CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 25898/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3812/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2261/2023 depositata il 16/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] al T ribunale di Rovigo, per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, esercitata su un fondo di Ceregnano, appartenente alla convenuta. Costituita la convenut a , all’esito del l’istruttoria l'adito giudice accoglieva la domanda. Proponeva appello lasoccombente ed appello incidentale i Marchetto e la Olivo . Con sentenza n. 2261del 16 novembre 20 23 , la C orte d'appello di Venezia ha rigettatoentrambi i gravam i. La Corte distrettuale ha osservato che, nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni ’80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio erano stati confermati dai testi escussi. Ha escluso , altresì, la sussistenza della tolleranza, invocata dall’appellante, considerata la lunghissima durata del transito (dal 1964) “e comunque non risultando dagli atti circostanze o altre emergenze idonee a fornire tale prova”. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tremotivi. Hanno proposto tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’impugnata sentenza, a suo dire,non avrebbe fatto buon governo e corretta applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo all’apparenza e all’utilitas della pretesa servitù di passaggio, ed in particolare avrebbe completamente omesso l’indagine sull’esistenza di quel quid pluris rispetto alla semplice pres enza del tracciato, volto a riscontrare l’univoca destinazione del tracciato medesimo all’esercizio della pretesa servitù. 2. Con il secondo subordinato mezzo, la Vignaga si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2651 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato l’area di sedime ed i mappali di proprietà della stessa Vignaga interessati dalla pretesa servitù di passaggio, anche ai fini della necessaria corrispondenza tra i mappali interessati e quelli oggetto della trascrizione della sentenza costitutiva del diritto. 3. Il terzo motivo, sempre in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che il riconoscimento dell’indennità di asservimento prevista dall’art. 1032 c.c. sia precluso in assenza di domanda giudiziale da proporre nel corso del primo grado di giudizio. 4. Il primo motivo è fondato ed assorbelogicamente i rimanenti . Secondo il costante orientamento di questa Corte, il requisito dell'apparenza dellaservitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di unaservitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio dellaservitù (tra le varie, Sez. 2, n. 6665 del 13 marzo 2024; Sez. 2, n. 29555 del 25 ottobre 2023; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021; Cass. n. 7004/2017). Nel caso in esame, la Corte d’appello si è limitata ad affermare: “Nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni 80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio sono stati confermati dai testi escussi. Conseguentemente, le circostanze menzionate dall’appellante principale, ma successive alla maturata usucapione sono irrilevanti”. Come è evidente, la sentenza impugnata ha soltanto considerato il tracciato naturalistico di un percorso, ma non ha accertato che quel percorso fosse obiettivamente e specificamente destinato all’ esercizio di una servitù , così da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e da rendere manifesto che non si tratta sse di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, atteso il carattere discontinuo della medesima servitù. Così motivando , la Corte di merito si è discostata dall’orientamento di questa Corte sulla apparenza della servitù e pertanto la sentenza impugnata va cassata per nuovo esame. Accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legi