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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 34155/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERNO, in persona del Ministro e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO n. 21034/2023depositato il 23/01/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Il giudice di pace di Palermo ha respinto il ricorso della odiernaricorrente avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di PalermoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025in data 26 ottobre 2023, rilevando che la domanda di protezioneinternazionale da lei presentata, durante il trattenimento, è stata rigettatadalla Commissione territoriale in data 30 novembre 2023 e non è stataallegata alcuna prova documentale in ordine al paventato pericolo diessere esposta a trattamenti inumani e degradanti; ha rilevato altresì chel'interessata ha precedenti penali e in particolare una condanna a setteanni e sei mesi per i delitti di cui agli articoli 601 e 602 c.p.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessataaffidandosi a tre motivi.

L’Avvocatura dello Stato non tempestivamentecostituita ha presentato istanza di partecipazione alla discussione orale.Con ordinanza del 7 marzo 2025 il Collegio ha rimesso la causa allapubblica udienza.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scrittae parte ricorrente ha depositato memoria.Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il Procuratore generaleha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento delsecondo; il procuratore della parte ricorrente ha chiesto l'accoglimentodel ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 edell’art. 2697 c.c.

La ricorrente deduce di essere stata vittima di tratta eper questa ragione nel 2014 lo Stato le ha riconosciuto un permesso disoggiorno ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 286/1998 (TUI); assume di esseretuttora esposta a rischio e di avere presentato, in data 7 novembre2023, durante il trattenimento conseguente al provvedimento diespulsione, la domanda di asilo.

Deduce che il giudice di pace ha rilevatoche questa richiesta è stata respinta dalla Commissione territoriale in data30 novembre 2023, ma il relativo provvedimento è stato notificato adessa ricorrente soltanto in data 12 febbraio 2024, cioè dopo ilprovvedimento reso dal giudice di pace, ed è stato tempestivamenteOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impugnato innanzi al Tribunale di Roma, che in via cautelare ne hasospeso l’efficacia con fissazione dell’udienza di merito al 4 febbraio 2025.Rileva che in ragione di questa pendenza processuale ella è in attopersona non espellibile.

Nella memoria depositata in data 25 ottobre 2025a difesa della ricorrente rileva che vi è un elemento decisivo che escludel’esistenza di qualunque interesse dello Stato a che la precedenteespulsione rimanga valida, sia pur ineseguibile, dal momento che il D.L.20/2023 ha riscritto il comma 4 dell’art. 32 d.lgs. 25/2008, disponendoche «La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), delpresente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligoper il richiedente di lasciare il territorio nazionale» e di conseguenza ladecisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto direingresso che «tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento diespulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 28».2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. l’ omesso esame della situazione personale dellaricorrente e della situazione in Nigeria, nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5 comma 6 e dell’art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs.286/1998.

La ricorrente deduce avere allegato e documentato i rischi checorrerebbe in caso di rientro nel Paese di origine e che ostano al suorimpatrio.

Rileva che con il ricorso introduttivo era stata allegata edocumentata la sua condizione di vittima di tratta depositando tutta ladocumentazione dalla quale si evince che già nel 2014 aveva avuto unpermesso di soggiorno ex art. 18 TUI, che poi non gli era stato rinnovatoin quanto era stato arrestata; inoltre, deduce di avere successivamenteproposto domanda di protezione internazionale, essendo ancora espostaai relativi rischi.Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/20253.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360nn. 3 e 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 286/1998.La ricorrente evidenzia che il giudice di pace di Palermo non ha tenuto inconsiderazione la circostanza – allegata nel ricorso di primo grado - cheprecedentemente alla sua carcerazione la stessa soggiornavaregolarmente sul territorio dello Stato ed è stata espulsa senza darle iltempo di regolarizzare la sua posizione.4.- Il primo motivo del ricorso è fondato nei termini di cui appresso.Il ricorso è basato, in primo luogo, sul rilievo che la ricorrente hapresentato domanda di protezione internazionale dopo essere stataraggiunta dal decreto di espulsione e che l'efficacia esecutiva delprovvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale è statosospeso dal Tribunale di Roma.

Avrebbe quindi errato il giudice di pace adare rilievo solo al provvedimento negativo della Commissione territoriale,senza considerare che esso non era definitivo e quindi a non esaminarela circostanza che ella è, in pendenza del giudizio per il riconoscimentodella protezione internazionale, persona non espellibile, avendo peraltro ilTribunale di Roma successivamente sospeso l’efficacia esecutiva delprovvedimento di diniego.

In memoria si aggiunge un ulteriore argomentoe cioè che sarebbe superfluo mantenere in vita il decreto di espulsioneposto che per effetto della riforma operata dal cd. decreto Cutro (D.L. 10marzo 2023, n. 20, applicabile a far data dal 5 maggio 2023, data dientrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023) la decisione dellaCommissione territoriale reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrioe del divieto di reingresso, che tiene luogo del decreto di espulsione.L’argomento però, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non èdecisivo: in primo luogo perché non è dato sapere se, in concreto, nelladecisione della Commissione territoriale che riguarda il caso di specie siastata inserita l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, e in ogni caso perchéOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025è la parte stessa ad affermare che la efficacia esecutiva di detta decisioneè stata sospesa, mentre nessuna informazione è stata data sull’esito delgiudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, pur se è ormai trascorsa ladata dell’udienza di merito.4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che in tema diimmigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionaledello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione delmedesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità,restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudicedi pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda,pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 5437 del 27/02/2020; Cass. n.26633 del 15/09/2023).Con queste ordinanze e segnatamente con la n. 5437/2020, si èprecisato in che termini opera la affermazione, resa da precedenti arrestidi questa Corte, che il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto dirimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la suadomanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissionedel decreto di espulsione (Cass. n. 19819 del 26/07/2018).

Si èosservato, con la citata ordinanza n. 5437/2020, che la giurisprudenzadella Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione di una domandadi asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrioabbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione che fosse stataprecedentemente adottata e che la legislazione nazionale in conformitàalla direttiva europea prevede che il soggetto espulso possa continuare aessere trattenuto quando ha presentato una domanda successiva alprovvedimento di espulsione che appare strumentale.

Si è ancheosservato che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda,ottiene un autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà peròdi produrre i suoi effetti con la pronuncia su tale domanda, salvo quantoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art. 35 -bis,comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 25/2008.

Sulla scorta di questeconsiderazioni si è affermato che in simili casi il giudice di pace non puòpronunciare l’annullamento del decreto di espulsione e che il procedimentodi opposizione può comunque concludersi poiché che lo stranieropotrebbe -nel caso in cui l'amministrazione tenti di portare ugualmente aesecuzione il decreto- promuovere un'autonoma azione di accertamentooppure opporsi in sede di convalida del provvedimento diaccompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del 15/09/2023).5.- [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio secondo ilquale nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dellostraniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione dettodecreto non è colpito da sopravvenuta invalidità restandone soltantosospesa l'efficacia, ma ritiene necessarie talune precisazioni.5.1.- In primo luogo si osserva che il thema decidendum delgiudizio di opposizione al decreto di espulsione non è limitato alla validitàdell'atto amministrativo ma riguarda anche – e in primo luogo- il dirittosoggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionalequalora ricorra una causa di non espellibilità.

Sin dal 2011 infatti si èaffermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'istituto del divietodi espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, primo comma delD.lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in sede di opposizionealla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo,prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o atrattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese diorigine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitariaa carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersinuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualoratale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass. n. 3898del 17/02/2011; in termini Cass. n. 21716 del 08/07/2022).

E’ cosìOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025progressivamente divenuto pacifico che in sede di giudizio di opposizionealla espulsione il giudice di pace sia tenuto a pronunciarsi sullasussistenza dei divieti di espulsione anche qualora si tratti di divietotemporaneo (ex multis: Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075del 22/07/2024; Cass. n. 16079 del 16/06/2025).5.2.- Il richiedente asilo ha diritto di permanenza (temporanea)sul territorio nazionale (art 7 D.lgs. 25/2008, art 9 Direttiva UE 2013/32)pur quando si tratti di richiedente asilo cd. secondario, vale a dire coluiche ha presentato la domanda dopo un provvedimento di espulsione orespingimento.

La possibile strumentalità della domanda di asilopresentata da soggetto già attinto da decreto di espulsione consente diderogare alla procedura ordinaria, e di trattare la causa con la cd.procedura accelerata (art. 28–bis D.lgs. 25/2008) ma non di derogare alprincipio di non refoulement, fintanto che la Commissione territoriale nonrespinga la domanda e in pendenza dei termini per impugnare la decisione(Cass. n. 13891 del 22/05/2019; Cass. n. 16581 del 20/06/2025),nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora ilricorso avverso la decisione della Commissione territoriale sia impugnatocon effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.lgs.25/2008).

E’ solida nella giurisprudenza di questa Corte la affermazioneche in siffatti casi resta sospesa l'efficacia del decreto di espulsione (la giàcitata Cass. 5437/2020 nonché Cass. n. 26633 del 15/09/2023; Cass. n.13151 del 18/05/2025), nel senso che l’allontanamento non è eseguibile.5.3.- La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea,opportunamente richiamata dal Procuratore generale, afferma che ildiritto del richiedente asilo di non essere espulso e il dovere dello Stato diespellere gli irregolari sono contemperati e bilanciati come segue: a) coluiche abbia presentato una domanda di protezione non può essereconsiderato irregolare, ai fini dell'espulsione, sino a che non sia conclusala relativa procedura (Corte giust.

UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025534/11); b) il richiedente protezione, sebbene non possa essere espulso,può nondimeno essere trattenuto negli appositi centri, quando loimpongano esigenze cautelari da valutare caso per caso (Corte giust.

UE,30.5.2013, Arslan, in causa C534/11); c) la proposizione di una domandadi protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da unprovvedimento di espulsione non comporta la caducazione di quest'ultimoprovvedimento, ma solo la sua ineseguibità sino a quando la proceduravolta al riconoscimento della protezione non sia conclusa (Corte giust.

UE,15.2.2016 J.N., in causa C-601/15); d) se la domanda di protezione siastata rigettata, il decreto di espulsione riacquista l'efficaciatemporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderàesattamente dal punto in cui la domanda di protezione l'aveva interrotta(Corte giust.

UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15).6.- Deve però verificarsi se consentire al giudice di pace diconcludere il giudizio (anche nella pendenza del termine per impugnare ladecisione della Commissione, come qui avvenuto) rimettendo a uneventuale successivo momento la opposizione all’allontanamento coattivo,ove l’amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità,costituisca una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendo contodel suo diritto ad un ricorso effettivo.6.1.- Lo straniero che nel giudizio di opposizione alla espulsionealleghi e dimostri di aver presentato (dopo il provvedimento diespulsione stesso) domanda di asilo, deduce, in sostanza, di non essereespellibile sia per la pendenza del giudizio di protezione ma anche, inradice, per una causa di cui si è chiesto il formale accertamento dopo ildecreto prefettizio, ma che non necessariamente è sopravvenuta ad esso,anzi di regola – e come in questo caso- viene dedotta come preesistenteal provvedimento amministrativo.Il diritto di asilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge almaturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essereOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese diorigine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge pereffetto della domanda giudiziale.

Il provvedimento giudiziale non ècostitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando ilmomento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando essosussiste.

Analogamente, il divieto di respingimento è posto a tutela didiritti fondamentali della persona, legati a presupposti oggettivi e aeventi che di regola sono preesistenti al decreto di espulsione.

