CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 03778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14722/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 5635/2020 depositata il09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia, con ordinanza depositata il 9/5/22 (oggetto di correzione di errore materiale con successiva ordinanza del 7/6/22) – pronunciando su triplice domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’Europa-Democrazia in Europa (già [OSCURATO:PERSONA] -I Riformatori per l’Ulivo, costituita originariamente come associazione di fatto) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile, in persona del suo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, quale titolare dei poteri di amministrazione dell’associazione «[OSCURATO:PERSONA] civile», e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quali titolari dei poteri di amministrazione dell’associazione «Italia dei Valori», al fine di: a) sentirli condannare al pagamento/restituzione di «1.050.000,00», quale parte del contributo elettorale, destinato, dalla Camera dei Deputati, per le Elezioni del [OSCURATO:PERSONA] del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA], a suo tempo, a «[OSCURATO:PERSONA]Occhetto» (costituita da «[OSCURATO:PERSONA]I Riformatori per l’Ulivo», e da «Italia dei Valori»), e quindi per la metà a «[OSCURATO:PERSONA]I Riformatori per l’Ulivo», oggi «Alternativa per l’Europa», illecitamente appreso dall’associazione «Italia dei Valori» e da quest’ultima conferito a «[OSCURATO:PERSONA] civile»; b) condannare i soli convenuti Ingroia e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti a false e diffamatorie accuse; c) sentire accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto di interessi, rispetto ad Alternativa per l’Europa, e difetto di ius postulandi - ha dichiarato, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] civile e con la chiamata in causa dell’associazione Italia dei Valori, l’incompetenza del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Roma, con termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente e condanna della ricorrente alle spese di lite . In particolare, il Tribunale di Perugia ha ritenuto che: I) sulle domande sub B) e C), la competenza non spettasse al Tribunale di Perugia, con riguardo ai concorrenti criteri di cui all’art.18 c.p.c. (foro generale persone fisiche, essendo il convenuto Ingroia residente in Roma e il convenuto [OSCURATO:PERSONA] in Bergamo), all’art.20 c.p.c. (foro per diritti di obbligazione), in relazione al luogo dove l’obbligazione è sorta, essendo state presentate le denunce in Roma ed essendo stati gli illeciti ivi commessi, ovvero dove la stessa obbligazione deve essere eseguita, cioè il domicilio in Roma o Bergamo dei debitori Ingroia e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di obbligazioni di valore illiquide; II) la competenza sulle suddette domande poteva radicarsi in Perugia, in forza dell’art. 104 c.p.c., solo allorché fosse sussistente (e ciò non è) la competenza del foro di Perugia per la domanda sub A), proposta nei confronti degli stessi convenuti, unitamente ad altri soggetti; III) invero, la suddetta domanda non poteva qualificarsi come ripetizione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in difetto di allegazione di un pagamento da parte di un solvens (avendo la ricorrente affermato invece che il contributo per le elezioni del 2004 le erano dovuti o erano dovuti al suo dante causa), o come revocatoria, ex art.2901 c.c., in difetto di domanda di inefficacia di un atto, al fine della ricostituzione della garanzia del debitore, e si doveva qualificare invece come domanda risarcitoria, avendo la ricorrente lamentato che soggetti colludenti con l’associazione o il partito Italia dei Valori (contro la quale associazione ella aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2015) avevano reso più difficoltoso il recupero del denaro conseguente all’esercizio di diritti politici, «grazie al fatto che Italia dei Valori aveva potuto destinare ad altri quel denaro, spogliandosi delle proprie risorse», in violazione di norme imperative (e peraltro la stessa ricorrente aveva qualificato la propria domanda anche come risarcitoria); IV) in relazione a tale domanda sub A) non ricorreva la competenza invocata sia ex art.18 c.p.c. sia ex art. 20 c.p.c., foro del luogo dove è sorta l’obbligazione, ovvero del luogo in cui l’obbligazio ne deve essere eseguita, a quest’ultimo riguardo (essendovi contestazione tra le parti), rilevando che l’obbligazione era illiquida (e quindi da eseguirsi nel domicilio del debitore) perché il decreto ingiuntivo del 2015 (con il quale era stato ingiunto a Italia dei Valori un credito di «€ 2.694.001,60», come da correzione di errore materiale) non operava come titolo giudiziario efficace tra le parti in causa, essendo stato ottenuto nei confronti di soggetto (Italia dei Valori) diverso da quello di cui si chiede nel presente giudizio la condanna. Avverso la suddetta pronuncia Alternativa per l’Europa-Democrazia in Europa propone ricorso per regolamento di competenza, notificato in data 7/6-8/6/22, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso), di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con memorie) e di [OSCURATO:PERSONA], e Italia dei Valori (che non svolgono difese). La ricorrente chiede, in ipotesi, la rinnovazione della notifica ad Italia dei Valori (alla società ed al movimento politico), in quanto notificata presso lo studio di altro difensore della suddetta parte (costituto in altri giudizi, non in quello che qui interessa). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. La part e ricorrente e le parti resistenti [OSCURATO:PERSONA] - Mazzoleni e Ingroia hanno depositato memorie scritte, con documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione degli artt. 42 e ss., 10, comma 1, 104, 38 e 20 c.p.c., lamentando che la domanda era stata introdotta sulla base del decreto ingiuntivo n. 2143/2015, ottenuto nei confronti di Italia dei Valori;che la lesione dei diritti politici al cui esercizio era destinato il denaro costituisce pregiudizio permanente, anche a seguito dello spostamento della sede legale in Perugia; che non è stato valorizzato il disposto dell’art.104 c.p.c. 2.Sulla questione del termine per rinnovo della notifica del ricorso a Italia dei Valori, deve osservarsi che detta parte è stata evocata nel giudizio solo perché il Tribunale in limine litisaveva rilevato che la pretesa azionata in ricorso era stata oggetto di un’ingiunzione di pagamento rivolta a Italia dei Valori; tuttavia, lo stesso Tribunale, nell’ordinanza qui impugnata, ha escluso poi che la domanda, qualificata risarcitoria, fosse stata avanzata anche nei confronti di Italia dei Valori, soggetto nei cui riguardi avevano avanzato domanda, subordinata, di manleva i resistenti [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Ingroia, dichiarata assorbita dal Tribunale. In ogni caso, non sussiste litisconsorzio necessario tra i soggetti convenuti quali meri co-obbligati in solido. 3.Sempre in via preliminare, risultano inammissibili le allegazioni e produzioni documentali effettuate dalla ricorrente (in merito, in particolare, a vicende relative all’on. Veltri e alle sue dimissioni, alla pronuncia di estinzione della Corte d’appello di Perugia del novembre 2022 «emessa in assoluta carenza di contraddittorio» con il Pubblico Ministero, all’intervento spiegato, nell’agosto 2022, dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Perugia, in relazione all’asserito rilievo dell’interesse pubblico statuale correlato alla natura dei contributi elettorali oggetto della pretesa risarcitoria o di ripetizione, in sede di appello avverso ordinanza Tribunale Perugia sui capi decisori concernenti le spese, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa dalla stessa Corte territoriale, etc…) e dal resistente [OSCURATO:PERSONA] (in merito alle vicende riguardanti il decreto ingiuntivo n. 2143/2015, revocato dal Tribunale con successivo appello, il cui procedimento è stato poi dichiarato estinto dalla Corte d’appello di Perugia per rinuncia agli atti del giudizio). Invero, come già chiarito da questo giudice di legittimità, «il divieto di deposito nel giudizio di cassazione di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza pure quando siano relativi a circostanze sopravvenute» (Cass. 21014/2004; Cass.75/1999). 4. In punto di legittimazione e di validità della procura speciale (giusta eccezione sollevata dai resistenti costituiti [OSCURATO:PERSONA] e Mazzoleni) e della questione della legittimazione ad agire del rappresentante legale p.t. Prof.[OSCURATO:PERSONA] – nuovo amministratore - dell’associazione politica Alternativa per l’Europa, si osserva che il Tribunale di Perugia, nel giudizio che ha dato luogo all’ordinanza impugnata con il presente regolamento necessario di competenza, ha ritenuta legittimata l’associazione suddetta, come rappresentata da Elio-[OSCURATO:PERSONA], e inammissibile l’eccezione sollevata dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Mazzoleni. Il presente regolamento necessario di competenza è stato invece promosso dalla ricorrente, in persona del rappresentante legale Prof. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l’eccezione, sollevata con la memoria difensiva ex at.47 c.p.c., non è suffragata da prova. La ricorrente ha allegato (e in memoria si è ribadita la sua piena legittimazione ad agire) che il prof. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate attuale dell’associazione politica e conferente la procura alle liti, agisce in forza di verbale di assemblea per atto pubblico [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2018 e della nomina ricevuta in data 11/5/2022, con verbale del Consiglio di amministrazione della formazione politica ricorrente. I resistenti si sono limitati a dedurre la nullità della nomina del [OSCURATO:PERSONA], al posto del co-fondatore, rappresentante e amministratore dell’associazione [OSCURATO:PERSONA]. 5. Tanto premesso, il ricorso per regolamento necessario è infondato, considerato che tutte le circostanze evidenziate sono state compiutamente prese in esame nell’ordinanza impugnata e che il ricorso non si confronta, come anche rilevato dalla Procura Generale, con tutte le argomentazioni espresse dal giudice di Perugia: a) il Tribunale ha osservato anzitutto che la vicenda del decreto ingiuntivo del 2015 (decreto, peraltro, come si evince dagli atti, che non è passato in giudicato, essendo stato revocato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con pendenza di impugnazione della Alternativa per l’Europa avverso la decisione di primo grado) restava sullo sfondo, in quanto oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio non era la somma oggetto dell’ingiunzione ottenuta nei confronti di Italia dei Valori (soggetto nei cui confronti non era stata avanzata la domanda di condanna), ma il risarcimento del danno cagionato asseritamente dai convenuti, per avere gli stessi collaborato nella dispersione del denaro, così rendendone più difficile il recupero; b) il luogo in cui si era verificata la lesione dei diritti politici, cui era destinato il denaro, presso la sede legale in Perugia dell’associazione ricorrente, non rilevava, ai fini dell’operatività dell’art.20 c.p.c., né come forum commissi delicti (essendo stati gli illeciti posti in essere fuori Perugia, e precisamente in Roma) né come luogo dove deve essere eseguita l’obbligazione («unico criterio che deve essere indagato, perché oggetto di contestazioni»), atteso che, trattandosi di obbligazione risarcitoria illiquida rilevava non il domicilio del creditore ma quello del debitore; c) il disposto dell’art.104 c.p.c. è stato poi esaminato dal Tribunale, alla luce di quanto chiarito da questa Corte secondo cui «L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre » (Cass. 11980/1998; Cass. 11525/2020), rilevandosi, tuttavia, che per le domande di risarcimento del danno patrimoniale e di accertamento, in relazione alle domande sub B) e C), la competenza del Tribunale di Perugia avrebbe potuto radicarsi solo se, riguardo alla domanda, cumulativamente proposta, sub A), di risarcimento del danno patrimoniale, potesse sussistere la competenza del foro di Perugia, il che era da escludere per le ragioni espresse. Di conseguenza, il provvedimento impugnato ha escluso, in primis in relazione alla domanda sub A) (rilevante, anche ai fini di cui all’art.104 c.p.c., per la deroga della competenza in relazione alle domande cumulate sub B) e C), la competenza territoriale di Perugia, individuando quella di Roma, in riferimento non solo ai profili non contestati, per quanto osservato dal Tribunale, del foro generale del convenuto e del forum commissi delicti, ma anche al forum destinatae solutionis, unico oggetto di effettiva contestazione. Tale luogo è stato, in concreto, indicato nell'ordinanza impugnata, in Roma, quale luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione, atteso che, trattandosi di obbligazione risarcitoria illiquida, rileva non il domicilio del creditore ma quello del debitore, e tale accertamento risulta correttamente individuato al lume degli elementi acquisiti in giudizio e considerati al riguardo, la cui concludenza non risulta, peraltro, adeguatamente censurata. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Roma. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c., nell’introduzione del presente regolamento necessario di competenza; invero, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale, nella specie non all’evidenza sussistenti anche in considerazione della peculiarità dell’oggetto del contendere (risarcimento danni da illecito attinente a riparto di rimborsi elettorali tra associazioni politiche). In merito alla questione circa la debenza del contributo unificato, sollevata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Mazzoleni (in quanto tale contributosarebbe dovuto, trattandosi di procedimento contenzioso avente ad oggetto il recupero di rimborsi elettorali), va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020, secondo cui «L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario». In sostanza, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (Cass. 4731/21). P.Q.M. Rigetta il ricorso per regolamento necessariodi competenza. Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Roma avanti il quale la causa dovràessere riassunta. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Mazzoleni e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle due parti, in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà