CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28807/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1679/2021 depositata il10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da questi ultimi il 16 febbraio 2004 e avente ad oggetto beni immobili. A fondamento della propria pretesa, l'attore deduceva che il fondo patrimoniale era stato costituito per sottrarre tali beni alla garanzia dei suoi crediti derivanti da giudizi promossi nei confronti dei coniugi e che si erano conclusi con la condanna di quest’ultimi al pagamento delle spese processuali per € 11.314,00 ed € 8.252,30. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2077/2015, accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ritenendo che i crediti oggetto della revocatoria erano sorti prima della costituzione del fondo patrimoniale. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto appello articolato in tre motivi. Con il primo motivo hanno evidenziato che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, nei giudizi conclusisi con la condanna alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], era stata rigettata ogni azione risarcitoria proposta dal medesimo; con il secondo motivo gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva considerato che [OSCURATO:PERSONA] era creditore di [OSCURATO:PERSONA] per € 17.900,00 in virtù dell'accordo transattivo consacrato nel verbale di conciliazione n. 1875/2002; con il terzo motivo, gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente un diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] ed infine, con l'ultimo motivo di gravame, era stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui si affermava che il fondo patrimoniale era stato costituito in un momento in cui era già sorto un credito di [OSCURATO:PERSONA] per le spese di lite. La Corte di Appello di Napoli ha accolto il quarto motivo del gravame ritenendo che il diritto di credito spettante all'avvocato sorge soltanto nel momento in cui cessa la sua attività professionale in favore della parte ovvero quando viene pronunciata la sentenza che dispone la rifusione delle spese di lite nei confronti della parte vittoriosa e pertanto, trattandosi di crediti che ancora non erano sorti quando era stato costituito il fondo patrimoniale, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata perché non aveva provato il consilium fraudis. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo e articolato motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3, c.p.c., la “violazione degli artt. 2901 e seguenti c.c. e degli artt. 91 e ss, 99, 112, 116 c.p.c.” Con la prima censura denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe accertato l'inesistenza del credito e del consilium fraudis sostenendo che il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali sorgerebbe con la sentenza che ne dispone il pagamento. Con la seconda censura contesta l’affermazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riformulato, in appello, la deduzione secondo la quale, tra i crediti a tutela dei quali doveva ritenersi proposta la revocatoria in esame, vi era quello collegato alla (suddetta) azione di riduzione. Sostiene che il giudice del merito avrebbe errato a non valutarla in quanto la domanda era stata riproposta nella comparsa di costituzione in appello. La prima censura è infondata. Il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente. Prima di tale sentenza il diritto non esiste (tanto è vero che se la condanna alle spese manchi, la sentenza dovrà essere impugnata), posto anche che al giudice è consentito, invece che pronunciare condanna alle spese, compensarle (Cass. n. 5787/2014; Cass. n. 24821/2008; Cass. n. 4694/1980). I l credito per il rimborso delle spese processuali non costituisce dunque neanche ragione di credito in senso lato al momento della domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. La seconda censura è invece inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Nella sentenza impugnata non si coglie nella motivazione il rilievo di una deduzione per altro credito che non sarebbe stata riformulata, perciò la censura è inammissibile. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta ex art. 360, n.3, c.p.c. “la violazione degli artt. 2901 e seguenti c.c. e degli artt. 92 e seguenti c.p.c.”. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria la prova dell'intento fraudolento di [OSCURATO:PERSONA] e CarmineParisi anche con riferimento alla supposta nascita del credito solo successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale. Lamenta che la condanna al pagamento delle spese processuali retroagisce al momento della domanda, viene meno la necessità della dolosa preordinazione, essendo sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis de