CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17527/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acireale il 27/07/198 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati per i quali il medesimo ha riportato due condanne pronunciate dal medesimo Tribunale con sentenze in data 3 ottobre 2016 e 28 aprile 2017, determinando la pena complessiva in anni due, mesi quattro, e giorni venti di reclusione ed euro 866,66 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo, con l'unico motivo, la violazione degli artt. 649, comma 2, e 650 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che la questione del vincolo della continuazione fra le citate sentenze era già stata affrontata e risolta negativamente con il provvedimento pronunciato dal medesimo Tribunale di Catania in data 29 ottobre 2020, nel frattempo, divenuto definitivo e, in quanto tale, comunicato all'ufficio del pubblico ministero per la esecuzione. Un principio, quello del ne bis in idem, che - aggiunge il ricorrente - deve trovare applicazione anche nel processo di esecuzione, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34324/2020, 45556/2015, 29983/2013, 50005/2014, 25345/2014). 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. 2. Come si è rilevato nel ricorso della pubblica accusa, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento così da doversi applicare anche nella fase esecutiva e quindi alle ordinanze pronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal giudice dell'esecuzione (così Sez. 1, n, 45556 del 15/9/2015, Turchetti, Rv. 265234 e Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/1/2009, Linfeng, Rv. 242750).Se così è, deve rilevarsi come l'art. 649 del codice di rito preveda il divieto di un "secondo giudizio", rispetto ad un primo giudizio che sia già divenuto definitivo ("L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto", e "se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere"). Un principio che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (così la pronuncia delle Sezioni unite n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231800 e la successiva Sez. 4, n. 25640 del 21/5/2008, Marella, Rv. 240783). Nel caso in esame l'unica decisione divenuta già definitiva è quella non oggetto del presente ricorso, che deve pertanto considerarsi preclusiva alla definizione dello stesso, visto che ne comprende l'oggetto, la decisione sul vincolo della continuazione in relazione alle due sentenze pronunciate a carico del Musumeci. Così che l'applicazione del divieto di un secondo giudizio (deducibile anche per la prima volta davanti a questa Corte posto che non comporta la necessità di alcun accertamento di fatto, essendo incontestata dalle parti l'identità del fatto giudicato: Sez. 2, n. 21462 del 20/3/2019, Manco, Rv. 276532) non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa. 3. Una conclusione, quella appena raggiunta, che non trova smentita nell' art.669 cod. proc. pen. — in cui si dispone che "se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre" ed anch'esso espressione di un principio più generale, così da doversi applicare anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione, nei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 5, n. 18318 del 4/4/2019, Rv. 275917; Sez. 1, n. 26031 del 5/7/2005, Celli, Rv. 231932; Sez. 1, n. 28581 del 26/6/2008, Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 14823 del 3/2/2009, Fusco, Rv. 243737) - dal momento che la norma in oggetto è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze (o provvedimenti) già tutti divenuti definitivi, imponendo al giudice che deve applicarli di individuare quello più favorevole al reo, e non all'eventuale conflitto tra un provvedimento definitivo ed uno non divenuto ancora tale, come ricorre nell'odierno caso concreto, conflitto che trova soluzione nella diversa regola posta dall'art. 649 codice di rito.4. L'annullamento dell'ordinanza oggi impugnata, peraltro, non determina alcun sacrificio del diritto di difesa del condannato posto che la litispendenza dei due diversi procedimenti di esecuzione non era dipesa dall'iniziativa della pubblica accusa, come si presuppone in tema di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ma dalla stessa istanza della difesa che aveva scelto di non attendere l'esaurirsi del primo, limitandosi ad avanzare una nuova istanza relativa alle medesime condanne. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 6 aprile