CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 1957
Cassazione n. 29540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia - con sentenza del 16/12/2021 pronunciata solo in merito agli interessi civili derivanti dal reato, essendo quest'ultimo nelle more prescritto - riformava la sentenza del Tribunale di Rovigo del 10/5/2011, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assolvendo l'imputato e revocando le statuizioni civili. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione ai soli fini civili, deducendo con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione derivante dal travisamento di risultati di prova, con riferimento alle testimonianze di accusa in relazione all'atto di disposizione patrimoniale della truffa. In particolare, osserva il difensore che la Corte territoriale ha travisato i risultati di prova forniti dalle dichiarazioni testimoniali di Marco e [OSCURATO:PERSONA], atteso che a detti testi la sentenza - a causa di un errore percettivo - attribuisce dichiarazioni mai rese e che non trovano riscontro nei verbali versati in atti: così, a [OSCURATO:PERSONA] si fa dire che il pagamento era avvenuto esclusivamente in assegni, mentre aveva dichiarato che una parte della somma era stata versata in contanti; a [OSCURATO:PERSONA] si fa dire di un pagamento «prevalentemente in contanti», laddove invece aveva riferito di una dazione effettuata prevalentemente con assegni; si oblitera il dato che entrambi parlarono di versamenti effettuati in più tranches, attribuendo tale dichiarazione solo a [OSCURATO:PERSONA], ricavandone un ulteriore inesistente elemento differenziale rispetto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, dunque, di un errore logico che ha ad oggetto il significante delle dichiarazioni testimoniali, cioè la loro veste formale, che porta la Corte territoriale ad utilizzare una prova inesistente per effetto di una erronea percezione di quanto racchiuso nell'atto istruttorio. Il vizio logico dedotto attiene, quindi, alle ragioni giustificative della ritenuta contraddittorietà ed inattendibilità della prova d'accusa, che ha determinato la decisione assolutoria, in riforma della condanna di primo grado; trattasi di patologia decisiva che inficia, disarticolandolo, l'apparto motivazionale della sentenza impugnata. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale con riferimento all'art.640 cod. pen. Lamenta il ricorrente che, esclusa la prova della dazione dell'anticipo in denaro, la Corte territoriale ha concluso per l'insussistenza del reato, senza considerare che la conclusione del contratto preliminare di acquisto - potendo essere utilizzata dal promittente venditore per manifestare a terzi prospettive di guadagno, ad esempio, per richiedere finanziamenti - corrisponde ad una utilità economica qualificabile come profitto, conseguendo il danno del mancato rogito. In altri termini, nel reato di truffa il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione favorevole, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico; correlativamente, il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve per forza apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. Del resto, nel reato di truffa il profitto ingiusto può essere realizzato dall'agente per il soddisfacimento di un bisogno di qualsiasi genere, non necessariamente di carattere economico. Anche in questo caso si è in presenza di violazione di legge che investe un elemento costitutivo del reato; il vizio è decisivo ed ha efficacia disarticolante dell'apparato motivazionale della sentenza, che si fonda esclusivamente su una negazione della dazione di denaro. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.: la sentenza parifica in maniera errata la condizione di socio (esercente di fatto attività gestoria) e quella di rappresentante legale, senza tener conto che l'art. 1398 cod. civ. sancisce l'invalidità del contratto stipulato dal falsus procurator, prevedendo il risarcimento del danno in favore del terzo contraente che senza colpa ha confidato nella validità del contratto e che l'art. 2475-bis cod. civ. attribuisce la rappresentanza della società a responsabilità limitata agli amministratori e non ai soci. In altri termini, ritiene la difesa che la condotta del Faccioli - che ha stipulato il contratto preliminare in qualità di legale rappresentante della S.E.I. S.r.I., pur essendo solo socio di minoranza - integri gli artifizi o i raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen., per la configurabilità della truffa, non potendo l'imputato rappresentare la società, né vincolarla contrattualmente. Del resto, in sede arbitrale, nel procedimento attivato dall'odierna ricorrente in seguito all'inadempimento del contratto preliminare, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa proprio eccependo il difetto di legittimazione del Faccioli, che aveva sottoscritto il contratto in qualità di rappresentante, senza esserlo. Orbene, la sentenza non si confronta con tale dato di fatto, ben valorizzato invece dal giudice di primo grado ed evidenziato nella memoria della parte civile depositata in appello. La mancanza di motivazione è radicale ed investe una questione decisiva nella riforma della sentenza di condanna, vale a dire l'esclusione della sussistenza degli artifici o raggiri e la conseguente esclusione dell'induzione in errore. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., perché risulta del tutto omessa la motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'esame testimoniale di Marco e [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie la Corte territoriale non era obbligata a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma avrebbe dovuto fornire in motivazione una puntuale ed adeguata giustificazione. Peraltro, un siffatto obbligo era reso ancor più pregnante dalla circostanza che i due testi erano stati escussi oltre dodici anni prima. Né è rinvenibile una motivazione implicita della mancata rinnovazione delle testimonianze nelle giustificazioni espresse a sostegno della diversa valutazione della prova testimoniale d'accusa, posto che la sentenza ha addirittura travisato le dichiarazioni rese dai due testi. 2.4 Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 2700 e 2735 cod. civ. La sentenza, invero, esclude che la clausola n. 5 del contratto e la successiva lettera datata 7/9/2006, che la richiama, siano qualificabili come quietanza o come atto fidefacente, non avendone i requisiti prescritti dal codice civile. La sentenza impugnata, dunque, applica erroneamente le disposizioni civili che regolano i casi di prova documentale legale direttamente nel processo penale. Ritiene, invece, la società ricorrente che possono assumere caratteri di prova documentale anche documenti non aventi le caratteristiche formali degli atti a fede privilegiata o della quietanza tipica, ma sottoscritti e non disconosciuti dalla parte controinteressata, essendo detti atti in assistiti da una presunzione semplice di credibilità. 2.5 In data 31/3/2023 è pervenuta memoria di replica e conclusioni della società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono. 1.1 Il primo motivo è destituito di fondamento, in quanto il travisamento probatorio - consistente nel caso oggetto di scrutinio nell'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo significante (c.d. travisamento delle risultanze probatorie) -, per potere avere rilevanza, presuppone che il dato probatorio travisato abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. In altri termini, in tanto il travisamento del significante può integrare il vizio motivazionale, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato dalla sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, di modo che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Quanto al termine di comparazione alla stregua del quale il giudice di legittimità deve operare lo scrutinio circa la decisività del dato travisato, esso deve essere individuato nel testo della motivazione della decisione impugnata: è, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il peso della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Tanto premesso, rileva il Collegio che il travisamento probatorio denunciato non ha carattere decisivo nell'economia del percorso logico argomentativo della sentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha fondato l'inattendibilità delle dichiarazioni di Marco e [OSCURATO:PERSONA], non tanto sul loro contrasto, erroneamente ritenuto (le dichiarazioni dei due testi, pur non sovrapponibili, sono tra loro compatibili), quanto sulla mancanza di elementi esterni di conferma, ritenuti necessari nel caso di specie. Ed invero, hanno evidenziato i giudici di appello che le dichiarazioni accusatorie provengono da soggetti coinvolti nelle attività della [OSCURATO:PERSONA], che si è costituita parte civile, con la conseguenza che necessitano di un vaglio più rigoroso rispetto a quello meno pregnante cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, in posizione di terzietà rispetto alle parti in causa. Ciò specie a fronte della mancanza di un adeguato riscontro documentale alle assertive dichiarazioni relative alla consegna di una cospicua somma di denaro, pari a novantanovemila euro, tenuto conto che l'imputato e la società di cui era socio nel giudizio di primo grado avevano negato di aver ricevuto siffatta somma di denaro. In altri termini, il nucleo fondante della motivazione della sentenza impugnata è costituito dalla inattendibilità dei testi in discorso, portatori di uno specifico interesse alla condanna dell'imputato, essendosi costituita parte civile la [OSCURATO:PERSONA], alle cui attività partecipano, di talché Corte territoriale ha ritenuto necessario il riscontro documentale alle dichiarazioni con cui i testi hanno riferito della consegna della somma di denaro, specie tenuto conto dell'entità della stessa. 1.2 Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, che per un corretto ordine logico deve essere trattato dopo il primo. Ed invero, la motivazione della sentenza censurata è immune da vizi, atteso che - dopo aver premesso che dagli atti non emerge la prova certa della dazione della cospicua somma di denaro in discorso, atteso che manca un riscontro documentale alle dichiarazioni dei testimoni - evidenzia l'inadeguatezza a tal fine della clausola n. 5 del contratto preliminare e della missiva del 7/9/2006 che la richiama. In particolare, ritiene che - in mancanza dei requisiti previsti dal codice civile, che attribuiscano il carattere di fede privilegiata a determinati atti e che, dunque, in modo inequivoco dimostrino il pagamento effettuato - si tratti di elementi indiziari, che tuttavia non sono idonei a fornire la prova certa dell'avvenuta consegna del denaro. Dunque, la motivazione è logica, congrua e esaustiva, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità. 1.3 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al terzo motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata non equipara la condizione di socio (esercente di fatto attività gestoria) a quella di rappresentante legale della società, ma evidenzia l'assenza della prova certa che l'imputato abbia posto in essere gli artifici o i raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen. per la configurabilità del reato. Ed invero, esordisce sul punto evidenziando come siano sempre e solo i testi Marco e [OSCURATO:PERSONA] a dedurre la falsa prospettazione del potere di disporre manifestata dal Faccioli, le cui dichiarazioni non trovano i riscontri in atti, necessari per le ragioni sopra esposte; rileva poi come molteplici altri elementi - tutti puntualmente indicati alle pagine 10 e 11 - «confortino l'ipotesi che l'imputato svolgesse di fatto attività nell'interesse della società, seppur nella sua qualità di socio», circostanza questa che non consente di ritenere provata con certezza la sussistenza degli artifici o raggiri. Dunque, anche sul punto la motivazione risulta congrua ed esaustiva, quindi non censurabile in questa sede. 1.4 Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. 1.5 Manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo, atteso che alcun obbligo di motivazione è previsto per il giudice di appello che, ribaltando una sentenza di condanna di primo grado, non rinnovi l'istruzione dibattimentale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di precisare che «il giudice non è affatto obbligato, ... [nell'ipotesi in cui sia impugnata una sentenza di condanna], a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma può riformare in senso assolutorio la decisione impugnata senza procedere ad una nuova assunzione delle dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di condanna concluso in primo grado, purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuto» (Sezioni Unite, n. 14800 del 21/12/17, Troise, Rv. 272430 - 01; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, Ligresti, Rv. 278389 - 02). In altri termini, la motivazione stringente è necessaria in relazione alla esplicazione delle ragioni per cui il giudice dell'impugnazione sia pervenuto a conclusioni difformi rispetto al giudice di primo grado, non anche ai motivi per cui abbia ritenuto di non dover disporre la rinnovazione del dibattimento. 1.6 L'esito del ricorso comporta la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 61