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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22210/2026

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!Numero registro generale 6663/2026Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 22210/2026Data pubblicazione 29/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6663/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6663/2026Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 22210/2026Data pubblicazione 29/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6663/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano