Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19808/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della pena inflitta in primo grado, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta posto che la gravità della detenzione illecita di stupefacente - che, peraltro, ha giustificato una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, t.u. stup. - è stata valutata in sentenza non già con riguardo alla percentuale di principio attivo, bensì al numero di dosi ed alla natura di droga "pesante" della cocaina detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT.[OSCURATO:PERSONA], • MIA 19 i t 21)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della pena inflitta in primo grado, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta posto che la gravità della detenzione illecita di stupefacente - che, peraltro, ha giustificato una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, t.u. stup. - è stata valutata in sentenza non già con riguardo alla percentuale di principio attivo, bensì al numero di dosi ed alla natura di droga "pesante" della cocaina detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT.[OSCURATO:PERSONA], • MIA 19 i t 21)
Sentenza Cassazione n. 19808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris