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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1988

Cassazione n. 28086/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e ha, di conseguenza, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella forma tentata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata, nella quale si da atto del rinvenimento del dispositivo oggetto di furto, sul quale l'imputato esercitava, quindi, la piena signoria prima dell'arresto); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e ha, di conseguenza, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella forma tentata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata, nella quale si da atto del rinvenimento del dispositivo oggetto di furto, sul quale l'imputato esercitava, quindi, la piena signoria prima dell'arresto); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28086/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris