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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31778/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e di sequestro di persona in concorso, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né il ricorrente ha dedotto quali possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cit., sicché sul punto il ricorso pecca anche di genericità.

Anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, deve riconoscersi l'assoluta genericità della censura, che non indica nemmeno quale dovrebbe essere la qualificazione giuridica corretta.

Peraltro, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 - 01), nel caso di specie nemmeno specificati.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e di sequestro di persona in concorso, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né il ricorrente ha dedotto quali possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cit., sicché sul punto il ricorso pecca anche di genericità. Anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, deve riconoscersi l'assoluta genericità della censura, che non indica nemmeno quale dovrebbe essere la qualificazione giuridica corretta. Peraltro, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 - 01), nel caso di specie nemmeno specificati. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settembr
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