Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 36758/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2018 ORDINANZA sul ricorso 10606/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. Prestinari 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 avverso la sentenza n. 4051/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di Data pubblicazione 25/11/2021 BRESCIA, depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 Esposizione dei fatti di causa

1. Con sentenza nr. 4051/2017, depositata il 9.10.2017, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso col quale era stato impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione della rendita di edifici accatastati in gruppi D) ed E), includendo anche impianti e macchinari non indicati nella Docfa presentata in data 7 aprile 2014.

La pronunzia di appello affermava l’adeguatezza della motivazione dell’avviso impugnato, tenuto conto che l’ufficio aveva fondato l’avviso sulla Docfa presentata dalla contribuente, atteso che aveva modificato esclusivamente la rendita catastale, derivante da una diversa valutazione del valore economico dei beni accatastati.

In particolare, riteneva la congruità della motivazione dell’avviso in relazione alla inclusione dei macchinari, alla valutazione della loro vita media e del valore relativo, trattandosi di impianti bullonati come emergeva dalle fotografie la cui funzione era di destinazione economica dell’immobile.

La CTR affermava inoltre che le motivazioni fornite in appello dall’ufficio sul calcolo della vita utile dei macchinari era condivisibile, in quanto fondati su dati rinvenuti nella contabilità della società.

Asseriva, inoltre, la non necessità della firma autografa in virtù del dettato dell’art. 1 c. 375 l.311/2004, nonchè la regolarità della procedura anche se in assenza del previo contraddittorio, non trattandosi di tributi armonizzati per i quali è previsto l’obbligo di preventivo contraddittorio.

Qualificava come mera irregolarità l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Il contribuente ricorre, sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza menzionata.

L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 2.Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione dell’Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]art 1 comma 376 l. 311/2004, in relazione all’art. 21 septies legge 241/90, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., si lamenta l’erronea applicazione della normativa da parte della regionale, atteso che l’atto opposto non rientra tra le ipotesi di revisione catastale di immobile presente in una microzona, bensì di una rettifica di rendita a seguita di procedura Docfa ex lege n. 241/90. 3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della l. 212/2000 e dell’art. 3 l. 241/90 ex art. 360, n.3), c.p.c., per avere il decidente ritenuto erroneamente che l’ufficio non avesse modificato i dati di classamento concernenti gli immobili di via Generale Reverberi n. 8, fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario una motivazione approfondita volta ad argomentare sulle ragioni che l’hanno indotto a disattendere i dati catastali indicati dal contribuente.

Asseriva che, mentre nella Docfa erano stati inclusi un impianto aspirazione, due carri ponte, una pesa ponte, l’Agenzia aveva incluso anche una pressa, due impianti Kaskade, un laminatoio, otto trafile, sei bobinator, cinque filatrici, quattro linee inner, due forni ricottura, tutti beni che sono stati considerati impianti fissi alla stregua della circolare dell’Agenzia n. 6/2012.

Inoltre, la società ricorrente lamenta altresì che la valutazione della vita media degli impianti non era contenuta nell’avviso, impedendole quindi di preparare una valida difesa, violando in tal modo l’art. 7 dello statuto del Contribuente.

Deduce la ricorrente che l’avviso contiene il riferimento alla circolare n. 6/2012 la quale invita gli uffici ad adottare molto cautela nell’individuare gli impianti da valorizzare intendendo per arco temporale oltre il quale, per effetto della vetustà e dell’obsolescenza, il bene non è più in grado di assolvere la propria funzione per la quale è stato realizzato, mentre il valore residuo è il possibile valore di realizzo del bene al termine della sua vita; mentre la vetustà tiene conto del decadimento materiale del bene nel tempo in relazione alla età, l’obsolescenza tiene conto del fatto che alcune parti di esse o il loro insieme si deprezzano per invecchiamento tecnologico, tipologico o funzionale, non risultando più parzialmente o totalmente idonee ad assolvere al loro originario impiego in F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 condizioni di mercato; in sostanza più lunga è la vita utile del bene, maggiore la Data pubblicazione 25/11/2021 sua valorizzazione.

4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 4, 5 e 10 RDL 652/39, nonché degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. 1142/49 e degli artt. 812 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c..

Si lamenta che la CTR abbia erroneamente valutato i macchinari inclusi dall’[OSCURATO:PERSONA] come componenti dell’edificio, in violazione dei principi giurisprudenziali secondo i quali non sono inclusi nella stima del fabbricato i macchinari che non siano irreversibilmente fissati al suolo, rappresentando essi solo una componente del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività produttiva; dovendosi assumere quale base imponibile del reddito fondiario gli impianti fissi che solo dal reciproco collegamento acquistano l’utilità e la capacità reddituale di cui sono originariamente privi.

Deduce, infine, che erroneamente il giudicante aveva considerato gli impianti inseriti autonomamente dall’Agenzia come imbullonati al suolo e in modo irreversibile, giacchè, pur essendo m1acchinari ancorati al suolo non lo erano in modo irreversibile, ma erano facilmente rimuovibili.

5. Con il quarto mezzo, la contribuente lamenta la violazione degli artt. 4, 5 e 10 RDL 652/39, nonché degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. 1142/49 e degli artt.812 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.., per avere la CTR ritenuto congruamente motivato l’avviso sebbene avesse incluso macchinari e manufatti la cui valorizzazione, così come descritto nell’atto opposto, “era stata effettuata secondo quanto previsto dalla circolare 6/12012 dell’Agenzia del territorio ai sensi dell’art. 1 c. 244 della l. 190/2014”, benchè fosse onere dell’[OSCURATO:PERSONA] provare nel contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, salvo l’obbligo del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa.

Assume la società che nell’accertamento mancavano le motivazioni per cui detti macchinari erano stati inclusi tra i beni suscettibili di valorizzazione nonché i criteri utilizzati per la loro valutazione, provvedendo a colmare le lacune motivazionali soltanto in sede di appello, laddove affermava di aver considerato una vita utile dei macchinari pari a trenta anni tenuto conto dell’esperienza F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 maturata negli ultimi anni dall’analisi dei cespiti di numerose realtà industriali Data pubblicazione 25/11/2021 caratterizzate da impianti similari, indicando che i costi storici della maggior parte dei macchinari risalgono al 1990, ragion per cui “ ad oggi”, gli impianti hanno almeno 25 anni.

Lamenta tuttavia la società ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] nemmeno in sede di appello dimostrava il coefficiente di deprezzamento, specificamente contestato dalla perizia di stima asseverata prodotta dalla società nel giudizio di merito, nella quale la vita media dei macchinari è indicata in misura inferiore rispetto a quella allegata dall’Agenzia, con conseguente diversa valorizzazione.

A tal riguardo, la CTR ometteva di considerare che il richiamo alla circolare non costituiva elemento motivazionale sufficiente, atteso che essa non fornisce alcun coefficiente specifico per il deprezzamento, mentre per la determinazione della vita media degli impianti, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva considerato solo alcune pagine del libro cespiti dal quale si evince, al contrario, che molti beni furono acquistati negli anni 70’ e sostituiti negli anni 90’ e nuovamente nel 2003 a causa della loro obsolescenza tecnologica.

Per quanto concerne la vetustà, la CTR ometteva di considerare gli elementi forniti dalla contribuente con riferimento alle condizioni estreme di utilizzo, quali le alte temperature e l’aggressività del prodotto processato.

6. Con l’ultimo mezzo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti, ai sensi dell’art. 360, n.5), c.p.c.; per avere il giudicante omesso di esaminare la perizia asseverata prodotta dalla contribuente.

7. La prima censura non merita accoglimento.

Questa Corte si è assestata sul principio secondo il quale "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo" (S.U. n. 11722/2010; Cass. n. 20628/2017; n. 31707/2017; n. 11856/2017; Cass. 30050/2018; Cass. n. 6633/2019; Cass.7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 2015/5985; Cass. 2013/1644; Cass. n. 10805 del 2010; Cass. n. 4757 del Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 2009).

La mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del funzionario emittente è, dunque, irrilevante ai fini della validità dell'atto, in quanto qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Nel caso di specie, è pacifico che non si controverta di identificazione o attribuzione dell'atto impositivo ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell'Agenzia, quanto soltanto di mancata sottoscrizione della persona fisica del funzionario emittente.

Sì che - sulla base dei principi poc'anzi evidenziati - va esclusa la dedotta causa di nullità, atteso che l'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione del responsabile con la stampigliatura del nominativo.

Questa Corte ha più volte evidenziato come l’adozione di documenti aventi natura informatica costituisca ormai una regola generale anche a fronte della normativa europea sul tema (Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS), laddove diversamente l’impiego di documenti analogici rappresenti ad oggi unicamente una eccezione alla stessa. 8.La seconda e la quarta censura - che possono essere scrutinate congiuntamente in considerazione della loro intima connessione- meritano accoglimento, assorbiti gli altri motivi.

Infatti, sebbene l’avviso contenga l’indicazione del nuovo classamento e della nuova rendita catastale, in realtà l’unico dato formalmente modificato riguarda la rendita catastale conseguente ad una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni classati, di talchè, se versassimo in detta fattispecie, troverebbe applicazione il principio affermato dalla Regionale per cui, in caso di procedura DOCFA, l’avviso deve ritenersi sufficientemente motivato con la semplice indicazione dei dati oggettivi, allorquando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ente finanziario.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Sennonchè, nella sentenza impugnata si legge, a pagina 3, che Data pubblicazione 25/11/2021“l’avviso va confermato anche in ordine alla inclusione di macchinari non compresi nella Docfa nonché in ordine alla determinazione della vita utile e del valore dei medesimi”; con riferimento ai criteri di determinazione dei valori lo stesso giudicante evidenzia come la “la procedura seguita dall’[OSCURATO:PERSONA] e specificamente descritta in atto di appello ed in memoria sono fondate su dati rinvenienti nella contabilità della contribuente, da cui è inferibile il valore e la durata media dei macchinari”.

Questa Corte ha reiteramente affermato (Cass.n. 12278/2021; Cass.n.3104/2021; Cass.n. 31809/18; 12777/18 ed altre) che: "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso".

Nel caso di specie, è pacifico che la proposta Docfa della società [OSCURATO:SOCIETA]. non sia stata accolta dall'amministrazione finanziaria, non già all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile così come descritti dalla stessa proponente, bensì all'esito del mutamento - cioè della diversa considerazione - di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza immobiliare, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di rendita in cui si concreta il riclassamento.

Sul punto specifico il giudice di appello ha dichiarato espressamente di aver recepito quanto già dedotto solo in sede di appello dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva chiarito che "la valorizzazione degli impianti inclusi nella Docfa e di quelli F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 individuati dall’[OSCURATO:PERSONA] era stata operata sulla scorta dei libri contabili della società Data pubblicazione 25/11/2021 da cui si ricaverebbe il valore dei macchinari e la loro durata”.

E' dunque evidente - da un lato - come l'incidenza sulla rettifica della rendita del numero e del valore dei macchinari e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione; e - dall'altro - come il passaggio di rendita per effetto della maggiorazione del numero degli impianti comportasse non già una mera ed insignificante 'rettifica', come vorrebbe l’ufficio, ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale.

Ne consegue che – con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento – la Regionale non ha correttamente applicato il relativo principio; ciò, in quanto se è vero che onere del contribuente offrire gli elementi probatori idonei a superare l’accertamento disposto dall’amministrazione, è altrettanto vero che è onere dell’ente finanziario motivare adeguatamente l’atto impositivo.

Nella fattispecie, l’avviso si fonda sul richiamo alla circolare n. 6/2012 che invita gli uffici periferici ad adottare le dovute cautele nella valorizzazione degli impianti, laddove per vita utile si considera il valore residuo del bene al termine della sua vita utile; la vetustà tiene conto del decadimento materiale del bene in relazione all’età, mentre l’obsolescenza tiene conto del fatto che alcune parti di essi o l’insieme si deprezzano per invecchiamento tipologico, tecnologico e funzionale, non risultando più idonei ad assolvere al loro originario impiego in condizioni di mercato.

In altri termini, il richiamo alla circolare prefata non consente di ritenere che l’Agenzia abbia assolto all’onere di motivazione in ordine alla valorizzazione applicata al caso di specie, poiché la circolare contiene criteri generici sui concetti di vita utile e obsolescenza o deprezzamento e l’ente finanziario ha trascurato di indicare, nell’atto impositivo, gli elementi intrinseci ed estrinseci sulla scorta dei quali è stata operata la determinazione della nuova rendita, il coefficiente di deprezzamento dei cespiti inclusi, la irremovibilità degli impianti, la vita utile dei beni.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Il ricorso va pertanto accolto, con riferimento al secondo ed al quarto motivo, Data pubblicazione 25/11/2021 respinto il primo ed assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso dell’ente contribuente.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuale, per compensare le spese del giudizio di merito.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio gravano sull’Agenzia delle entrate e vanno liquidate come da dispositivo. .

P.Q.M.

La Corte - Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; - Compensa le spese del giudizio di merito; - Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 20.10.2020, tenuta da remoto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2018 ORDINANZA sul ricorso 10606/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. Prestinari 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 avverso la sentenza n. 4051/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di Data pubblicazione 25/11/2021 BRESCIA, depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 Esposizione dei fatti di causa 1. Con sentenza nr. 4051/2017, depositata il 9.10.2017, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso col quale era stato impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione della rendita di edifici accatastati in gruppi D) ed E), includendo anche impianti e macchinari non indicati nella Docfa presentata in data 7 aprile 2014. La pronunzia di appello affermava l’adeguatezza della motivazione dell’avviso impugnato, tenuto conto che l’ufficio aveva fondato l’avviso sulla Docfa presentata dalla contribuente, atteso che aveva modificato esclusivamente la rendita catastale, derivante da una diversa valutazione del valore economico dei beni accatastati. In particolare, riteneva la congruità della motivazione dell’avviso in relazione alla inclusione dei macchinari, alla valutazione della loro vita media e del valore relativo, trattandosi di impianti bullonati come emergeva dalle fotografie la cui funzione era di destinazione economica dell’immobile. La CTR affermava inoltre che le motivazioni fornite in appello dall’ufficio sul calcolo della vita utile dei macchinari era condivisibile, in quanto fondati su dati rinvenuti nella contabilità della società. Asseriva, inoltre, la non necessità della firma autografa in virtù del dettato dell’art. 1 c. 375 l.311/2004, nonchè la regolarità della procedura anche se in assenza del previo contraddittorio, non trattandosi di tributi armonizzati per i quali è previsto l’obbligo di preventivo contraddittorio. Qualificava come mera irregolarità l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Il contribuente ricorre, sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza menzionata. L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 2.Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione dell’Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]art 1 comma 376 l. 311/2004, in relazione all’art. 21 septies legge 241/90, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., si lamenta l’erronea applicazione della normativa da parte della regionale, atteso che l’atto opposto non rientra tra le ipotesi di revisione catastale di immobile presente in una microzona, bensì di una rettifica di rendita a seguita di procedura Docfa ex lege n. 241/90. 3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della l. 212/2000 e dell’art. 3 l. 241/90 ex art. 360, n.3), c.p.c., per avere il decidente ritenuto erroneamente che l’ufficio non avesse modificato i dati di classamento concernenti gli immobili di via Generale Reverberi n. 8, fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario una motivazione approfondita volta ad argomentare sulle ragioni che l’hanno indotto a disattendere i dati catastali indicati dal contribuente. Asseriva che, mentre nella Docfa erano stati inclusi un impianto aspirazione, due carri ponte, una pesa ponte, l’Agenzia aveva incluso anche una pressa, due impianti Kaskade, un laminatoio, otto trafile, sei bobinator, cinque filatrici, quattro linee inner, due forni ricottura, tutti beni che sono stati considerati impianti fissi alla stregua della circolare dell’Agenzia n. 6/2012. Inoltre, la società ricorrente lamenta altresì che la valutazione della vita media degli impianti non era contenuta nell’avviso, impedendole quindi di preparare una valida difesa, violando in tal modo l’art. 7 dello statuto del Contribuente. Deduce la ricorrente che l’avviso contiene il riferimento alla circolare n. 6/2012 la quale invita gli uffici ad adottare molto cautela nell’individuare gli impianti da valorizzare intendendo per arco temporale oltre il quale, per effetto della vetustà e dell’obsolescenza, il bene non è più in grado di assolvere la propria funzione per la quale è stato realizzato, mentre il valore residuo è il possibile valore di realizzo del bene al termine della sua vita; mentre la vetustà tiene conto del decadimento materiale del bene nel tempo in relazione alla età, l’obsolescenza tiene conto del fatto che alcune parti di esse o il loro insieme si deprezzano per invecchiamento tecnologico, tipologico o funzionale, non risultando più parzialmente o totalmente idonee ad assolvere al loro originario impiego in F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 condizioni di mercato; in sostanza più lunga è la vita utile del bene, maggiore la Data pubblicazione 25/11/2021 sua valorizzazione. 4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 4, 5 e 10 RDL 652/39, nonché degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. 1142/49 e degli artt. 812 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.. Si lamenta che la CTR abbia erroneamente valutato i macchinari inclusi dall’[OSCURATO:PERSONA] come componenti dell’edificio, in violazione dei principi giurisprudenziali secondo i quali non sono inclusi nella stima del fabbricato i macchinari che non siano irreversibilmente fissati al suolo, rappresentando essi solo una componente del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività produttiva; dovendosi assumere quale base imponibile del reddito fondiario gli impianti fissi che solo dal reciproco collegamento acquistano l’utilità e la capacità reddituale di cui sono originariamente privi. Deduce, infine, che erroneamente il giudicante aveva considerato gli impianti inseriti autonomamente dall’Agenzia come imbullonati al suolo e in modo irreversibile, giacchè, pur essendo m1acchinari ancorati al suolo non lo erano in modo irreversibile, ma erano facilmente rimuovibili. 5. Con il quarto mezzo, la contribuente lamenta la violazione degli artt. 4, 5 e 10 RDL 652/39, nonché degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. 1142/49 e degli artt.812 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.., per avere la CTR ritenuto congruamente motivato l’avviso sebbene avesse incluso macchinari e manufatti la cui valorizzazione, così come descritto nell’atto opposto, “era stata effettuata secondo quanto previsto dalla circolare 6/12012 dell’Agenzia del territorio ai sensi dell’art. 1 c. 244 della l. 190/2014”, benchè fosse onere dell’[OSCURATO:PERSONA] provare nel contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, salvo l’obbligo del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa. Assume la società che nell’accertamento mancavano le motivazioni per cui detti macchinari erano stati inclusi tra i beni suscettibili di valorizzazione nonché i criteri utilizzati per la loro valutazione, provvedendo a colmare le lacune motivazionali soltanto in sede di appello, laddove affermava di aver considerato una vita utile dei macchinari pari a trenta anni tenuto conto dell’esperienza F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 maturata negli ultimi anni dall’analisi dei cespiti di numerose realtà industriali Data pubblicazione 25/11/2021 caratterizzate da impianti similari, indicando che i costi storici della maggior parte dei macchinari risalgono al 1990, ragion per cui “ ad oggi”, gli impianti hanno almeno 25 anni. Lamenta tuttavia la società ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] nemmeno in sede di appello dimostrava il coefficiente di deprezzamento, specificamente contestato dalla perizia di stima asseverata prodotta dalla società nel giudizio di merito, nella quale la vita media dei macchinari è indicata in misura inferiore rispetto a quella allegata dall’Agenzia, con conseguente diversa valorizzazione. A tal riguardo, la CTR ometteva di considerare che il richiamo alla circolare non costituiva elemento motivazionale sufficiente, atteso che essa non fornisce alcun coefficiente specifico per il deprezzamento, mentre per la determinazione della vita media degli impianti, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva considerato solo alcune pagine del libro cespiti dal quale si evince, al contrario, che molti beni furono acquistati negli anni 70’ e sostituiti negli anni 90’ e nuovamente nel 2003 a causa della loro obsolescenza tecnologica. Per quanto concerne la vetustà, la CTR ometteva di considerare gli elementi forniti dalla contribuente con riferimento alle condizioni estreme di utilizzo, quali le alte temperature e l’aggressività del prodotto processato. 6. Con l’ultimo mezzo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti, ai sensi dell’art. 360, n.5), c.p.c.; per avere il giudicante omesso di esaminare la perizia asseverata prodotta dalla contribuente. 7. La prima censura non merita accoglimento. Questa Corte si è assestata sul principio secondo il quale "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo" (S.U. n. 11722/2010; Cass. n. 20628/2017; n. 31707/2017; n. 11856/2017; Cass. 30050/2018; Cass. n. 6633/2019; Cass.7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 2015/5985; Cass. 2013/1644; Cass. n. 10805 del 2010; Cass. n. 4757 del Numero di raccolta generale 36758/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 2009). La mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del funzionario emittente è, dunque, irrilevante ai fini della validità dell'atto, in quanto qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso di specie, è pacifico che non si controverta di identificazione o attribuzione dell'atto impositivo ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell'Agenzia, quanto soltanto di mancata sottoscrizione della persona fisica del funzionario emittente. Sì che - sulla base dei principi poc'anzi evidenziati - va esclusa la dedotta causa di nullità, atteso che l'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione del responsabile con la stampigliatura del nominativo. Questa Corte ha più volte evidenziato come l’adozione di documenti aventi natura informatica costituisca ormai una regola generale anche a fronte della normativa europea sul tema (Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS), laddove diversamente l’impiego di documenti analogici rappresenti ad oggi unicamente una eccezione alla stessa. 