CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICCI 2/4, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1072/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 16/03/2022 R.G.N. 2989/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13615/2022Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia qui impugnata,ha respinto – per quanto ancora in questa sede rilevi – il motivodi gravame proposto dalle eredi di [OSCURATO:PERSONA], indicate inepigrafe, nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 2/4 diNapoli, avverso la sentenza del locale Tribunale che avevanegato il diritto del dante causa, quale portiere dello stabile,alla corresponsione della indennità prevista dall’art. 6 CCNL peri dipendenti da proprietari di fabbricati del 30 giugno 1988.2. La Corte, in estrema sintesi, ha premesso che le doglianzeoggetto di gravame attenevano al mancato riconoscimento diindennità contrattuali, «che scaturiscono dall’autonomiacollettiva e non integrano il cd. minimo costituzionale dellaretribuzione».Ha quindi ritenuto che la disposizione contrattuale in contesariguardasse l’ipotesi del condominio con due o più stabili,mentre risultava pacifico che il Condominio si componesse di ununico stabile con due ingressi non comunicanti.3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso leeredi con quattro motivi; ha resistito con controricorso ilCondominio intimato.La parte ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo laseguente sintesi.Numero registro generale 13615/20221.1. Il primo deduce: «Violazione e/o falsa applicazione degli Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026artt. 1362 e 1365 c.c. in relazione all’art. 6, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]D,a ta pubblicazione 27/04/2026per i dipendenti da proprietari di fabbricati [art.360 n.3.c.p.c.]»; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe esclusoerroneamente «l’applicazione estensiva dell’art.6, CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla fattispecie oggetto di causa, laddove ciò èinvece possibile ai sensi dell’art. 1365 c.c. quando il caso nonespressamente contemplato dalle parti è ragionevolmenteassimilabile a quello regolato».1.2. Il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i dipendenti daproprietari di fabbricati, e degli artt. 1362, 1363 e 1365 c. c.[art.360 n.3. c.p.c.]». Si sostiene che la Corte abbia violato «icanoni di ermeneutica contrattuale poiché lo scopo della normaè essenzialmente quello di compensare adeguatamente la piùgravosa modalità di svolgimento dei servizi di portierato,consistente nel controllo di due stabili con ingressi noncomunicanti che ricorre anche nel caso del Ferraro, ossia di ununico fabbricato dotato di due ingressi non comunicanti».1.3. Il terzo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell’art. 6, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i dipendenti da proprietari difabbricati, e degli artt. 1362, 1363 e 1365 c. c. [art.360 n.3.c.p.c.]». Si eccepisce che la Corte napoletana «per escludere ilricorso all’interpretazione estensiva, afferma altresì che laprevisione nel CCNL del 25.5.1992 di uno specifico compensoper il portiere che presta servizio in un unico stabile con piùingressi non comunicanti è la prova che nel CCNL del 1988 nonsi era voluta disciplinare tale ipotesi. Tale assunto viola i canonidi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1365c.c. poiché, essendo le due fattispecie assimilabili, per le partisociali non vi era alcuna plausibile ragione per negareNumero registro generale 13615/2022l’integrazione retributiva nel 1988 ed accordarla invece nel Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/20261992. Al contrario la condotta tenuta dalle parti sociaDlia ta pubblicazione 27/04/2026contraenti nel 1992, rilevante ex art. 1362 c.c., privilegial’interpretazione estensiva della norma pattizia del 1988 (art.6,comma 2), che non contiene un’elencazione esaustiva di tuttele possibili situazioni logistiche in cui il portiere è chiamato asvolgere i propri compiti».1.4. Il quarto motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36, Cost.; dell’art. 2099 c.c.; degli artt.6,13, 32, 33, 36, 40, CCNL 30.6.1988, per i dipendenti daproprietari di fabbricati; dell’art.432 c.p.c. [art.360 n.3.c.p.c.]». Si lamenta che la Corte di Appello avrebbe negato «lapossibilità di esprimere un giudizio sull’adeguatezza dellaretribuzione poiché il lavoratore avrebbe invocato l’omesso dipagamento di indennità contrattuali che scaturisconodall’autonomia collettiva e non integrano il c.d. minimocostituzionale».2. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamentein quanto sollecitano, sotto vari profili, l’interpretazione di unanorma di un contatto collettivo nazionale su cui questa Cortepuò esercitare un sindacato diretto.2.1. Invero, opera il principio di diritto, oramai consolidato,secondo cui: «La denuncia di violazione o di falsa applicazionedei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quelladelle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede dilegittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. esegg.) come criterio interpretativo diretto e non come canoneesterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità dellaNumero registro generale 13615/2022motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026della doglianza, di una specifica indicazione delle normDea ta pubblicazione 27/04/2026asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti» (in origine: Cass. n.6335/2014; successive conf.: Cass. n. 18946/2014; Cass. n.13265/2018; Cass. n. 26618/2019; Cass. n. 9583/2021; Cass.n. 36654/2022).Con l’ulteriore conseguenza che la traslazione, dal fatto aldiritto, operata in ragione dell’introduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionalidi lavoro, non solo incide sulle modalità attraverso cui puòessere formulata la censura, ma conforma il tipo di sindacatoche dovrà essere svolto dal giudice di legittimità: se non èindispensabile la prospettazione di parte dei canoni ermeneuticiasseritamente violati per ammettere la doglianza,corrispettivamente è sufficiente che si ponga questionedell’interpretazione di una disciplina collettiva nazionale perquella che si esercita per gli errori in punto di diritto (in termini:Cass. n. 26738/2014).Limitatamente a questo ambito risulta, pertanto, superataquella lunga tradizione giurisprudenziale per la qualel’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, anche di livellonazionale, integrava un accertamento di fatto e, alla stregua diogni indagine di una volontà negoziale, era riservato al giudicedi merito ed era censurabile in sede di legittimità solamentenell’ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362Numero registro generale 13615/2022c.c. ss. (tra molte: Cass. n. 7039/2001; Cass. n. 9024/2003; Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026Cass. n. 22102/2009). Data pubblicazione 27/04/20262.2. Questa Corte, quindi, con la latitudine di sindacato orarichiamato, avalla il risultato esegetico della disciplina di fontecollettiva fornita dalla sentenza impugnata per le seguentiragioni.L’art. 6, commi 2 e 3, del CCNL del 30.6.1988 in esame prevedela corresponsione di una indennità nella misura del 30% dellapaga conglobata secondo la seguente previsione, rubricata«Portiere adibito a più stabili»:«Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o piùstabili di spettanza di uno o più datori di lavoro purché aventiun unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da ununico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto altrattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di ununico stabile. Il portiere può, altresì, prestare servizio in duestabili con ingressi non comunicanti fra loro, purché il secondostabile non superi i 100 vani catastali. In tal caso, il portiere hadiritto all’intero trattamento normativo ed economico previstodal presente Contratto per il solo stabile dove egli ha l’alloggio,mentre per il servizio prestato nell’altro stabile ha diritto ad uncompenso pari al trenta per cento del salario conglobato ed alleintere indennità relative al secondo stabile, con l’esclusionedella indennità di scala mobile e salvo il trattamento di migliorfavore».Dal punto di vista letterale, inevitabile base di partenza di ognidisposizione indica inequivocamente la volontà delle partisociali di riconoscere il compenso aggiuntivo del 30% al soloportiere che renda la sua prestazione su più stabili, che è ilNumero registro generale 13615/2022presupposto indispensabile per l’applicazione della norma, Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026come compendiato anche dalla rubrica. Data pubblicazione 27/04/2026La disposizione si occupa degli ingressi ma solo per consentirel’erogazione al portiere dello stesso trattamento economicoprevisto come se lo stabile fosse uno, purché il presidio degliingressi sia unico; diversamente, con due o più stabili coningressi non comunicanti fra loro l’adibizione sarà possibile solose il secondo stabile non superi una certa dimensione e, in talcaso, sarà dovuto il compenso aggiuntivo.Tale compenso del 30% non può essere esteso all’ipotesidiversa dell’unico stabile con ingressi non comunicanti, attesoche la ratio della disposizione in esame è quella di compensarecon una indennità aggiuntiva il portiere che presta servizio perpiù stabili e non per più ingressi, avuto evidentemente riguardoal maggiore aggravio lavorativo derivante dalla pluralità distabili; poiché l’ipotesi diversa dell’unico stabile con ingressinon comunicanti era certamente nota agli agenti contrattuali,evidentemente le parti sociali hanno inteso limitare il compensoin questione all’ambito esplicitamente contemplato, per cui ogniulteriore estensione sarebbe contraria alla «comune intenzionedelle parti».L’esegesi accolta risulta confermata, ai sensi dell’art. 1362,comma 2, c.c., proprio dal loro comportamento complessivo«anche posteriore alla conclusione del contratto». Infatti, nelCCNL del 25.5.1992 per i dipendenti da proprietari di fabbricatinon solo risulta specificamente regolata l’ipotesi del servizioprestato in un unico stabile con più ingressi, non comunicantifra loro e non sorvegliabili da un unico posto, ma il compensoaggiuntivo per il secondo ingresso è stabilito nella misura del10% del salario minimo conglobato, quindi sensibilmenteNumero registro generale 13615/2022inferiore al 30% previsto per la pluralità di stabili nel contratto Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026collettivo precedente. Data pubblicazione 27/04/2026Diversamente argomentando rispetto all’interpretazione quipreferita si dovrebbe irragionevolmente ritenere che il portiereadibito ad un unico stabile con ingressi non comunicanti, nellavigenza del contratto collettivo del 1988, aveva diritto ad uncompenso aggiuntivo del 30%, mentre, con il successivocontratto collettivo del 1992, le parti sociali lo avrebbero ridottoal 10%.3. Il quarto motivo è infondato in quanto la sentenza impugnatasul punto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.Infatti, la garanzia offerta dall’art. 36 Cost. non può rapportarsia tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono aformare il trattamento economico stabilito dalla disciplinacollettiva, ma deve valutare solo quelli che costituiscono il cd.minimo costituzionale, con esclusione delle vocispecificatamente contrattuali (tra le altre: Cass. n. 1756/2021;Cass. n. 12624/2020).Dal principio discende l’esclusione dal trattamento minimo exart. 36 Cost. di tutte quelle voci che non facciano parte dellaretribuzione base, la corresponsione delle quali non puòritenersi doverosa in applicazione del principio costituzionaledella giusta retribuzione, ma può essere ricondottaesclusivamente agli obblighi assunti dai soggetti che hannoreciprocamente accettato l’applicazione del contratto collettivo(Cass. n. 12528/1998; Cass. n. 10465/2000; Cass. n.6878/2002; Cass. n. 7353/2004).Quanto alla individuazione degli elementi retributivi cheparametricamente contribuiscono a determinare il cd. minimocostituzionale la giurisprudenza normalmente riconosce lapaga-base, l’indennità di contingenza e la tredicesima mensilità(per tutte: Cass., Sez. Un., n. 2183), escludendo comNpuemnerso ir egistro generale 13615/2022Numero sezionale 529/2026aggiuntivi collegati a particolari caratteristiche della prestNaumzeioron die ra ccolta generale 11284/2026o a particolari qualità personali del lavoratore (cfr. Cass. nD.a ta pubblicazione 27/04/202614830/2012; Cass. n. 27138/2013).Inoltre, considerata l’indicazione fornita dalla Cortecostituzionale (Corte cost. n. 164/1994; Corte cost. n.470/2002; Corte cost. n. 120/2012), il giudice deve valutare sesussista l’asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza dellaretribuzione prendendo in considerazione l’importo globaledella retribuzione effettivamente percepita e non già isolatecomponenti della stessa (cfr. Cass. n. 5139/2005; Cass. n.162/2009; Cass. n. 1717/2011; Cass. n. 12624/2020; Cass. n.20216/2022).4. Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono lasoccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generalinella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàN uamtetroo r egistro generale 13615/2022Numero sezionale 529/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamNumeenrot doi ,ra ccolta generale 11284/2026da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributDoa ta pubblicazione 27/04/2026unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 13615/2022Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 11284/2026Data pubblicazione 27/04/2026