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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07681/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con dispositivo di decisione del 14/11/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024, limitatamente al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. funzionale alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 1.022.117,87, confermando l'impugnato decreto in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. della somma di euro 1.660.537,13.

Avverso il dispositivo di ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, con riserva dei motivi di impugnazione.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'aert. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (riesame del decreto di sequestro preventivo) è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge; in tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi, 3, 4 e 5 cod. proc. pen.

Il comma 4 dell'art. 311 stabilisce espressamente che i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, così escludendosi la possibilità che possano essere riservati in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, sulla base del dispositivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con dispositivo di decisione del 14/11/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024, limitatamente al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. funzionale alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 1.022.117,87, confermando l'impugnato decreto in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. della somma di euro 1.660.537,13. Avverso il dispositivo di ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, con riserva dei motivi di impugnazione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'aert. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (riesame del decreto di sequestro preventivo) è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge; in tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi, 3, 4 e 5 cod. proc. pen. Il comma 4 dell'art. 311 stabilisce espressamente che i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, così escludendosi la possibilità che possano essere riservati in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, sulla base del dispositivo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 07681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris