CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 33829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l’ordinanzaimpugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso diRoberto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa de plano previa revoca delprovvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione, la Corte di appello diTorino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e RobertoTisanna avverso la sentenza di condanna, pronunciata a carico degli stessi, all’esitodi dibattimento, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a reati fallimentari relativi allasocietà “[OSCURATO:PERSONA] sas”, dichiarata fallita il 29 marzo 2017.La declaratoria di inammissibilità si fonda sul mancato rispetto delle formeimposte per il deposito dell’appello: entrambi i difensori degli imputati hannodepositato l’appello tramite posta elettronica certificata — il 28 maggio 2025 (perTisanna) e il 21 giugno 2025 (per [OSCURATO:PERSONA]) — quando era già in vigore (dal 1gennaio 2025) l’obbligo di deposito esclusivo mediante portale telematico.2. Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettividifensori.3. [OSCURATO:PERSONA] coltiva due motivi.3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., l’inosservanza degli artt. 581, 582, 591, 111-bis e 175-bis cod. proc. pen.L’inammissibilità dell’appello, secondo la difesa, è stata erroneamentedichiarata, tenuto conto che il provvedimento impugnato nulla dice in meritoall’assenza, o meno, di malfunzionamenti rilevati in ambito “locale”, situazioneche, a norma dell’art. 175-bis cod. proc. pen. consente di ricorrere al depositocartaceo o mediante posta elettronica certificata.Peraltro la Corte distrettuale non ha tenuto conto della tempistica di depositodell’appello, effettuato, dal difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], sabato 21 giugno 2025,ultimo giorno utile, né ha considerato che il difensore aveva descritto il “codiceerrore” che compariva nel portale al momento in cui si tentava di caricare gli attie che quindi ha di fatto impedito l’utilizzo dell’applicativo.3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazionedella oggettiva impossibilità di deposito dell’appello tramite il portale.La Corte di appello non ha svolto approfondimenti circa il “codice errore”rappresentato dalla difesa nella memoria difensiva, ma ha fatto levaesclusivamente sulla comunicazione del dirigente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale siè limitato a dare atto che nel periodo in rilievo non vi erano stati provvedimenti disospensione dell’utilizzo del portale certificati dal direttore del DGSIA.Il medesimo giudice ha revocato il provvedimento di fissazione dell’udienzaper la trattazione del giudizio di appello, così da impedire alla difesa dell’imputata,che aveva fatto affidamento sull’udienza, di documentare l’impossibilità oggettivadi procedere al deposito.Il problema si era verificato sia venerdì 20 giugno sia sabato 21 giugno 2025e il difensore dell’imputata aveva ripetutamente cercato di contattare la cancelleriadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiamando i numeri di telefono riportati sul sito, senza peròricevere risposta; sicché, all’ultimo giorno utile aveva proceduto all’inviodell’appello mediante posta elettronica certificata.Il “codice errore” riscontrato dovrebbe segnalare una connessione “debole”della rete internet, dovuta, probabilmente, ai forti temporali che hanno interessatola città di [OSCURATO:PERSONA] il 20 e il 21 giugno 2025.In sostanza si è verificato un caso analogo a quello deciso da Sez. 5, n. 14833del 2026 che ritenuto ammissibile il deposito cartaceo dell’atto.La stessa Procura generale distrettuale, dopo aver chiesto di dichiarareinammissibile l’appello, ha invitato la difesa a riformulare la proposta di concordatoformulata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., cosìriconoscendo, implicitamente, la ritualità dell’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tre motivi.4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., l’inosservanza degli artt. 582, 591, 111-bis cod. proc. pen.Il portale c.d. PDP non aveva permesso “fisicamente” di inviare l’atto diappello, né aveva generato alcuna ricevuta o messaggio di errore codificato (c.d.blocco silente), sicché la difesa si era trovata nella impossibilità di documentare ilmalfunzionamento, determinandosi nel senso di effettuare il deposito dell’atto amezzo posta elettronica certificata, in difetto di indicazioni diverse da parte delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il sistema non rileva malfunzionamenti momentanei, che quindi non possonoessere dimostrati dalle difese.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’inosservanza dell’art. 3Cost. a causa di una disciplina che riserva un trattamento deteriore all’imputatoche si affida al difensore per il deposito dell’appello rispetto all’imputato cheprocede personalmente al deposito, essendo consentito al secondo il depositodell’atto anche con modalità non telematiche.4.3. Con il terzo si lamenta l’inosservanza dell’art. 156, comma 3, cod. proc.civ.L’atto ha raggiunto il suo scopo; l’inammissibilità non può derivare da un meroformalismo tecnico, allorché l’atto sia comunque pervenuto nella sfera diconoscenza del giudice e delle parti entro i termini decadenziali, garantendo lacertezza della provenienza e della data.Secondo interpretazione costante, l’art. 6 CEDU, se pure ammette che il dirittodi impugnare sia subordinato a specifiche condizioni di legge, impone ai Tribunalidi evitare un eccessivo formalismo suscettibile di pregiudicare l’equità delprocesso, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, l’imputato sia statocondannato in primo grado a una pena severa.5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la qualearticola le ragioni a sostegno delle conclusioni rassegnate nei termini trascritti inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando diversi profili diinammissibilità.2. Occorre svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine diincentrare la concreta disamina sull’unica questione rilevante, che concerne lacorrettezza o meno della declaratoria di inammissibilità.2.1. Sono inammissibili tutte le censure con cui i due ricorrenti deducono viziodi motivazione, in quanto l’oggetto del processo riguarda esclusivamente larisoluzione di una questione giuridica.Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. pertutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione), il vizio dimotivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente allequestioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anchese in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, sianostate comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna didoglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta,poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesseall'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questionegiuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamentogiustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.Ne consegue che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di dirittodecise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse siagiuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione diesse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo diricorso l'intervenuta violazione di legge.Con particolare riferimento al rapporto tra error in procedendo e vizio dimotivazione, la giurisprudenza di legittimità precisa che qualora sia sottoposta alloscrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Cortestessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il propriocontrollo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.2.2. In secondo luogo sono inammissibili le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] circala violazione di norme della Costituzione o della Cedu.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione) non èconsentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzioneo della Convenzione EDU. Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione,non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituirefondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie nonproposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione didisposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegnodi una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme dellaConvenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117,comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibilicon la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma una questione dilegittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.2.3. Infine è irrilevante che l’udienza di comparizione delle parti dinanzi allaCorte di appello sia stata prima fissata e poi revocata, perché l’ordinanza diinammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. può essere assunta de plano, di talchénon è ravvisabile la violazione di un contraddittorio che la norma non prevede.3. La critica mossa con i ricorsi impone di verificare la rispondenza alla leggeprocessuale della decisione, assunta dalla Corte di appello di Torino, di dichiarareinammissibili gli appelli proposti dagli imputati, in quanto presentati, dopo il 1gennaio 2025, a mezzo posta elettronica certificata invece che mediante depositotelematico tramite l’apposito portale.La decisione è corretta.3.1. Senza necessità di ripercorrere la disciplina normativa succedutasi neltempo (per un’ampia analisi si rimanda a Sez. 5, n. 32912 del 21/07/2026, Capo,non mass.), è pacifico che a decorrere dalle date del 1 gennaio 2025 e dell'1 aprile2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n.217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizioimmediato e al giudizio direttissimo, l'atto di appello presentato dal difensore conmodalità diverse dal deposito telematico è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5252 del08/01/2026, Tola, Rv. 289338 – 01; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv.289611 - 01; nonché Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.).Non è contestato dalle difese che gli appelli in rassegna sono stati depositatia mezzo posta elettronica certificata (il 28 maggio 2025 per [OSCURATO:PERSONA] e il 21 giugno2025 per [OSCURATO:PERSONA]) allorché l’unica modalità consentita dagli artt. 582 e 111-biscod. proc. pen. era il deposito mediante il “[OSCURATO:PERSONA]” (c.d. PDPo portale telematico), che è l'ambiente operativo destinato ai soggetti “abilitatiesterni” vale a dire ai difensori.3.2. Le ragioni di doglianza riposano, per entrambi i ricorrenti, sulla dedottaimpossibilità materiale di "caricare" l’appello sul portale.Si tratta, però, di deduzioni prive di fondamento.3.2.1. Il quadro normativo di riferimento è disegnato dagli artt. 582, 111-bis,175-bis cod. proc. pen.A mente del citato art. 582: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto diimpugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”(comma 1); “Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui alcomma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficialeaddetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona chelo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, serichiesto, attestazione della ricezione (comma 2).L’art. 111-bis stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, inogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste,memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto dellanormativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione degli atti e dei documenti informatici” (comma 1). Ai commi 3 e 4 ladisposizione contempla i casi di deroga, qui non in rilievo, ulteriori rispetto all'art.175-bis cod proc. pen.L' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di depositotelematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini delMinistero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativiautomatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizitelematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficiogiudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento noncertificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficiogiudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziarioricevente (comma 4).In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livelloperiferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma didocumento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).Il comma 5, richiamando l'art. 175 cod. proc. pen., disciplina il modelloprocedimentale che le parti devono attivare quando durante il malfunzionamento,centrale o periferico, scade un termine previsto a pena di decadenza e, per casofortuito o forza maggiore, si sono trovate nell'impossibilità redigere l'atto edepositarlo ai sensi del comma 3.3.2.2. Sorge, inoltre, la necessità di stabilire se e in quali limiti vi sia spazioper assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamenteverificatisi, ma non certificati, né attestati.