CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9762/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] & Factoring - Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Unita' n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 25/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n.150/2017, depositata in data 25/1/2017, - in controversia concernente impugnazione per nullità, ex art.829, comma 1, n. 11 c.p.c., proposta dalla MPS Leasing e [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, del lodo non definitivo emesso in data 9/9/2015 (corretto con ordinanza del novembre 2015), con il quale la suddetta banca era stata condannata a pagare alla società Bagnolo la somma di C 632.978,42, oltre interessi (stante la ritenuta eccessività della clausola penale), e del lodo definitivo, emesso il 26/11/2015, con il quale era stata respinta domanda di accertamento del credito opposto dalla Bagnolo in compensazione, per lavori eseguiti sull'immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria del 10/11/2006 (secondo ricorso MPS) o 10/11/2007 (secondo ricorso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] srl), - ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dei due lodi arbitrali.In particolare, i giudici d'appello, respinto il gravame principale di MPS, assorbito il motivo di gravame incidentale, espressamente condizionato, hanno sostenuto che il vizio dedotto, nell'appello principale, sottintendeva, in realtà, una contestazione nel merito della motivazione dell'arbitro, in quanto l'asserita contraddittorietà della motivazione non era tale da non rendere comprensibili le ragioni della decisione e da integrare una motivazione assolutamente non riconducibile al modello funzionale; invero, dal tenore del lodo non definitivo, si evinceva che il dispositivo concerneva un credito della conduttrice da restituzione di parte dei canoni pagati, a seguito dell'applicazione alla penale contrattuale dei criteri propri del leasing traslativo e dell'art.1526 c.c. e neppure vi era contrasto tra il dispositivo della prima decisione non definitiva e la motivazione della seconda decisione definitiva. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 15/2/2017, Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e Factoring - Banca per i servizi finanziari alle imprese spa propone ricorso per cassazione, notificato il 13/4/2017, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 17- 19/5/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.829, comma 1, n. 11, 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia su rilevanti motivi di gravame in punto di illegittimità dei lodi arbitrali impugnati per contraddittorietà sotto molteplici profili (in ordine sia all'insussistenza di un danno economico per la concedente il leasing, malgrado il bene fosse stato ricollocato a terzi ma con una minusvalenza di C 500.000,00 circa, tanto che, nel lodo definitivo, si era dovuto precisare che l'insussistenza di un danno in capo a MPS era dovuta non a sole valutazioni economiche ma a valutazioni diverse espresse dalla stessa MPS in un dato documento, nonché si era riconosciuto che, in astratto, spettava alla concedente un risarcimento del danno tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse regolarmente adempiuto; sia alla valutazione della clausola penale); con il secondo motivo, si denuncia poi l'omesso esame, ex art.360 n.5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dalla violazione o falsa applicazione dell'art.829, comma 1, n. 11 c.p.c., in relazione alle eccezioni sollevate dall'appellante MPS. 2. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. In generale, occorre ribadire che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 2985/2018). Il vizio dedotto con i motivi di appello era, nella specie, un vizio, come si evince dalla sentenza impugnata, ex art.829 n. 11 c.p.c., per carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione dei lodo arbitrale, nel testo novellato (d.lgs. 40/2006, essendo stato il contratto di leasing, con relativa clausola compromissoria, stipulato successivamente). Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati erro res in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 cod. proc. civ., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al d.lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40/2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo art.829 n. 11 c.p.c., tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.3768/2006; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016); 3) di recente, questa Corte ha ulteriormente ribadito che la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, non trovando tale principio smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art.829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri (Cass. 291/2021). Ora, la Corte distrettuale, in applicazione coerente dei principi espressi da questa Corte, ha esaminato le doglianze avanzate con il gravame, con le quali era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, escludendone la ricorrenza all'esito di un richiamo, pur sintetico, alle argomentazioni svolte dagli arbitri. Il lodo arbitrale non poteva ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione e quindi mancanza assoluta della motivazione, avendo il collegio arbitrale ritenuto, quanto al lodo non definitivo, che il dispositivo concerneva, vagliati i rispettivi debiti e crediti delle due parti, un credito della conduttrice da restituzione di parte dei canoni pagati, a seguito dell'applicazione alla penale contrattuale dei criteri propri del leasing traslativo e dell'art.1526 c.c., e neppure vi era contrasto tra il dispositivo del lodo non definitivo e la motivazione della decisione arbitrale definitiva; l'appello, ad avviso della Corte, consisteva dunque in mere doglianze in diritto e di merito, inammissibili, ex art.829, comma 3 0 c.p.c.. La ricorrente, invece, estrapola porzioni delle motivazioni dei due lodi, quello non definitivo e quello definitivo, al fine di sostenere profili di contraddittorietà negli stessi.Stante, in effetti, la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all'art.829 n. 11 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. 40/2006, se una motivazione del lodo c'è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità un'impugnazione a critica ristretta. La ricorrente deduce un vizio di omessa pronuncia sui motivi di gravame, che non ricorre, avendoli la Corte di merito esaminati, ovvero un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., che risulta pertanto inammissibile (Cass. SU 8053/2014). 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 10.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis