
L’art. 58 viene così modificato e sostituito:
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità
professionale all’esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015). Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Il datore di lavoro, che intende stipulare il contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca, è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l’istituzione
formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca che stabilisce la durata e
le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 15% di quella che gli
sarebbe dovuta.
4. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata
dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ,
l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo ,
come segue:
a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di
destinazione finale;
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
47. Modifica all’Art. 62 (Periodo di prova)
L’art. 62 viene così modificato e sostituito:
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi
per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi, durante il quale è reciproco
il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di
infortunio, l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà
della durata della prova.
3. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
48. Modifica all’Art. 66 (Trattamento normativo)
L’art. 66 viene così modificato e sostituito:
1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione, al
trattamento normativo previsto per i lavoratori in possesso della qualifica da
conseguire. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare agli apprendisti, in virtù della
natura subordinata del rapporto di apprendistato, le norme vigenti in materia di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
49. Modifica all’Art. 68 (Malattia)
L’art. 68 viene così modificato e sostituito:
1. Dall’entrata in vigore del presente accordo, in caso di nuovi eventi di malattia, s i
rinvia alla disciplina applicata per la generalità dei lavoratori. Restano salvi gli eventi
già in corso, per i quali continua ad applicarsi la precedente disciplina contrattuale.
50. Modifica all’Art. 69 (Infortunio)
L’art. 69 viene così modificato e sostituito:
1. Dall’entrata in vigore del presente accordo, in caso di nuovi eventi di
infortunio, s i rinvia alla disciplina applicata per la generalità dei lavoratori.
Restano salvi gli eventi già in corso, per i quali continua ad applicarsi la
precedente disciplina contrattuale.
51. Modifica all’Art. 80 (Clausole di flessibilità ed elastiche)
L’art. 80 viene così modificato e sostituito:
1. Possono essere pattuite in forma scritta clausole elastiche per la variazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’arco del giorno, della
settimana, del mese o dell’anno ovvero per la variazione in aumento della sua
durata.
2. Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle
condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la sua durata . Per le
clausole elastiche, il limite di massima variabilità i aumento della durata della
prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale.
3. La modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno
tre giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 15% nei casi di variazione
della collocazione temporale della prestazione e del 24% nei casi di variazione in
aumento della prestazione lavorativa, comprensiva dell’incidenza della retribuzione
sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
4. Il lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione
scritta da presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se:
- è lavoratore studente;
- è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative;
- assiste persone con patologie oncologiche, gravi patologie cronico -
degenerative o gravi
- disabilità;
- convive con figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap.
5. Il lavoratore che abbia prestato consenso alla clausola elastica può
temporaneamente rifiutare la modifica dell’orario, senza conseguenze disciplinari,
qualora abbia necessità di sottoporsi a terapie o cicli di cura salvavita, in orari non
compatibili con le variazioni richieste dal datore di lavoro.
52. Modifica all’Art. 81 (Prestazioni supplementari e straordinarie)
L’art. 81 viene così modificato e sostituito:
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro
supplementare, intendendosi per tale quello svolto oltre l’orario part-time previsto
dal contratto individuale, entro i limiti dell’orario normale di lavoro programmato.
2. Il lavoro supplementare richiesto dal datore di lavoro è obbligatorio se:
- motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
- richiesto per intervenuta calamità.
3. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
4. Il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione della retribuzione
oraria globale di fatto del 24% della normale retribuzione, comprensiva
dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti.
5. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro straordinario,
intendendosi per tale quello che eccede l’orario settimanale contrattuale a tempo
pieno, nonché orario di lavoro supplementare.
6. Il lavoro straordinario nel contratto di lavoro a tempo parziale è compensato con le
medesime maggiorazioni previste con riferimento al contratto a tempo pieno.
53. Modifica all’Art. 82 (Retribuzione)
L’art. 82 viene rubricato “Parità di trattamento economico-normativo” e così modificato e sostituito:
1. Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale non può
essere meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base
alla quantità della prestazione concordata.
3. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che
regolano il rapporto a tempo pieno.
54. Modifica all’Art. 83 (Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale)
L’art. 83 viene rubricato “Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ” e così
modificato e sostituito:
1. Con l’accordo delle parti, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo
pieno a tempo parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno. In caso di
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo deve risultare da atto
scritto e potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità
e le eventuali condizioni per il rientro a tempo pieno.
2. Il datore di lavoro deve valutare la richiesta di trasformazione e dare risposta al
lavoratore entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il lavoratore assunto con contratto part -time ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o
di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quello oggetto del rapporto a
tempo parziale.
4. Il lavoratore assunto con contratto a tempo pieno può chiedere, per una sola volta,
in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai
sensi dell’art. 8, comma 7, D.lgs n.151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, purché la riduzione d’orario non sia superiore al 50%. Il datore di
lavoro è tenuto a dare corso alla suddetta trasformazione, entro 15 giorni dalla
richiesta.
5. Il datore di lavoro accoglierà, nel limite del 8% della forza occupata nell’unità
produttiva, arrotondata all’unità superiore, la richiesta di trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte del
lavoratore per l’assistenza al proprio figlio fino al compimento del terzo anno di età,
ovvero di lavoratori con necessità di studio connesse al conseguimento della scuola
dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di
laurea.
6. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico -
degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale. La suddetta ridotta capacità lavorativa deve essere accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale competente
per territorio.
7. E’ riconosciuta al lavoratore la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o la parte di un'unione
civile, il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché
nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale
e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi del l'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale.
8. I lavoratori genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni o con figlio
convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992,
hanno titolo di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale.
9. La lavoratrice o il lavoratore, di cui ai precedenti tre periodi e che, dunque,
richiedono la trasformazione del contratto, non possono essere sanzionati,
demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro condizioni di lavoro.
10. In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive ubicate nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e
a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei
rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
11. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei
commi che precedono, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è da
considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
55. Modifica all’Art. 88 (Assunzione)
L’art. 88 viene così modificato e sostituito:
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della
prova e, oltre alle informazioni di cui all’art. 1 del presente CCNL, deve indicare:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi,
oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma di
quanto disposto nei precedenti commi;
b) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garant ite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove
prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di
disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel
contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a
svolgere le prestazioni lavorative.
2. Il contratto di lavoro intermittente non può, in ogni caso, essere stipulato tra le
stesse parti per un periodo superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari,
con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Laddove tale periodo venga superato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
56. Soppressione contenuto Art. 94 (Periodo di prova)
Il contenuto dell’art. 94 relativo al Periodo di prova viene soppresso e sostituito con altra disciplina. L’Art.
94 viene rubricato “Causali per i contratti superiori ai 12 mesi” e così modificato e sostituito:
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso
non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d.
causali):
• attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (es.:
promozione in shoroom/fiere/negozi/temporary store/spacci aziendali, ...);
• sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione,
avvio e/o sviluppo di nuove attività/linee di prodotto/sedi/filiali/uffici/punti vendita,
processi di reinternalizzazione o reshoring;
• sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di
temporaneità;
• esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità,
richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate;
• investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la
gestione sostenibile delle attività di impresa (ad es. salute e sicurezza, ambiente,
responsabilità sociale);
• interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla
introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della
automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza;
• Lavoratori di età superiore a 50 anni;
• Sostituzione di lavoratori assenti.
Qualora il contratto superi la durata di 12 mesi e non indichi la causale, salvo che si tratti
di lavoro stagionale, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data
di superamento dei 12 mesi.
In caso di contratto a termine motivato con la sostituzione di lavoratore assente:
- il lavoratore assunto a tempo determinato per ragioni sostitutive non deve
necessariamente essere destinato alle stesse mansioni o allo stesso posto del
lavoratore assente;
- il datore di lavoro può sostituire anche un lavoratore a termine, costretto ad
assentarsi per infortunio o malattia o altre ragioni;
- in presenza di circostanze che consentono di provare la diretta correlazione tra
l’assenza del dipendente e l’assunzione del lavoratore a termine che lo sostituisce,
nel contratto può essere omesso il nominativo del lavoratore che viene sostituito.
57. Modifica all’Art. 98 (Retribuzione)
L’art. 98 viene così modificato e sostituito:
1. Ai lavoratori assunti a tempo determinato deve essere garantito, a parità di
inquadramento, lo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti
assunti a tempo indeterminato. In ogni caso, l’apposizione del termine al contratto
non può costituire motivo di discriminazione.
2. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli
eventuali ulteriori elementi retributivi saranno corrisposti e frazionati sulla base
delle specifiche regole di maturazione.
3. L’eventuale retribuzione premiale sarà riconosciuta ai lavoratori a tempo
determinato, in proporzione diretta al periodo di lavoro complessivamente
prestato, anche attraverso più contratti, nell'anno a cui lo stesso premio si riferisce.
4. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il
TFR previsto dal presente CCNL.
58. Modifica all’Art. 100 (CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità)
L’art. 100 viene così modificato e sostituito:
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o
determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del
D.Lgs.n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice è stipulato in
forma scritta e deve recare i seguenti elementi:
a. l’autorizzazione rilasciata all’agenzia di somministrazione;
b. il numero di lavoratori da somministrare;
c. l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le
misure di prevenzione adottate;
d. la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e. le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
f. il luogo della prestazione;
g. l’orario di lavoro;
h. il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’agenzia di somministrazione e il
lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione a tempo
indeterminato, senza causali o limiti di durata. L’impresa utilizzatrice può ricorrere
alla somministrazione a tempo indeterminato, purché in misura non eccedente il
20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula
del contratto. Per il calcolo della percentuale e della base di computo occupazionale
si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
4. Nel contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è
possibile prevedere un periodo di prova. Nel caso di contratto di somministrazione
il periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto dall’art. 2 del
presente CCNL. La prova decorre soltanto durante i periodi di effettiva utilizzazione
del lavoratore.
5. Le imprese utilizzatrici hanno facoltà di assolvere alla quota di riserva di cui all’art. 3,
legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante l’utilizzo di lavoratori disabili, sempre che le
missioni dei medesimi abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi.
6. Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall’agenzia di
somministrazione con il lavoratore è soggetto all’applicazione della vigente
disciplina del contratto a termine. Il contratto è senza causale soltanto per i primi
dodici mesi. I contratti di lavoro a termine stipulati per una durata superiore a dodici
mesi devono essere con causale, nel rispetto del limite legale dei ventiquattro mesi.
L’agenzia di somministrazione può estendere la durata del singolo contratto a
tempo determinato di sommi nistrazione oltre i dodici mesi, a condizione che
sussistano le causali previste dal presente contratto, le quali riguardano
esclusivamente l’impresa utilizzatrice. Le causali, non operano in caso di impiego di
soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di disoccupazione non agricola
o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi
di legge. L’agenzia di somministrazione può stipulare col lavoratore un ulteriore
contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, per
una durata massima complessiva di 36 mesi, presso l’ITL competente. In assenza
delle causali gi ustificatrici, ove richieste, il contratto in capo all’agenzia
somministratrice si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
7. L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato in
misura non eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza presso la stessa impresa al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti
contratti. La sommatoria tra lavoratori somministrati a tempo determinato e
lavoratori con contratto a termine non può eccedere il limite di legge dei lavoratori
occupati dall’utilizzatore a tempo indeterminato.
8. È esente da tali limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato dei
seguenti soggetti:
- lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8, c. 2, legge n. 223/1991;
- soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi di legge;
- soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
9. Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di
lavoratori nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, e cioè:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
b) per le imprese di star up innovative, per il periodo stabilito dalla legge;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per
la produzione di specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) per i lavoratori di età superiore a 50 anni.
10. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale
non superiore a tre mesi;
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro
o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
11. I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
59. Soppressione contenuto Art. 101 (Proporzione numerica)
Il contenuto dell’art. 101 relativo alla Proporzione numerica viene soppresso e sostituito con altra disciplina.
L’Art. 101 viene rubricato “Infortunio, malattia professionale, maternità” e così modificato e sostituito:
1. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il lavoratore
somministrato deve darne immediata notizia all’agenzia che, a sua volta, darà
immediata comunicazione all’ente assicuratore, cui compete l’erogazione delle
prestazioni assicurative.
2. Alle lavoratrici assunte in somministrazione a tempo indeterminato è assicurato,
per il periodo di maternità anticipata e obbligatoria, un trattamento analogo a
quello stabilito dal contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, anche se
l’astensione dal lavoro prosegue oltre la missione presso l’utilizzatore.
3. Qualora la missione termini entro i primi 180 giorni della gravidanza, è comunque
corrisposta alla lavoratrice una indennità una tantum. È riconosciuto un diritto di
precedenza per missioni di pari livello alle lavoratrici che abbiano cessato il periodo
di astensione obbligatoria le quali, entro trenta giorni dal termine di tale periodo,
abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso all’agenzia di
somministrazione.
