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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27428/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 22/06/2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica, ha escluso la circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., confermando, alla luce della residua circostanza dell'uso di violenza sulle cose e della recidiva, il giudizio di mera equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Le censure prospettate dal ricorrente sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente mot vata (v., ad es., Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 - 01).

Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che la Corte territoriale ha argomentatamente escluso la possibilità di una riduzione del trattamento sanzionatorio, ancorando il proprio giudizio a Ila permanente sussistenza di due (e non di una sola) circostanze aggravanti.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 22/06/2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica, ha escluso la circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., confermando, alla luce della residua circostanza dell'uso di violenza sulle cose e della recidiva, il giudizio di mera equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le censure prospettate dal ricorrente sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente mot vata (v., ad es., Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 - 01). Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che la Corte territoriale ha argomentatamente escluso la possibilità di una riduzione del trattamento sanzionatorio, ancorando il proprio giudizio a Ila permanente sussistenza di due (e non di una sola) circostanze aggravanti. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme
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