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare risposta positiva nei seguenti termini.La possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati devetrovare fondamento in una norma processuale, non potendo essere frutto dicreazione ad opera dell'interprete.La norma di riferimento è l'art. 175 cod. proc. pen. che si pone comedisposizione generale, suscettibile di applicazione in casi diversi da quelli cui èdedicata la norma speciale dell'art. 175-bis cod. proc. pen., che non presentacarattere esaustivo, né esclusivo.Lo stretto collegamento tra le due previsioni emerge: dalla loro collocazione,in successione l'una all'altra; dall'oggetto delle stesse, dal richiamo esplicito chel'art. 175-bis cod. proc. pen. fa, nel suo comma 5, all'articolo che lo precede.In sostanza l'art. 175-bis cod. proc. pen. tipicizza due ipotesi suscettibili dipreservare il diritto di impugnazione, allorché ricorrano certificazioni o attestazionidi disfunzioni del sistema di deposito telematico. E proprio in forza di riscontri dimalfunzionamento ad opera delle competenti autorità pubbliche, rinuncia allaprocedura dell'art. 175 cod. proc. pen., nel senso che consente di ricorrere —senza apposita istanza e necessità di ulteriore provvedimento giurisdizionale —alla diversa modalità di deposito dell'atto.Lo stesso art. 175-bis cod. proc. pen. impone, invece, di seguire la proceduradell'art. 175 quando, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato possibileneppure il deposito non telematico.Una volta ammessa, quindi, la riespansione dell'art. 175 cod. proc. pen. incasi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., consegue che idifensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per ildeposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potutoosservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a normadell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del casofortuito o della forza maggiore.Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto diimpugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibilea comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionatida fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara,Rv. 263841 – 01; per un’applicazione al deposito telematico cfr. Sez. 6, n. 15603del 23/01/2026, Fusconi).La restituzione nel termine, quindi, passa per la prova che la parte devefornire della disfunzione — tale da integrare gli estremi del caso fortuito e dellaforza maggiore — e può essere ottenuta non via automatica (come avviene perl'abilitazione al deposito non telematico dell'atto analogico a norma dell'art. 175-bis, comma 3 cod. proc. pen.), ma attraverso l'instaurazione del procedimentoprevisto dal citato art. 175 cod. proc. pen. a mente del quale, tra l'altro, la richiestava presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessatoil fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.3.2.3. Va pertanto affermato che l'art. 175-bis cod. proc. pen. non esauriscele ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull'esercizio deldiritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato oapposito procedimento, il deposito dell'atto con modalità non telematiche. Ledisfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare aifini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 cod. proc. pen. ove siadimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.3.2.4. Nella fattispecie, non risulta agli atti, né viene allegata ai ricorsi, unacertificazione di malfunzionamento rilasciata dal direttore generale del DIGSIA oun'attestazione del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Quindi non sussistono i presupposti, codificati dall’art. 175-bis cod. proc. pen.,che autorizzano i difensori a depositare l’appello con posta elettronica certificata,invece che tramite PDP.I ricorrenti allegano, invece, l’esistenza di malfunzionamenti “momentanei”diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., a cagione dei quali irispettivi difensori, pur operando in momenti e con modalità differenti, nonsarebbero riusciti materialmente a "caricare" l’appello sul portale.Come chiarito sopra, tali situazioni potrebbero assumere rilevanza allecondizioni dettate dall'art. 175 cod. proc. pen., che però non ricorrono nel caso inesame.Invero — anche a voler trascurare che i difensori non hanno mai attivato ilrelativo procedimento — le circostanze dedotte sono aspecifiche e del tutto privedi un minimo supporto probatorio.[OSCURATO:PERSONA] formula obiezioni generiche in merito sia al tipo di malfunzionamentoin tesi riscontrato sia al momento in cui lo stesso si sarebbe verificato: l’appello èstato trasmesso via posta elettronica certificata il 28 maggio 2025, quandoresiduavano oltre venti giorni di tempo per depositarlo tempestivamente.indimostrate.Il "[OSCURATO:PERSONA]" mette a disposizione degli utenti strumenti diassistenza e canali di segnalazione delle anomalie operative. L'effettivo ricorso atale strumento consente ai difensori, da un lato, di ricevere ausilio per risolvere ilproblema ─ che potrebbe essere dovuto non a malfunzionamento del portale, maa difficoltà del singolo utente, processualmente irrilevanti ─ dall’altro lato, diottenere riscontro documentale del tentativo, in ipotesi fallito, di utilizzare ilportale per caricare - in quel dato giorno, a quella data ora - l’appello relativo aquella determinata sentenza, da parte di quel difensore.Peraltro guasti e disfunzioni lasciano, di regola, tracce informatiche che ladifesa avrebbe potuto agevolmente provare attraverso idonea documentazioneesemplificativo, a: fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio nondisponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento noncompletata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativieffettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale,e altro).Inoltre ci si aspetterebbe che i difensori, quando inviino l’atto tramite postacertificata, indichino, almeno nel testo del messaggio, di non essere riusciti acaricare l’atto sul PDP e quindi di fornire giustificazioni in merito all’impiego di unmezzo non consentito.Tutto ciò non è avvenuto nella specie, dato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si èlimitato a trasmettere un messaggio di posta elettronica al quale ha allegatol'appello, qualificandosi e precisando gli estremi della sentenza impugnata, senzasegnalare alcunché. Il medesimo difensore sostiene, poi, di aver riscontrato un“codice errore” che non indica né documenta, ricollegandolo a un ipotizzato calodi tensione per forti temporali, i quali però non devono aver avuto significativaincidenza sulla rete dato che la posta elettronica, evidentemente, funzionava.3.2.5. In definitiva la dedotta impossibilità di utilizzare il PDP è rimasta deltutto sfornita di riscontri oggettivi. I ricorrenti non hanno allegato elementi idoneia documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del lorocompimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultimasull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di similielementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrareil caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per larestituzione nel termine.4. Alla luce dei rilievi contenuti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è bene chiarire che lanormativa in rassegna non confligge con le suddette norme costituzionali esovranazionali.4.1. Rispetto all'art. 3 Cost., il ricorrente pone a confronto due situazioni chesi collocano non in rapporto di reciproca esclusione, ma di completamento; nelsenso che alla medesima parte processuale (rappresentata da imputato edifensore) è sempre riconosciuta sia la facoltà di deposito degli atti tramite portale(quando ad operare sia il difensore) sia di deposito dell'atto analogico in cancelleria(quando all'adempimento proceda l'imputato personalmente).Ed è proprio questo che garantisce particolare tutela alla parte impugnante,giacché, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2026,consentire all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con letradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.(così come la possibilità che l’imputato detenuto o internato presenti impugnazionicon atto ricevuto dal direttore della struttura, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod.proc. pen.), depone ulteriormente nel senso di escludere che la disciplinatransitoria «sacrific[hi] in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessatoin nome di un irragionevole formalismo».4.2. Circa l'art. 6 CEDU, l’opzione ermeneutica qui ribadita — che sanciscel'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal depositotelematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. — è espressione di una sceltalegislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali e, in effetti, «competeal legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell'impugnazione,non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzione rispetto a un'altra,purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole» (così Sez. 2, n. 9827 del2026, cit.).Essa inoltre è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 dellepreleggi; non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favorimpugnationis (cfr. Sez. 2, n. 9827 del 2026, cit.).Quest’ultima pronuncia ha osservato condivisibilmente che: «secondo lagiurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia puòessere compatibile con l'art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti. Inprimo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia perseguaun fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione.Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad unesame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità dellarestrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – deglieventuali errori procedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizionesuperiore; c) se la restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo” (CorteEDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, § 80- 86; Corte EDU,28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] c.Con particolare riguardo alla proporzionalità della restrizione dell’accesso allagiustizia, va rimarcata (sulla scia di Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.) la prevedibilitàdella restrizione medesima, intervenuta in forza di una disciplina transitoria «cheha scandito gradualmente l'entrata in vigore delle disposizioni in materia dideposito telematico degli atti» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.); ed ha trovatoespressione tramite decreti del Ministro della giustizia (espressamente contemplatidalla legge e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero), ossia tramite «attigenerali, pubblic[i] e facilmente accessibil[i] anche da fonti aperte […] sicché nonpotrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi diinformazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore» (cosìSez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina).La citata pronuncia Sez. U Messina ha ribadito che la conformità al principiodel giusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., va apprezzata «sotto il profilodella prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice»; ha,infine, richiamato l’interpretazione dell'art. 6 CEDU sotto l'aspetto del diritto diaccesso alla giustizia, osservando che «la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, lanecessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso diformalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha,però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente einaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalleleggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale» (Sez.U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit., che ha argomentato sulla scorta di Corte EDU,28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortie ca.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Zubac c. Croaziadel 05/04/2018).Le Sezioni Unite hanno così compendiato i princìpi enunciati dalla Corte diStrasburgo: «a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto edeffettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioniimplicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, unaregolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certomargine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso,limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risultileso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6§ 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapportoragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito», davalutarsi in ragione dei seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; ii)la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causadegli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questionese tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo» (ivi).Infine, la lettura qui espressa trova conforto nella giurisprudenzacostituzionale e, in particolare, in Corte cost. n. 77 del 2026, che ha dichiarato nonfondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, letterac), e 8, d. lgs. n. 150 del 2022 (sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117,primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1,della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui il combinatodisposto di esse «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa adindirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituitodall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) purquando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio diproposizione».[OSCURATO:PERSONA], richiamando la propria giurisprudenza (cfr. Corte cost. n. 146 del2025, n. 76 del 2025, n. 39 del 2025, n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019), haribadito che «il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa intutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendodifferenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecieda regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere“impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o losvolgimento dell’attività processuale”» (Corte cost. n. 77 del 2026). Ed hasottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6,paragrafo 1, CEDU, il diritto all’impugnazione (quale «parte essenziale» del «dirittoall’accesso a un giudice che sia «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio»),non è tuttavia «incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendogli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi», purché lelimitazioni applicate non restringano l’accesso del singolo al tribunale in modo o inmisura tale da comprometterne l’essenza stessa, perseguano uno scopo legittimoe siano proporzionate rispetto a tale scopo (cfr. spec. Corte EDU, Grande camera,05/04/2018, Zubac c. Croazia, parr. 77 e 78), ravvisando «la violazione dellagaranzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti diIl Giudice delle leggi, in maniera convergente con la giurisprudenza dilegittimità, ha pure osservato che la disciplina transitoria (adottata nelle moredell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico) è funzionalealla traduzione in atto «di una scelta di sistema compiuta dalla legge processualepenale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazionedell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civilee amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale)», volta a incideresull’«eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese […] in attuazionedel principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111,secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che [è] “connotatoidentitario della giustizia del processo” (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. delConsiderato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del [OSCURATO:PERSONA] indiritto)» e, dunque, costituisce una finalità legittima (Corte cost. n. 77 del 2026).Ancora, ha evidenziato la prevedibilità della sanzione di inammissibilità (conriguardo alle norme sottoposte al suo vaglio, relative all’erroneità dell’indirizzo diposta elettronica cui inviare l’atto di impugnazione via PEC, ma con considerazionivalevoli anche per la disciplina che qui rileva) perché «chiaramente stabilita dallalegge» e fondata pure sul provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi,ossia su un «atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì daconsentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, e pertanto agevolmenteprevedibile per gli interessati»; e ha escluso che ricorra un sacrificiosproporzionato del diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevoleformalismo (ivi), valorizzando al riguardo pure la permanente possibilitàdell’imputato di presentare personalmente l’impugnazione in forma cartacea aisensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.4.3. Non può venire in rilievo il criterio, invocato dal ricorrente, del«raggiungimento dello scopo», poiché esso è «fondato […] su norme, quali leprevisioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili allasanzione dell'inammissibilità» (così Sez. U, Messina, cit.).«L'avere previsto il legislatore la massima sanzione processuale per ilmancato rispetto delle regole imposte in materia di presentazionedell'impugnazione, preclude, quindi, la percorribilità di interpretazioni abroganti olatamente correttive, che valorizzino l'idoneità dell'invio al "raggiungimento delloscopo" (così Sez. U, Messina, cit.).5. Discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]