CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 1971
Cassazione n. 39539/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1971 avverso la sentenza dell'11/06/2021 della Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 14 luglio 2017 dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. commesso in Pescara in data 2 maggio 2014. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mascio, difensore del D'Angelo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo quale unico motivo la violazione dell'art. 601, comma 3, cod, proc. pen. per inosservanza del termine a comparire di venti giorni liberi per la citazione nel giudizio di appello. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 12 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria del 14 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 601, comma 3, cod, proc. pen. per inosservanza del termine di comparizione previsto per la citazione nel giudizio di appello. La Corte d'appello infatti aveva emesso in data 18 maggio 2021 il decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. per l'udienza di trattazione dell'Il giugno 2021, che era stato notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all'imputato presso il proprio difensore, a mezzo posta certificata, in data 24 maggio 2021. Il termine a comparire accordato era, pertanto, stato inferiore ai venti giorni liberi prescritti dal codice di rito. 3. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Come dimostrato dall'esame degli atti di causa, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non ha rispettato il termine di legge. La tardività della notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente dedotta dal difensore dell'imputato in sede di conclusioni scritte e la Corte di appello nulla ha motivato sul punto, senza, che peraltro siano intervenute sanatorie di tale nullità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (ex plurimis: Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 39221 del 30/6/2015, Pop e altro, Rv. 264721). A tale nullità consegue la regressione del processo "allo stato o al grado in cui è stato disposto l'atto nullo", secondo quanto dispone l'art. 185, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso il 28/10/2021. Il C