CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 41297/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè si fonda su motivi manifestamente inconferenti ( quello diretto a contrastare la motivazione spesa sulla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen., estranea a censure prospettabili in questa sede perché puntualmente ancorata alla abitualità ostativa attestata dai due precedenti specifici per evasione), aspecifici ( quello legato alla ritenuta recidiva, privo di un confronto critico specifico e diretto con la relativa argomentazione) nonchè in radice non consentiti ( quello inerente la rivendicata prevalenza delle generiche, inammissibilmente addotto solo in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ter ò [OSCURATO:PERSONA] olo cAnc"