Le ragionidel divieto di respingimento possono essere le medesime poste afondamento della richiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che puòessere considerata non espellibile, ricorrendone i presupposti, anche lapersona non ammissibile alla protezione internazionale, ad esempioquando ricorra una causa di esclusione (artt. 10- 16 D.lgs. 251/20027)ma al tempo stesso il rischio di trattamenti disumani e degradanti nelpaese di origine.

La cognizione sui divieti di respingimento è più ampiadella cognizione sul diritto alla protezione internazionale, poiché averediritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria costituisce unaragione di non respingimento, ma non l'unica.

Il giudice della espulsionepuò decidere incidenter tantum se sussistano quelle ragioni checostituiscono al tempo stesso divieti di respingimento e presupposti dellaprotezione internazionale, tranne nel caso in cui della cognizione sul dirittoalla protezione internazionale sia stato investito il giudice competenteperché in tal caso il giudice di pace dovrà attenersi, sul punto, alladecisione del primo, pur restando libero di valutare se sussistano divieti direspingimento diversi dal diritto (negato dal giudice competente) allaprotezione internazionale.

In definitiva, nel giudizio innanzi al giudice dipace vengono in rilievo due interessi giustapposti: l’interesse dello Statoad allontanare rapidamente lo straniero irregolare e l’interesse dellostraniero a che vengano verificate le ragioni impeditive alla espulsione.

Ilriconoscimento della protezione internazionale costituisce un fattoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impeditivo all’esercizio del diritto -dovere dello Stato di allontanare dalsuo territorio lo straniero.6.2.- Il giudice di pace, nel giudizio di opposizione al decreto diespulsione, non può fare a meno di valutare se la cause di nonespellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione aquali eventi sono maturate; ed in tal senso invero si esprime anche ilProcuratore generale il quale ritiene che, nel caso che ci occupa, il giudicedi pace avrebbe dovuto valutare autonomamente le condizioni dellaricorrente e in particolare se ella corra effettivamente il rischio di essereesposta ad un trattamento inumano e degradante nel suo paese di origine,considerando anche che era stata disposta la revoca del trattenimento inconsiderazione delle ritenute speciali condizioni di vulnerabilità dellaricorrente in quanto vittima di tratta.6.2.- Tuttavia, nel caso di specie, la causa di non respingimentodedotta dalla ricorrente si fonda in primo luogo sulla pendenza delprocedimento per il riconoscimento della protezione internazionale,domanda respinta invero dalla Commissione territoriale, ma conprovvedimento la cui efficacia sospensiva è stata sospesa dal Tribunale.Questo caso merita particolare attenzione, perché la sospensiva accordatadal Tribunale inficia la precedente valutazione di strumentalità e quindidi manifesta infondatezza della domanda proposta dal richiedente asilosecondario, poiché è stato positivamente apprezzato il fumus dellapretesa dal giudice competente a pronunciarsi su di essa.

Inoltre, essaimpedisce la esecuzione della espulsione fintanto che il Tribunale non sipronuncia, sicché il cittadino straniero ha diritto (temporaneo) di restaresul suolo nazionale.7.- In questo particolare caso il giudice di pace non puòpronunciarsi autonomamente in via incidentale sui presupposti dellaprotezione, poiché la questione è stata devoluta al giudice che ha lacognizione piena e diretta sulla questione e che già ne ha apprezzato ilOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025fumus; al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decretoprefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devonoessere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente lepersone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale.7.1.- La sentenza della Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causaC‑601/15 PPU) si esprime molto chiaramente al riguardo.In primo luogo, in detta sentenza si ribadisce che in simili casisussiste il diritto dello straniero di rimanere nello Stato membro, a titolodell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e che può esserecomunque disposto nei suoi confronti il trattenimento (sul punto, quantoalla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del 16/12/2024).Inoltre, ha affermato che questa «interruzione» della procedura dirimpatrio, conseguente alla presentazione della domanda di asilo, nondeve compromettere la celerità della procedura stessa, cosa cheavverrebbe imponendo alla amministrazione di riprenderla non già dallafase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio.

Si veda ad esempio ilpar. 75 laddove si osserva che « in ogni caso, l’effetto utile della direttiva2008/115 richiede che una procedura avviata in forza della menzionatadirettiva, nell’ambito della quale una decisione di rimpatrio,eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata, possaessere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momentodel rigetto in primo grado della domanda stessa. [OSCURATO:PERSONA] membri sonoinfatti tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivoperseguito dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politicaefficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cuisoggiorno sia irregolare (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑61/11 PPU,EU:C:2011:268, punto 59)» ed ancora si veda il par. 80 ove si afferma«pertanto, come constatato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, unaprocedura avviata in forza della direttiva 2008/115, nell’ambito della qualeOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divietod’ingresso, è stata adottata, deve essere ripresa alla fase in cui è statainterrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezioneinternazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domandastessa, cosicché siffatta procedura è sempre «in corso» ai sensidell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, dellaCEDU».7.2.- Il giudice di pace non può quindi annullare il decreto diespulsione per il fatto che è stata presentata, successivamente a dettodecreto, domanda di protezione internazionale, ma, prendendo atto chela espulsione è temporaneamente non eseguibile, deve consentire che laprocedura possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta inconseguenza del deposito della domanda, onde non compromettere lacelerità dei rimpatri.

Per perseguire questa finalità non è necessarioconcludere la procedura con un provvedimento di rigetto prima che lacausa di «interruzione» (recte: di temporanea ineseguibilità delprovvedimento) venga meno; è sufficiente lasciare la procedura «incorso» e riprenderla, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità,dal punto in cui si era arrestata.Diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- siutilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto delricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della UnioneEuropea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di unacondizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudicediverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa.Inoltre, come correttamente rileva la difesa, concludendo il giudiziocon una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbedefinitivo, creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivodella domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso unaOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta la piena validità edefficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effettiscaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quelcittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento delgiudice dell’asilo che abbia sospeso l’efficacia esecutiva del rigetto delladomanda di protezione internazionale.8.- A parere del Collegio, il giusto contemperamento tra i dirittifondamentali dello straniero, che vanno riconosciuti anche se egli èirregolarmente presente sul territorio (art. 2 D.lgs. n. 286/1998), e ildiritto dello Stato alla celere conclusione delle procedure diallontanamento, possono essere assicurati facendo ricorso al dovere dicooperazione istruttoria, cui non si sottrae il giudice della espulsione, eagli strumenti propri del giudizio civile, tra i quali – ricorrendone ipresupposti- la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., oppure anchela fissazione di nuova udienza per integrazione istruttoria, che consentonodi attendere l’esito dell’altro giudizio in corso.8.1.- Il giudice di pace, a fronte della allegazione e prova dellapresentazione (successiva) di una domanda di protezione internazionale ètenuto ad attività istruttoria per verificare quale sia la decisione dellaCommissione territoriale, che non può considerare definitiva se primanon sono scaduti i termini per la impugnazione; fino a quel momentol’espulsione è ineseguibile.

Se il provvedimento della Commissione èimpugnato innanzi al Tribunale competente con effetto sospensivo, si ha lacontemporanea pendenza di due procedimenti, in cui sono -quantomenoparzialmente- sovrapponibili il thema decidendum, nonché il temaprobatorio.

Il giudice di pace dovrà allora valutare se sussista tra i dueprocedimenti un rapporto di pregiudizialità ove la pronuncia sullaprotezione internazionale sia idonea a realizzare una modificazionegiuridica, determinante per la decisione della controversia dipendente eidonea a spiegare effetti vincolanti, suscettibile di definire, in tutto od inOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass. 21794/2013),ed in ogni caso adempiere al dovere di cooperazione istruttoria acquisendoagli atti la decisione finale del Tribunale.

Se la protezione vienericonosciuta, viene confermato il diritto a restare sul territorio nazionaleprovvisoriamente accordato dalla sospensiva; se la protezione vienenegata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo ove ricorranoragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale.Con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell’interesse dello Statoad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, nonè sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degliaccertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di unadomanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto,un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resadal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale.

Econ l’ulteriore precisazione che questo Collegio è ben consapevole deiprecedenti di questa Corte (Cass. n. 22367/2007; Cass. n. 20886/2010)che hanno escluso il rapporto di pregiudizialità, ma ciò nel contesto di unalegislazione diversa e sul presupposto che il giudice fosse tenuto solo a«controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di leggeche ne impongono l'emanazione», con riferimento al divieto per il giudiceinvestito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione di renderealcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento amministrativo cheabbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero neabbia negato il rinnovo poiché tale sindacato spetta al giudiceamministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo unantecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. sez. un.n. 22221 del 2006).

Nel caso che ci riguarda, invece, stiamo discutendonon già della legittimità di un provvedimento amministrativo, ma di undiritto e cioè della sussistenza di un divieto di respingimento sul quale ilOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025giudice di pace è tenuto a pronunciarsi (si vedano Cass. n. 3898/2011;Cass. n. 9762/2019; Cass. n. 21716/ 2022).8.2.- Pertanto, in un caso come quello che ci riguarda, il giudice dipace deve prendere atto che il provvedimento di espulsione continua anon essere eseguibile e che pende davanti all’autorità giudiziariacompetente una controversia sovrapponibile, almeno in parte, aquella innanzi a lui pendente.

Il giudice di pace deve necessariamentepronunciarsi sulla sussistenza di divieti di respingimento ma non puòfarlo finché non è concluso il giudizio innanzi al Tribunale, sia perché conla sua conclusione viene meno la causa di temporanea non espellibilitàlegata al diritto di restare sul territorio dello Stato durante la pendenzadella domanda di protezione (a effetto sospensivo), sia perché con ladecisione di merito si definisce in tutto o in parte, come sopra si è detto, iltema del dibattito del giudizio innanzi a lui pendente.8.3.- Questa soluzione non solo è compatibile e coerente con lagiurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente diriprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta(recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda diprotezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è ancherispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza deldiritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione allaespulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori eautonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazitemporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontieraquestioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche lavalidità delle ragioni della espulsione.9.- In sintesi, può enunciarsi il seguente principio di diritto:In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezioneinternazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto diespulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità,Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che ilgiudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, qualedecisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente.Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale vengaproposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensionedella sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attendernel’esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia delprovvedimento espulsivo.

Nella prosecuzione del processo, una voltaconcluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domandadi protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistonocause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunalenell’ambito della sua cognizione.10.- Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a questoprincipio perché non ha verificato se la decisione della Commissioneterritoriale, che pure ha posto a fondamento del suo provvedimento,fosse divenuta definitiva, e non ha di conseguenza tenuto conto del fattoche il Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la predettadecisione, ne aveva sospeso l’efficacia esecutiva.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudicedi pace in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato ilprovvedimento impugnato perché proceda ad un nuovo esame attenendosial principio sopra enunciato.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.

P.Q.MAccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa ilprovvedimento impugnato e rinvia giudice di pace di Palermo, in personadi magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimentoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anchedel giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.Il Consigliere est.

Il PresidenteRITA ELVIRA A. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERNO, in persona del Ministro e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO n. 21034/2023depositato il 23/01/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Il giudice di pace di Palermo ha respinto il ricorso della odiernaricorrente avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di PalermoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025in data 26 ottobre 2023, rilevando che la domanda di protezioneinternazionale da lei presentata, durante il trattenimento, è stata rigettatadalla Commissione territoriale in data 30 novembre 2023 e non è stataallegata alcuna prova documentale in ordine al paventato pericolo diessere esposta a trattamenti inumani e degradanti; ha rilevato altresì chel'interessata ha precedenti penali e in particolare una condanna a setteanni e sei mesi per i delitti di cui agli articoli 601 e 602 c.p.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessataaffidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato non tempestivamentecostituita ha presentato istanza di partecipazione alla discussione orale.Con ordinanza del 7 marzo 2025 il Collegio ha rimesso la causa allapubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scrittae parte ricorrente ha depositato memoria.Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il Procuratore generaleha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento delsecondo; il procuratore della parte ricorrente ha chiesto l'accoglimentodel ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 edell’art. 2697 c.c. La ricorrente deduce di essere stata vittima di tratta eper questa ragione nel 2014 lo Stato le ha riconosciuto un permesso disoggiorno ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 286/1998 (TUI); assume di esseretuttora esposta a rischio e di avere presentato, in data 7 novembre2023, durante il trattenimento conseguente al provvedimento diespulsione, la domanda di asilo. Deduce che il giudice di pace ha rilevatoche questa richiesta è stata respinta dalla Commissione territoriale in data30 novembre 2023, ma il relativo provvedimento è stato notificato adessa ricorrente soltanto in data 12 febbraio 2024, cioè dopo ilprovvedimento reso dal giudice di pace, ed è stato tempestivamenteOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impugnato innanzi al Tribunale di Roma, che in via cautelare ne hasospeso l’efficacia con fissazione dell’udienza di merito al 4 febbraio 2025.Rileva che in ragione di questa pendenza processuale ella è in attopersona non espellibile. Nella memoria depositata in data 25 ottobre 2025a difesa della ricorrente rileva che vi è un elemento decisivo che escludel’esistenza di qualunque interesse dello Stato a che la precedenteespulsione rimanga valida, sia pur ineseguibile, dal momento che il D.L.20/2023 ha riscritto il comma 4 dell’art. 32 d.lgs. 25/2008, disponendoche «La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), delpresente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligoper il richiedente di lasciare il territorio nazionale» e di conseguenza ladecisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto direingresso che «tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento diespulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 28».2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. l’ omesso esame della situazione personale dellaricorrente e della situazione in Nigeria, nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5 comma 6 e dell’art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs.286/1998. La ricorrente deduce avere allegato e documentato i rischi checorrerebbe in caso di rientro nel Paese di origine e che ostano al suorimpatrio. Rileva che con il ricorso introduttivo era stata allegata edocumentata la sua condizione di vittima di tratta depositando tutta ladocumentazione dalla quale si evince che già nel 2014 aveva avuto unpermesso di soggiorno ex art. 18 TUI, che poi non gli era stato rinnovatoin quanto era stato arrestata; inoltre, deduce di avere successivamenteproposto domanda di protezione internazionale, essendo ancora espostaai relativi rischi.Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/20253.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360nn. 3 e 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 286/1998.La ricorrente evidenzia che il giudice di pace di Palermo non ha tenuto inconsiderazione la circostanza – allegata nel ricorso di primo grado - cheprecedentemente alla sua carcerazione la stessa soggiornavaregolarmente sul territorio dello Stato ed è stata espulsa senza darle iltempo di regolarizzare la sua posizione.4.- Il primo motivo del ricorso è fondato nei termini di cui appresso.Il ricorso è basato, in primo luogo, sul rilievo che la ricorrente hapresentato domanda di protezione internazionale dopo essere stataraggiunta dal decreto di espulsione e che l'efficacia esecutiva delprovvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale è statosospeso dal Tribunale di Roma. Avrebbe quindi errato il giudice di pace adare rilievo solo al provvedimento negativo della Commissione territoriale,senza considerare che esso non era definitivo e quindi a non esaminarela circostanza che ella è, in pendenza del giudizio per il riconoscimentodella protezione internazionale, persona non espellibile, avendo peraltro ilTribunale di Roma successivamente sospeso l’efficacia esecutiva delprovvedimento di diniego. In memoria si aggiunge un ulteriore argomentoe cioè che sarebbe superfluo mantenere in vita il decreto di espulsioneposto che per effetto della riforma operata dal cd. decreto Cutro (D.L. 10marzo 2023, n. 20, applicabile a far data dal 5 maggio 2023, data dientrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023) la decisione dellaCommissione territoriale reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrioe del divieto di reingresso, che tiene luogo del decreto di espulsione.L’argomento però, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non èdecisivo: in primo luogo perché non è dato sapere se, in concreto, nelladecisione della Commissione territoriale che riguarda il caso di specie siastata inserita l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, e in ogni caso perchéOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025è la parte stessa ad affermare che la efficacia esecutiva di detta decisioneè stata sospesa, mentre nessuna informazione è stata data sull’esito delgiudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, pur se è ormai trascorsa ladata dell’udienza di merito.4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che in tema diimmigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionaledello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione delmedesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità,restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudicedi pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda,pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 5437 del 27/02/2020; Cass. n.26633 del 15/09/2023).Con queste ordinanze e segnatamente con la n. 5437/2020, si èprecisato in che termini opera la affermazione, resa da precedenti arrestidi questa Corte, che il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto dirimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la suadomanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissionedel decreto di espulsione (Cass. n. 19819 del 26/07/2018). Si èosservato, con la citata ordinanza n. 5437/2020, che la giurisprudenzadella Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione di una domandadi asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrioabbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione che fosse stataprecedentemente adottata e che la legislazione nazionale in conformitàalla direttiva europea prevede che il soggetto espulso possa continuare aessere trattenuto quando ha presentato una domanda successiva alprovvedimento di espulsione che appare strumentale. Si è ancheosservato che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda,ottiene un autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà peròdi produrre i suoi effetti con la pronuncia su tale domanda, salvo quantoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art. 35 -bis,comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 25/2008. Sulla scorta di questeconsiderazioni si è affermato che in simili casi il giudice di pace non puòpronunciare l’annullamento del decreto di espulsione e che il procedimentodi opposizione può comunque concludersi poiché che lo stranieropotrebbe -nel caso in cui l'amministrazione tenti di portare ugualmente aesecuzione il decreto- promuovere un'autonoma azione di accertamentooppure opporsi in sede di convalida del provvedimento diaccompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del 15/09/2023).5.- [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio secondo ilquale nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dellostraniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione dettodecreto non è colpito da sopravvenuta invalidità restandone soltantosospesa l'efficacia, ma ritiene necessarie talune precisazioni.5.1.- In primo luogo si osserva che il thema decidendum delgiudizio di opposizione al decreto di espulsione non è limitato alla validitàdell'atto amministrativo ma riguarda anche – e in primo luogo- il dirittosoggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionalequalora ricorra una causa di non espellibilità. Sin dal 2011 infatti si èaffermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'istituto del divietodi espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, primo comma delD.lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in sede di opposizionealla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo,prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o atrattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese diorigine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitariaa carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersinuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualoratale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass. n. 3898del 17/02/2011; in termini Cass. n. 21716 del 08/07/2022). E’ cosìOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025progressivamente divenuto pacifico che in sede di giudizio di opposizionealla espulsione il giudice di pace sia tenuto a pronunciarsi sullasussistenza dei divieti di espulsione anche qualora si tratti di divietotemporaneo (ex multis: Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075del 22/07/2024; Cass. n. 16079 del 16/06/2025).5.2.- Il richiedente asilo ha diritto di permanenza (temporanea)sul territorio nazionale (art 7 D.lgs. 25/2008, art 9 Direttiva UE 2013/32)pur quando si tratti di richiedente asilo cd. secondario, vale a dire coluiche ha presentato la domanda dopo un provvedimento di espulsione orespingimento. La possibile strumentalità della domanda di asilopresentata da soggetto già attinto da decreto di espulsione consente diderogare alla procedura ordinaria, e di trattare la causa con la cd.procedura accelerata (art. 28–bis D.lgs. 25/2008) ma non di derogare alprincipio di non refoulement, fintanto che la Commissione territoriale nonrespinga la domanda e in pendenza dei termini per impugnare la decisione(Cass. n. 13891 del 22/05/2019; Cass. n. 16581 del 20/06/2025),nonché, eventualmente, fino alla decisione del Tribunale qualora ilricorso avverso la decisione della Commissione territoriale sia impugnatocon effetto sospensivo (in virtù di provvedimento ex art. 35-bis D.lgs.25/2008). E’ solida nella giurisprudenza di questa Corte la affermazioneche in siffatti casi resta sospesa l'efficacia del decreto di espulsione (la giàcitata Cass. 5437/2020 nonché Cass. n. 26633 del 15/09/2023; Cass. n.13151 del 18/05/2025), nel senso che l’allontanamento non è eseguibile.5.3.- La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea,opportunamente richiamata dal Procuratore generale, afferma che ildiritto del richiedente asilo di non essere espulso e il dovere dello Stato diespellere gli irregolari sono contemperati e bilanciati come segue: a) coluiche abbia presentato una domanda di protezione non può essereconsiderato irregolare, ai fini dell'espulsione, sino a che non sia conclusala relativa procedura (Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025534/11); b) il richiedente protezione, sebbene non possa essere espulso,può nondimeno essere trattenuto negli appositi centri, quando loimpongano esigenze cautelari da valutare caso per caso (Corte giust. UE,30.5.2013, Arslan, in causa C534/11); c) la proposizione di una domandadi protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da unprovvedimento di espulsione non comporta la caducazione di quest'ultimoprovvedimento, ma solo la sua ineseguibità sino a quando la proceduravolta al riconoscimento della protezione non sia conclusa (Corte giust. UE,15.2.2016 J.N., in causa C-601/15); d) se la domanda di protezione siastata rigettata, il decreto di espulsione riacquista l'efficaciatemporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderàesattamente dal punto in cui la domanda di protezione l'aveva interrotta(Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15).6.- Deve però verificarsi se consentire al giudice di pace diconcludere il giudizio (anche nella pendenza del termine per impugnare ladecisione della Commissione, come qui avvenuto) rimettendo a uneventuale successivo momento la opposizione all’allontanamento coattivo,ove l’amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità,costituisca una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendo contodel suo diritto ad un ricorso effettivo.6.1.- Lo straniero che nel giudizio di opposizione alla espulsionealleghi e dimostri di aver presentato (dopo il provvedimento diespulsione stesso) domanda di asilo, deduce, in sostanza, di non essereespellibile sia per la pendenza del giudizio di protezione ma anche, inradice, per una causa di cui si è chiesto il formale accertamento dopo ildecreto prefettizio, ma che non necessariamente è sopravvenuta ad esso,anzi di regola – e come in questo caso- viene dedotta come preesistenteal provvedimento amministrativo.Il diritto di asilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge almaturare dei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essereOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025legato ad eventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese diorigine, oppure ad eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge pereffetto della domanda giudiziale. Il provvedimento giudiziale non ècostitutivo del diritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando ilmomento in cui è sorto il bisogno di protezione e fino a quando essosussiste. Analogamente, il divieto di respingimento è posto a tutela didiritti fondamentali della persona, legati a presupposti oggettivi e aeventi che di regola sono preesistenti al decreto di espulsione. Le ragionidel divieto di respingimento possono essere le medesime poste afondamento della richiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che puòessere considerata non espellibile, ricorrendone i presupposti, anche lapersona non ammissibile alla protezione internazionale, ad esempioquando ricorra una causa di esclusione (artt. 10- 16 D.lgs. 251/20027)ma al tempo stesso il rischio di trattamenti disumani e degradanti nelpaese di origine. La cognizione sui divieti di respingimento è più ampiadella cognizione sul diritto alla protezione internazionale, poiché averediritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria costituisce unaragione di non respingimento, ma non l'unica. Il giudice della espulsionepuò decidere incidenter tantum se sussistano quelle ragioni checostituiscono al tempo stesso divieti di respingimento e presupposti dellaprotezione internazionale, tranne nel caso in cui della cognizione sul dirittoalla protezione internazionale sia stato investito il giudice competenteperché in tal caso il giudice di pace dovrà attenersi, sul punto, alladecisione del primo, pur restando libero di valutare se sussistano divieti direspingimento diversi dal diritto (negato dal giudice competente) allaprotezione internazionale. In definitiva, nel giudizio innanzi al giudice dipace vengono in rilievo due interessi giustapposti: l’interesse dello Statoad allontanare rapidamente lo straniero irregolare e l’interesse dellostraniero a che vengano verificate le ragioni impeditive alla espulsione. Ilriconoscimento della protezione internazionale costituisce un fattoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impeditivo all’esercizio del diritto -dovere dello Stato di allontanare dalsuo territorio lo straniero.6.2.- Il giudice di pace, nel giudizio di opposizione al decreto diespulsione, non può fare a meno di valutare se la cause di nonespellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione aquali eventi sono maturate; ed in tal senso invero si esprime anche ilProcuratore generale il quale ritiene che, nel caso che ci occupa, il giudicedi pace avrebbe dovuto valutare autonomamente le condizioni dellaricorrente e in particolare se ella corra effettivamente il rischio di essereesposta ad un trattamento inumano e degradante nel suo paese di origine,considerando anche che era stata disposta la revoca del trattenimento inconsiderazione delle ritenute speciali condizioni di vulnerabilità dellaricorrente in quanto vittima di tratta.6.2.- Tuttavia, nel caso di specie, la causa di non respingimentodedotta dalla ricorrente si fonda in primo luogo sulla pendenza delprocedimento per il riconoscimento della protezione internazionale,domanda respinta invero dalla Commissione territoriale, ma conprovvedimento la cui efficacia sospensiva è stata sospesa dal Tribunale.Questo caso merita particolare attenzione, perché la sospensiva accordatadal Tribunale inficia la precedente valutazione di strumentalità e quindidi manifesta infondatezza della domanda proposta dal richiedente asilosecondario, poiché è stato positivamente apprezzato il fumus dellapretesa dal giudice competente a pronunciarsi su di essa. Inoltre, essaimpedisce la esecuzione della espulsione fintanto che il Tribunale non sipronuncia, sicché il cittadino straniero ha diritto (temporaneo) di restaresul suolo nazionale.7.- In questo particolare caso il giudice di pace non puòpronunciarsi autonomamente in via incidentale sui presupposti dellaprotezione, poiché la questione è stata devoluta al giudice che ha lacognizione piena e diretta sulla questione e che già ne ha apprezzato ilOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025fumus; al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decretoprefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devonoessere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente lepersone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale.7.1.- La sentenza della Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causaC‑601/15 PPU) si esprime molto chiaramente al riguardo.In primo luogo, in detta sentenza si ribadisce che in simili casisussiste il diritto dello straniero di rimanere nello Stato membro, a titolodell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e che può esserecomunque disposto nei suoi confronti il trattenimento (sul punto, quantoalla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del 16/12/2024).Inoltre, ha affermato che questa «interruzione» della procedura dirimpatrio, conseguente alla presentazione della domanda di asilo, nondeve compromettere la celerità della procedura stessa, cosa cheavverrebbe imponendo alla amministrazione di riprenderla non già dallafase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio. Si veda ad esempio ilpar. 75 laddove si osserva che « in ogni caso, l’effetto utile della direttiva2008/115 richiede che una procedura avviata in forza della menzionatadirettiva, nell’ambito della quale una decisione di rimpatrio,eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata, possaessere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momentodel rigetto in primo grado della domanda stessa. [OSCURATO:PERSONA] membri sonoinfatti tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivoperseguito dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politicaefficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cuisoggiorno sia irregolare (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑61/11 PPU,EU:C:2011:268, punto 59)» ed ancora si veda il par. 80 ove si afferma«pertanto, come constatato ai punti 75 e 76 della presente sentenza, unaprocedura avviata in forza della direttiva 2008/115, nell’ambito della qualeOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divietod’ingresso, è stata adottata, deve essere ripresa alla fase in cui è statainterrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezioneinternazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domandastessa, cosicché siffatta procedura è sempre «in corso» ai sensidell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase, dellaCEDU».7.2.- Il giudice di pace non può quindi annullare il decreto diespulsione per il fatto che è stata presentata, successivamente a dettodecreto, domanda di protezione internazionale, ma, prendendo atto chela espulsione è temporaneamente non eseguibile, deve consentire che laprocedura possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta inconseguenza del deposito della domanda, onde non compromettere lacelerità dei rimpatri. Per perseguire questa finalità non è necessarioconcludere la procedura con un provvedimento di rigetto prima che lacausa di «interruzione» (recte: di temporanea ineseguibilità delprovvedimento) venga meno; è sufficiente lasciare la procedura «incorso» e riprenderla, una volta venuta meno la causa di non eseguibilità,dal punto in cui si era arrestata.Diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- siutilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto delricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della UnioneEuropea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di unacondizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudicediverso da quello chiamato a pronunciarsi di essa.Inoltre, come correttamente rileva la difesa, concludendo il giudiziocon una pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbedefinitivo, creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivodella domanda di protezione internazionale, ed in ogni caso unaOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025antinomia, poiché il rigetto della opposizione attesta la piena validità edefficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto agli effettiscaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica di quelcittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento delgiudice dell’asilo che abbia sospeso l’efficacia esecutiva del rigetto delladomanda di protezione internazionale.8.- A parere del Collegio, il giusto contemperamento tra i dirittifondamentali dello straniero, che vanno riconosciuti anche se egli èirregolarmente presente sul territorio (art. 2 D.lgs. n. 286/1998), e ildiritto dello Stato alla celere conclusione delle procedure diallontanamento, possono essere assicurati facendo ricorso al dovere dicooperazione istruttoria, cui non si sottrae il giudice della espulsione, eagli strumenti propri del giudizio civile, tra i quali – ricorrendone ipresupposti- la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., oppure anchela fissazione di nuova udienza per integrazione istruttoria, che consentonodi attendere l’esito dell’altro giudizio in corso.8.1.- Il giudice di pace, a fronte della allegazione e prova dellapresentazione (successiva) di una domanda di protezione internazionale ètenuto ad attività istruttoria per verificare quale sia la decisione dellaCommissione territoriale, che non può considerare definitiva se primanon sono scaduti i termini per la impugnazione; fino a quel momentol’espulsione è ineseguibile. Se il provvedimento della Commissione èimpugnato innanzi al Tribunale competente con effetto sospensivo, si ha lacontemporanea pendenza di due procedimenti, in cui sono -quantomenoparzialmente- sovrapponibili il thema decidendum, nonché il temaprobatorio. Il giudice di pace dovrà allora valutare se sussista tra i dueprocedimenti un rapporto di pregiudizialità ove la pronuncia sullaprotezione internazionale sia idonea a realizzare una modificazionegiuridica, determinante per la decisione della controversia dipendente eidonea a spiegare effetti vincolanti, suscettibile di definire, in tutto od inOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass. 21794/2013),ed in ogni caso adempiere al dovere di cooperazione istruttoria acquisendoagli atti la decisione finale del Tribunale. Se la protezione vienericonosciuta, viene confermato il diritto a restare sul territorio nazionaleprovvisoriamente accordato dalla sospensiva; se la protezione vienenegata il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo ove ricorranoragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale.Con la precisazione che, dovendosi tenere conto dell’interesse dello Statoad un veloce allontanamento dal territorio dello straniero irregolare, nonè sufficiente il mero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degliaccertamenti istruttori in astratto, configurabili anche nel caso di unadomanda manifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto,un positivo apprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resadal Tribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale. Econ l’ulteriore precisazione che questo Collegio è ben consapevole deiprecedenti di questa Corte (Cass. n. 22367/2007; Cass. n. 20886/2010)che hanno escluso il rapporto di pregiudizialità, ma ciò nel contesto di unalegislazione diversa e sul presupposto che il giudice fosse tenuto solo a«controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di leggeche ne impongono l'emanazione», con riferimento al divieto per il giudiceinvestito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione di renderealcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento amministrativo cheabbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero neabbia negato il rinnovo poiché tale sindacato spetta al giudiceamministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo unantecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. sez. un.n. 22221 del 2006). Nel caso che ci riguarda, invece, stiamo discutendonon già della legittimità di un provvedimento amministrativo, ma di undiritto e cioè della sussistenza di un divieto di respingimento sul quale ilOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025giudice di pace è tenuto a pronunciarsi (si vedano Cass. n. 3898/2011;Cass. n. 9762/2019; Cass. n. 21716/ 2022).8.2.- Pertanto, in un caso come quello che ci riguarda, il giudice dipace deve prendere atto che il provvedimento di espulsione continua anon essere eseguibile e che pende davanti all’autorità giudiziariacompetente una controversia sovrapponibile, almeno in parte, aquella innanzi a lui pendente. Il giudice di pace deve necessariamentepronunciarsi sulla sussistenza di divieti di respingimento ma non puòfarlo finché non è concluso il giudizio innanzi al Tribunale, sia perché conla sua conclusione viene meno la causa di temporanea non espellibilitàlegata al diritto di restare sul territorio dello Stato durante la pendenzadella domanda di protezione (a effetto sospensivo), sia perché con ladecisione di merito si definisce in tutto o in parte, come sopra si è detto, iltema del dibattito del giudizio innanzi a lui pendente.8.3.- Questa soluzione non solo è compatibile e coerente con lagiurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente diriprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta(recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda diprotezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è ancherispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza deldiritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione allaespulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori eautonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazitemporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontieraquestioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche lavalidità delle ragioni della espulsione.9.- In sintesi, può enunciarsi il seguente principio di diritto:In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezioneinternazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto diespulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità,Oscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che ilgiudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, qualedecisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente.Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale vengaproposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensionedella sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attendernel’esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia delprovvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una voltaconcluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domandadi protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistonocause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunalenell’ambito della sua cognizione.10.- Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a questoprincipio perché non ha verificato se la decisione della Commissioneterritoriale, che pure ha posto a fondamento del suo provvedimento,fosse divenuta definitiva, e non ha di conseguenza tenuto conto del fattoche il Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la predettadecisione, ne aveva sospeso l’efficacia esecutiva.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudicedi pace in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato ilprovvedimento impugnato perché proceda ad un nuovo esame attenendosial principio sopra enunciato.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003. P.Q.MAccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa ilprovvedimento impugnato e rinvia giudice di pace di Palermo, in personadi magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimentoOscuramento disposto Numero registro generale 6955/2024Numero sezionale 3718/2025Numero di raccolta generale 34155/2025Data pubblicazione 26/12/2025impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anchedel giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.Il Consigliere est. Il PresidenteRITA ELVIRA A. [OSCURATO:PERSONA]
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