CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 37219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 marzo 2024 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 1.500 di ammenda. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato cR esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore (capo A) e della violazioiH del divieto di accesso emesso dal questore di Catania (capo B), tra loro uniti qal vincolo della continuazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1.Con il primo motivo si deduce omessa motivazione Con riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, pur a fronte di una specifica richiesta, sussistendone i presupposti. 2.2. Anche con il secondo motivo si deduce omessa rnotivazione con riguardo alla richiesta, specificamente avanzata, di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. Nessuna delle parti ha formulato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. 2. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con il ricOrso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado non possono esere proposti i motivi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. prOc. pen.; in tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Allorquando, invece, con il ricorso per saltum si deduce il viz o di mancanza assoluta di motivazione, rientrante nella violazione di legge, esso <Ileve intendersi legittimamente proposto, a norma dell'art. 569, commi 1 e 3, od. proc. pen. (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611; conf., più di recente, Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-02). Si tratta di un vizio radicale della motivazione, tale da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o comu que privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (così in motivazione Sez. 4, n. 21552 del 4/04/2024, Leo, non mass.). Un obbligo, quello della motivazione, posto dall'art. 125, omma 3, cod. proc. pen., e che deve ritenersi circoscritto alle questioni che, arche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state (cfr., Sez. 1, n. 6251 del 03/05/1994, Artom, Rv. 198876, in relalione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione cella condanna; cfr. anche Sez. 6, n. 47913 del 09/12/2009, Mazzotta, Rv. 24549 - 01). Nella specie il ricorrente lamenta proprio il difetto assoluto di motivazione, su profili essenziali della decisione, prospettando la violazione de l'art. 125, cod. proc. pen., in quanto il giudice, nonostante l'espressa istanza di parte, non avrebbe affrontato le questioni, così incorrendo nel vizio denunciato. Il ricorso per saltum, quindi, è ammissibile. 2.1. Il primo motivopon è fondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere possibi e che il rigetto della richiesta possa fondarsi su una motivazione implicita, ovvero risultante dalla struttura argomentativa della decisione impugnata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n. 27595 dei 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 5, n. 15658 del 14,12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01). Nel caso di specie, in effetti, il giudice di merito ha evidenziato la replicazione delle condotte in altre 3 occasioni (25 marzo, 29 marzo e 9 aprile 2021), tra loro vicine temporalmente, e la concomitante violazione, da parte del ricorrente, del divieto di avvicinarsi ai luoghi in cui esercitaya l'attività di parcheggiatore senza alcuna autorizzazione. Inoltre, per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il riconoscimento della causa di non punibilità implica, oltre ad una favorevole valutazione sulla entità dell'offesa, anche che il compOrtamento non sia abituale. Più in particolare, e per quanto di interesse, tra le ipotesi di comportamento ostativo il legislatore indica, al comma 4 dell'ai. 131-bis cod. pen.,«i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituai o reiterate», rimettendone all'interprete l'individuazione dei tratti caratterizzanti. Nel sottolineare l'intento del legislatore di escludere da l'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti seriali (comune a tùtte le ipotesi indicate, in via alternativa, del predetto comma 4), la Corte di caSsazione, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che le condotte ab tuali e reiterate debbono essere intese con riguardo ai reati «che presentano l' bitualità come tratto tipico» - ad es. i maltrattamenti in famiglia - e dai reati «che presentano nel tipo condotte reiterate» - come gli atti persecutori (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj; cfr., anche Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi). A ben vedere, anche nel reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, la serialità è un elemento della fattispecie, in quanto la rilevanza penale della condotta è subordinata al fatto che il soggetto sia stato già stato sanzionato per la medesima violazione, con provvedimento definitivo. La reiterazione della condotta, quale elemento costitutivo del reato, integra quindi quella serialità che il legislatòre ha ritenuto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. Alle stesse conclusioni questa Corte è giunta in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, che presenta delle indutìbie affinità, sul piano strutturale, con il reato per cui i procede, poiché sanziona penalmente la condotta della guida senza patente, solo se reiterata nell'arco di un biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, non mass., secondo Cui esiste una incompatibilità ontologica tra la fattispecie di guida senza patente e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; conf., Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10023, Augliera, non mass.). Pertanto, anche per questo profilo la decisione impugnata, a prescindere dal percorso argomentativo, è conforme al dettato normativo. 2.2. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla sospensione condizionale della pena. Nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza vi è, in effetti, riferimento alla richiesta della difesa dell'imputato di riconoscimento della sospensione condizionale. L'istanza non è stata accolta, ma senza che dalla lettura Iclella sentenza impugnata emergano le ragioni del rigetto. Sussiste, quindi, la violazione di legge lamentata con il secdndo motivo di ricorso. 3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione condizionale della pena, on rinvio alla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. pr c. pen.,e non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283894 - 01). 4 ( Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Calde d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricor