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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11070/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori e alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.

I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre, sono manifestamente infondati, in quanto si lamenta difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento al tema della non abitualità della condotta, essendo emerso che essa si è ripetuta e protratta nel tempo.

4. Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non emergendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori e alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre, sono manifestamente infondati, in quanto si lamenta difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento al tema della non abitualità della condotta, essendo emerso che essa si è ripetuta e protratta nel tempo. 4. Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non emergendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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