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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1998

Cassazione n. 20882/2026

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UI 06MN920 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1998 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato li ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al predetto ia pena concordata tra ie parti per il reato di cui all'art.73, comma 5„ d.P.R. 309/90.

Riievato che, a motivi à i-:corso ia difesa lamenta:

1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione sul punto;

2. Erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. neo. e vizio di motivazione sul punto;

3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 ce; 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso ia sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti ali'espressione dea \,,olorità dell'imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena c della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità.

Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc„ pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputaaione)„ con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi deli'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 dei 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati„ non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante ia mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a mettere in discussione i termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è inammissle in questa sede.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per !a dichiarazione d'inammissibilità del ricorso a ,,,',.;erso !a sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 06MN920 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1998 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato li ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al predetto ia pena concordata tra ie parti per il reato di cui all'art.73, comma 5„ d.P.R. 309/90. Riievato che, a motivi à i-:corso ia difesa lamenta: 1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione sul punto; 2. Erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. neo. e vizio di motivazione sul punto; 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 ce; 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso ia sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti ali'espressione dea \,,olorità dell'imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena c della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità. Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc„ pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputaaione)„ con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi deli'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 dei 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati„ non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante ia mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a mettere in discussione i termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è inammissle in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per !a dichiarazione d'inammissibilità del ricorso a ,,,',.;erso !a sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M