60. Modifica all’Art. 122 (Assistenza Sanitaria Integrativa)
L’art. 122 viene così modificato e sostituito:
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento è Fondosani (Fondo
Sanitario Integrativo di emanazione Confederale), istituito al fine di garantire ai
lavoratori prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
2. Sono iscritti al Fondosani tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo
determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i
Quadri.
3. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio
pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a
carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I
contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni
mese.
4. La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo
complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione
separato.
5. Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice “SANI”.
6. Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore,
disponibile sul sito web del Fondo.
7. L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al
lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da
corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità. Tale
elemento ha na tura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti
retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
61. Modifica all’Art. 133 (Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato)
L’art. 133 viene così modificato e sostituito:
L’Ente Bilaterale EBIASP garantisce ai lavoratori la possibilità di poter attingere a forme
di welfare che possano incoraggiare il potere d’acquisto degli stessi, mediante
l’erogazione di importi per il sostentamento di determinate spese. L’Ente consente alle
imprese di poter attingere a servizi finanziati dall’Ente stesso nonché fare richiesta degli
avvisi messi a disposizione, a sostegno dei costi di gestione aziendali. L’elenco degli
avvisi per lavoratori ed imprese è disponibile al sito https://www.ebiasp.it/.
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore
di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico
dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente
CCNL.
L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale,
inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di
importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL . Tale
elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti
retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite
bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233
0000 4648 7433.
62. Modifica all’Art. 134 (Fondi)
L’art. 134 viene modificato e sostituito per le parti relative a “Fondo interprofessionale per la formazione
continua” – rimanendo invariato il resto – e risultando formulato come a seguire:
Fondo interprofessionale per la formazione continua Fondoformazione
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito il fondo
Fondoformazione in attuazione dell’art.118 della Legge n.388/2000. A tale fondo faranno
riferimento le imprese che applicano il presente CCNL per l'accesso agevolato alle
risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione
continua. Le aziende possono aderire a FondoFormazione inserendo nel flusso
Uniemens il codice FFOR.
63. Modifica Tabelle retributive
La tabella retributiva A viene così modificata e sostituita:
Tabella retributiva A
Livelli Minimi dal
01.10.2026
Minimi dal
01.01.2027
Quadri € 2.458,00* € 2.519,00
Primo livello € 2.319,00 € 2.377,00
Secondo livello € 2.176,00 € 2.230,00
Terzo livello € 2.039,00 € 2.089,00
Quarto livello € 1.940,00 € 1.988,00
Quinto livello S € 1.896,00 € 1.943,00
Quinto livello € 1.854,00 € 1.900,00
Sesto livello S € 1.801,00 € 1.844,00
Sesto livello € 1.761,00 € 1.804,00
Settimo livello € 1.470,00 € 1.561,00
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00
64. Soppressione Appendice “Regolamento Collaborazioni Coordinate Continuative”
L’Appendice “Regolamento Collaborazioni Coordinate Continuative” viene soppressa e pertanto non risulta
più presente nel testo del CCNL.
65. Modifica appendice “Viaggiatori e piazzisti”
Viene inserito l’art. 7 bis rubricato “Scatti di anzianità” così formulato:
I viaggiatori o piazzisti per l'anzianità maturata presso la stessa azienda avranno diritto
a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
- 1ª categoria euro 10,00;
- 2ª categoria euro 9,00.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da
eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale
assorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione e non
saranno considerati agli effetti delle forme di retribuzione ad incentivo.
Minimi dal
01.01.2027 Viene mod
ificata la Tabella retributiva B, con valori aggiornati come a seguire:
Categoria Minimi dal
01.10.2026
1a categoria € 2.104,00 € 2.158,00
2a categoria € 1.983,00 € 2.034,00
66. Soppressione Appendice “ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO”
L’Appendice “ ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO ” viene soppressa e pertanto non risulta più
presente nel testo del CCNL.
67. Soppressione Appendice “Lavoro a domicilio”
L’Appendice “Lavoro a domicilio” viene soppressa e pertanto non risulta più presente nel testo del CCNL.
68. Soppressione Appendice “Settore cooperative”
L’Appendice “Settore cooperative” viene soppressa e pertanto non risulta più presente nel testo del CCNL.
69. Soppressione Appendice “Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella
sub-fornitura Area MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento”
L’Appendice “Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella sub -fornitura Area
MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento” viene soppressa e pertanto non risulta più presente
nel testo del CCNL.
Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel
presente accordo modificativo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/10/2026.
Letto, approvato e sottoscritto.
CONFLAVORO PMI FESICA-CONFSAL