Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 18531/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24898/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 3, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5012/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato in data 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e, nel resto, per il rigetto del ricorso, o, in subordine, per il rigetto integrale del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] A seguito di verifica ispettiva svolta nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] del Patrimonio (SGR) dal 22/11/2016 al 5/7/2017, la [OSCURATO:PERSONA] inflisse alla predetta società la sanzione amministrativa pecuniaria di € 515.000,00, avendo addebitato alla medesima di essersi dotata di un processo decisionale di investimento inidoneo e inefficace, influenzato inoltre da soggetti privi di ruolo aziendale; di avere omesso di adottare misure idonee a garantire la corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse; di avere omesso di adottare misure efficaci per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari; di non essersi dotata di procedure e presidi volti a garantire il corretto svolgimento della verifica di adeguatezza connessa alla prestazione del servizio di consulenza e gestione individuale del portafogli; per non avere adottato procedure idonee per la sollecita trattazione dei reclami.

Avverso la delibera la sanzionata, oramai in liquidazione, ha adito la Corte d’appello di Milano lamentando la violazione dei criteri legali nella determinazione della misura della sanzione, che non avrebbe tenuto conto del grado di responsabilità della sanzionata, né della capacità finanziaria della stessa.

La Corte di Milano rigettò l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre avverso la sentenza della Corte di Milano sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa ([OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 194bis TUF.

In sintesi, la ricorrente assume che la Corte locale, siccome la [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento impugnato, non aveva applicato i criteri di cui all’art. 194bis TUF, con la conseguenza che la misura della sanzione, sproporzionata per eccesso avrebbe procurato l’illiquidità della società in liquidazione, pregiudicando il piano di risarcimento predisposto in favore dei terzi danneggiati.

In particolare, non si era tenuto conto del grado di responsabilità della sanzionata, della sua capacità finanziaria, dei pregiudizi dalla stessa arrecati, della responsabile cooperazione con le autorità ispettiva, delle precedenti violazioni, delle misure adottate dalla sanzionata, che era stato posta in liquidazione proprio al fine di riparare il danno procurato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sub specie di mancanza di motivazione, resa nella forma della mera apparenza.

3. entrambi i motivi, tra trattarsi unitariamente, in quanto correlati, sono infondati.

La Corte di merito ha reso motivazione in ordine alla scelta dell’entità della sanzione.

In particolare il Giudice d’appello ha condiviso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], he aveva parametrato la sanzione alla situazione di bilancio della sanzionata, tanto da avere essa quantificata in 1/10 del massimo edittale.

Non poteva assumere rilievo la circostanza che i danni subiti da Sofia fossero dipesi dalla condotta di persone fisiche, poiché, trattandosi di propri esponenti, era chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 31, co. 3, TUF, in via solidale.

Infine, non assumeva rilievola circostanza che la società fosse stata posta in liquidazione, ai fini della riduzione della sanzione, non essendo stato allegato alcun potenziale danno, essendosi l’appellante limitata a paventare un ipotetico rischio d’illiquidità, senza null’altro aggiungere in merito all’eventuale rischio per i creditori intervenienti nella procedura o, più in generale, per i risparmiatori.

A ben vedere, peraltro, tale procedura concorsuale risulta quanto mai idonea ad assicurare una corretta gestione amministrativa della crisi dell’impresa, nell’ottica di tutela dei risparmiatori e dei sottoscrittori dei fondi di risparmio .

Trattasi, all’evidenza di esaustiva giustificazione motivazionale di esclusiva competenza del giudice del merito, in questa sede incensurabile, che ben soddisfa il cd. minimo costituzionale (S.U. n. 8053 del 07/04/2014).

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 26 aprile 2023 nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24898/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5012/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato in data 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e, nel resto, per il rigetto del ricorso, o, in subordine, per il rigetto integrale del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] A seguito di verifica ispettiva svolta nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] del Patrimonio (SGR) dal 22/11/2016 al 5/7/2017, la [OSCURATO:PERSONA] inflisse alla predetta società la sanzione amministrativa pecuniaria di € 515.000,00, avendo addebitato alla medesima di essersi dotata di un processo decisionale di investimento inidoneo e inefficace, influenzato inoltre da soggetti privi di ruolo aziendale; di avere omesso di adottare misure idonee a garantire la corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse; di avere omesso di adottare misure efficaci per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari; di non essersi dotata di procedure e presidi volti a garantire il corretto svolgimento della verifica di adeguatezza connessa alla prestazione del servizio di consulenza e gestione individuale del portafogli; per non avere adottato procedure idonee per la sollecita trattazione dei reclami. Avverso la delibera la sanzionata, oramai in liquidazione, ha adito la Corte d’appello di Milano lamentando la violazione dei criteri legali nella determinazione della misura della sanzione, che non avrebbe tenuto conto del grado di responsabilità della sanzionata, né della capacità finanziaria della stessa. La Corte di Milano rigettò l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre avverso la sentenza della Corte di Milano sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa ([OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memorie e il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 194bis TUF. In sintesi, la ricorrente assume che la Corte locale, siccome la [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento impugnato, non aveva applicato i criteri di cui all’art. 194bis TUF, con la conseguenza che la misura della sanzione, sproporzionata per eccesso avrebbe procurato l’illiquidità della società in liquidazione, pregiudicando il piano di risarcimento predisposto in favore dei terzi danneggiati. In particolare, non si era tenuto conto del grado di responsabilità della sanzionata, della sua capacità finanziaria, dei pregiudizi dalla stessa arrecati, della responsabile cooperazione con le autorità ispettiva, delle precedenti violazioni, delle misure adottate dalla sanzionata, che era stato posta in liquidazione proprio al fine di riparare il danno procurato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sub specie di mancanza di motivazione, resa nella forma della mera apparenza. 3. entrambi i motivi, tra trattarsi unitariamente, in quanto correlati, sono infondati. La Corte di merito ha reso motivazione in ordine alla scelta dell’entità della sanzione. In particolare il Giudice d’appello ha condiviso la decisione della [OSCURATO:PERSONA], he aveva parametrato la sanzione alla situazione di bilancio della sanzionata, tanto da avere essa quantificata in 1/10 del massimo edittale. Non poteva assumere rilievo la circostanza che i danni subiti da Sofia fossero dipesi dalla condotta di persone fisiche, poiché, trattandosi di propri esponenti, era chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 31, co. 3, TUF, in via solidale. Infine, non assumeva rilievola circostanza che la società fosse stata posta in liquidazione, ai fini della riduzione della sanzione, non essendo stato allegato alcun potenziale danno, essendosi l’appellante limitata a paventare un ipotetico rischio d’illiquidità, senza null’altro aggiungere in merito all’eventuale rischio per i creditori intervenienti nella procedura o, più in generale, per i risparmiatori. A ben vedere, peraltro, tale procedura concorsuale risulta quanto mai idonea ad assicurare una corretta gestione amministrativa della crisi dell’impresa, nell’ottica di tutela dei risparmiatori e dei sottoscrittori dei fondi di risparmio . Trattasi, all’evidenza di esaustiva giustificazione motivazionale di esclusiva competenza del giudice del merito, in questa sede incensurabile, che ben soddisfa il cd. minimo costituzionale (S.U. n. 8053 del 07/04/2014). Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 26 aprile 2023 nell
Sentenza Cassazione n. 18531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris