CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le concluseni del-[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 novembre 2022 del Tribunale di Potenza, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Potenza aveva rigettato l'istanza intesa a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza del termine di cui all'art. 303, comma 4, lett. b), cod. proc. pen. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata notificata al difensore il 12 dicembre 2022 e alla parte personalmente il 13 dicembre 2022, mentre il ricorso per cassazione è giunto alla cancelleria del Tribunale di Potenza solo il 29 dicembre 2022, oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen. Sul punto, si consideri che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, premesso che l'art. 610, comma 5-bis cit. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice, ha sottolineato che l'art.99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. c