8.La seconda e la quarta censura - che possono essere scrutinate congiuntamente in considerazione della loro intima connessione- meritano accoglimento, assorbiti gli altri motivi. Infatti, sebbene l’avviso contenga l’indicazione del nuovo classamento e della nuova rendita catastale, in realtà l’unico dato formalmente modificato riguarda la rendita catastale conseguente ad una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni classati, di talchè, se versassimo in detta fattispecie, troverebbe applicazione il principio affermato dalla Regionale per cui, in caso di procedura DOCFA, l’avviso deve ritenersi sufficientemente motivato con la semplice indicazione dei dati oggettivi, allorquando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ente finanziario.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Sennonchè, nella sentenza impugnata si legge, a pagina 3, che Data pubblicazione 25/11/2021“l’avviso va confermato anche in ordine alla inclusione di macchinari non compresi nella Docfa nonché in ordine alla determinazione della vita utile e del valore dei medesimi”; con riferimento ai criteri di determinazione dei valori lo stesso giudicante evidenzia come la “la procedura seguita dall’[OSCURATO:PERSONA] e specificamente descritta in atto di appello ed in memoria sono fondate su dati rinvenienti nella contabilità della contribuente, da cui è inferibile il valore e la durata media dei macchinari”. Questa Corte ha reiteramente affermato (Cass.n. 12278/2021; Cass.n.3104/2021; Cass.n. 31809/18; 12777/18 ed altre) che: "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso". Nel caso di specie, è pacifico che la proposta Docfa della società [OSCURATO:SOCIETA]. non sia stata accolta dall'amministrazione finanziaria, non già all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile così come descritti dalla stessa proponente, bensì all'esito del mutamento - cioè della diversa considerazione - di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza immobiliare, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di rendita in cui si concreta il riclassamento. Sul punto specifico il giudice di appello ha dichiarato espressamente di aver recepito quanto già dedotto solo in sede di appello dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva chiarito che "la valorizzazione degli impianti inclusi nella Docfa e di quelli F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 individuati dall’[OSCURATO:PERSONA] era stata operata sulla scorta dei libri contabili della società Data pubblicazione 25/11/2021 da cui si ricaverebbe il valore dei macchinari e la loro durata”. E' dunque evidente - da un lato - come l'incidenza sulla rettifica della rendita del numero e del valore dei macchinari e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione; e - dall'altro - come il passaggio di rendita per effetto della maggiorazione del numero degli impianti comportasse non già una mera ed insignificante 'rettifica', come vorrebbe l’ufficio, ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale. Ne consegue che – con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento – la Regionale non ha correttamente applicato il relativo principio; ciò, in quanto se è vero che onere del contribuente offrire gli elementi probatori idonei a superare l’accertamento disposto dall’amministrazione, è altrettanto vero che è onere dell’ente finanziario motivare adeguatamente l’atto impositivo. Nella fattispecie, l’avviso si fonda sul richiamo alla circolare n. 6/2012 che invita gli uffici periferici ad adottare le dovute cautele nella valorizzazione degli impianti, laddove per vita utile si considera il valore residuo del bene al termine della sua vita utile; la vetustà tiene conto del decadimento materiale del bene in relazione all’età, mentre l’obsolescenza tiene conto del fatto che alcune parti di essi o l’insieme si deprezzano per invecchiamento tipologico, tecnologico e funzionale, non risultando più idonei ad assolvere al loro originario impiego in condizioni di mercato. In altri termini, il richiamo alla circolare prefata non consente di ritenere che l’Agenzia abbia assolto all’onere di motivazione in ordine alla valorizzazione applicata al caso di specie, poiché la circolare contiene criteri generici sui concetti di vita utile e obsolescenza o deprezzamento e l’ente finanziario ha trascurato di indicare, nell’atto impositivo, gli elementi intrinseci ed estrinseci sulla scorta dei quali è stata operata la determinazione della nuova rendita, il coefficiente di deprezzamento dei cespiti inclusi, la irremovibilità degli impianti, la vita utile dei beni.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10606/2018 Numero sezionale 5633/2021 Numero di raccolta generale 36758/2021 Il ricorso va pertanto accolto, con riferimento al secondo ed al quarto motivo, Data pubblicazione 25/11/2021 respinto il primo ed assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso dell’ente contribuente. Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuale, per compensare le spese del giudizio di merito. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio gravano sull’Agenzia delle entrate e vanno liquidate come da dispositivo. . P.Q.M. La Corte - Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; - Compensa le spese del giudizio di merito; - Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 20.10.2020, tenuta da remoto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 36758/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris