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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02006/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’istanza e ritenuta più grave la violazione di cui alla sentenza sub 3) ha rideterminato la pena unica complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità del calcolo della pena e la sproporzione degli aumenti per i reati satellite; che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata individuazione del reato più grave rispetto alle altre condotte oggetto della medesima sentenza, poiché la decisione che riguarda una pluralità di condotte è la sentenza sub 3), con riguardo alla quale è individuato il più grave reato e il parametro della pena base, mentre gli aumenti già calcolati per gli altri illeciti in sede di cognizione non sono stati ulteriormente modificati, perché ritenuti del tutto equi e proporzionati con apprezzamento in fatto ragionevole e quindi non sindacabile anche dal giudice dell’esecuzione; che per quanto attiene agli aumenti per le altre due condotte oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2), la misura determinata dal giudice è oggetto di critiche esclusivamente rivalutative a fronte di un’ampia e specifica motivazione del giudice dell’esecuzione che indica gli elementi oggettivi – tipo di stupefacente e quantitativi di sostanza – significativi della rilevante gravità di quegli episodi delittuosi, comparandoli con quelli già posti in continuazione con l’illecito più grave nella sentenza sub 3) e ritenendoli meritevoli di una più intensa risposta sanzionatoria; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’istanza e ritenuta più grave la violazione di cui alla sentenza sub 3) ha rideterminato la pena unica complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità del calcolo della pena e la sproporzione degli aumenti per i reati satellite; che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata individuazione del reato più grave rispetto alle altre condotte oggetto della medesima sentenza, poiché la decisione che riguarda una pluralità di condotte è la sentenza sub 3), con riguardo alla quale è individuato il più grave reato e il parametro della pena base, mentre gli aumenti già calcolati per gli altri illeciti in sede di cognizione non sono stati ulteriormente modificati, perché ritenuti del tutto equi e proporzionati con apprezzamento in fatto ragionevole e quindi non sindacabile anche dal giudice dell’esecuzione; che per quanto attiene agli aumenti per le altre due condotte oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2), la misura determinata dal giudice è oggetto di critiche esclusivamente rivalutative a fronte di un’ampia e specifica motivazione del giudice dell’esecuzione che indica gli elementi oggettivi – tipo di stupefacente e quantitativi di sostanza – significativi della rilevante gravità di quegli episodi delittuosi, comparandoli con quelli già posti in continuazione con l’illecito più grave nella sentenza sub 3) e ritenendoli meritevoli di una più intensa risposta sanzionatoria; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/