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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1986

Cassazione n. 04693/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute responsabili del reato di tentato furto.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle imputate, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità.

I ricorsi sono inammissibili.

Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione,?? 1 ( congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere esty, sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute responsabili del reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle imputate, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione,?? 1 ( congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere esty, sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris