Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43131/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; erir [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la determinazione del trattamento sanzionatorio ed in particolare, l'eccessività della pena base per il reato di rapina aggravata, di cui al capo G) della imputazione, ritenuto più grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, l'onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e stenso [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; erir [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la determinazione del trattamento sanzionatorio ed in particolare, l'eccessività della pena base per il reato di rapina aggravata, di cui al capo G) della imputazione, ritenuto più grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, l'onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e stenso [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris