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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30263/2026

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a [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in data 12/11/2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condotta descritta in rubrica.

Avverso tale sentenza di condanna proponevano appello sia il difensore dell'imputato sia la Procura generale presso la Corte d'appello.

La difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per insufficienza di prova e, con il secondo motivo, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo, in ulteriore subordine, chiedeva la riduzionedella pena, l'esclusione della recidiva ovvero il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, con concessione della sospensione condizionale; con il quarto motivo, in ultima istanza, chiedeva la restituzione della somma sequestrata.

L'appello del Procuratore generale era invece articolato in un unico motivo, con il quale si chiedeva la riforma della sentenza e la conseguente dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 73, commi primo e quarto, del d.P.R. citato, attesa l'impossibilità di qualificare il fatto come di lieve entità in ragione del quantitativo complessivo, della varietà delle sostanze stupefacenti e dei proventi, tutti indicatori di un traffico significativo.

La Corte d'appello di Bari, in data 20/06/2024, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 73, commi primo e quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, unificati dal vincolo della continuazione; escludeva, altresì, l'ipotesi lieve e la particolare tenuità del fatto.

Accoglieva peraltro parzialmente l'appello dell'imputato, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; confermava nel resto la sentenza di primo grado, disponendo il dissequestro e la restituzione all'imputato del denaro sequestrato.

Avverso la pronuncia di secondo grado il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazne di legge in relazione all'art. 73, commi primo, quarto e quinto, del 9179-7-k, stupefacenti, per avere la Corte ritenuto ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto la pluralità e il quantitativo di stupefacenti, nonché censurando la motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità in ordine al giudizio di responsabilità.

Con sentenza del 20 giugno 2025, la Terza Sezione penale di questa Corte disponeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica, avendo la Corte d'appello negato la sussistenza del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. citato sulla base della sola diversa tipologia delle sostanze, con argomentazione erronea alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 51063 del 2018.

La Corte d'appello, in data 09/01/2026, quale giudice del rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato nella decisione rescindente, confermava la qualificazione del fatto operata dal primo giudice nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 e, confermate le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 6.667 di multa.

22. Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, articolando le seguenti doglianze.

3. Con il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa valutazione in punto di particolare tenuità del fatto.

La Corte avrebbe giustificato l'omessa pronuncia ritenendo che la questione relativa all'art. 131-bis cod. pen. fosse coperta da giudicato, sul rilievo che l'annullamento disposto dalla Suprema Corte aveva inciso esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto e che, pertanto, gli ulteriori temi devoluti dalla difesa avverso la sentenza di primo grado fossero ormai coperti dal giudicato.

La difesa contesta tale assunto, deducendo che, a fronte della riqualificazione in peius operata dalla Corte d'appello, poi annullata, risultava preclusa ex lege una valutazione in termini di particolare tenuità; valutazione che sarebbe stata invece possibile a seguito della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma quinto, trattandosi, peraltro, di questione non nuova né estranea al devolutum originario, essendo stata introdotta con l'atto di appello e risultando intrinsecamente connessa al tema della complessiva rivalutazione del fatto.

4. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., deducendo che la Corte territoriale, a fronte di una pena base prossima al massimo edittale, avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e carente.

5. Con il terzo motivo deduce l'illegalità della pena, assumendo che la Corte abbia individuato, nel calcolo, una pena pecuniaria base eccedente il limite massimo previsto per la fattispecie applicata, con conseguente vizio dell'intero procedimento di commisurazione, sebbene la pena inflitta in concreto rientri nei limiti legali.

6. Con il quarto motivo lamenta il vizio di violazione di legge, deducendo che la Corte d'appello ha erroneamente omesso di procedere a una nuova valutazione della diminuzione di pena correlata al riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo tale profilo coperto da giudicato.

Più correttamente, ad avviso della difesa, la Corte avrebbe dovuto ricalibrare la riduzione in relazione alle attenuanti generiche alla luce della riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui al comma quinto. [OSCURATO:PERSONA]

31. Il primo motivo è fondato e va accolto.

La questione concernente la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non è stata esaminata dalla Corte d'appello nella decisione impugnata in quanto ritenuta assorbita dal riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualificazione che, in ragione della sua gravità, preclude in radice l'applicabilità del predetto istituto.

Tuttavia, la stessa Corte territoriale, investita del giudizio di rinvio, una volta proceduto alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma quinto del medesimo art. 73, era tenuta - in forza del vincolo conformativo derivante dall'annullamento con rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. e nei limiti segnati dalla decisione rescindente - a procedere alla verifica della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., venendo meno l'originaria preclusione.

L'omessa valutazione sul punto integra, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, in quanto si traduce nella mancata considerazione di una questione rilevante ai fini della decisione, specificamente devoluta al giudice del rinvio e non più preclusa alla luce dell'intervenuta riqualificazione del fatto.

2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte d'appello ha determinato la pena partendo da una multa pari a euro 15.000, importo che risulta eccedente il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fissato in euro

10.329. La pena pecuniaria individuata dal giudice di merito si pone, infatti, in evidente violazione del limite legale massimo stabilito per la fattispecie in esame, con conseguente illegittimità della determinazione sanzionatoria, che deve necessariamente essere ricondotta entro i parametri edittali previsti dalla norma incriminatrice.

3. Anche il quarto motivo merita accoglimento.

La Corte territoriale ha escluso di dover procedere a una nuova valutazione della diminuzione di pena connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il relativo profilo coperto dal giudicato progressivo, perché non specificamente devoluto con i precedenti motivi di ricorso per cassazione né espressamente attinto dalla pronuncia di annullamento.

Tale motivazione non è, tuttavia, condivisibile.

La nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, conseguente alla sussunzione del4 Jfatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, imponeva al giudice del rinvio di motivare sulle ragioni per le quali la diminuente per le attenuanti generiche dovesse essere riconosciuta in misura non massima, non potendo essere automaticamente riprodotto il precedente criterio quantitativo.

L'omessa esplicitazione di tali ragioni determina una carenza motivazionale che comporta, anche su questo punto, l'annullamento con rinvio.

4. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] G. i Liberati ta2m,gtik Deposilua in Cancelleria I 2026 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in data 12/11/2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condotta descritta in rubrica. Avverso tale sentenza di condanna proponevano appello sia il difensore dell'imputato sia la Procura generale presso la Corte d'appello. La difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per insufficienza di prova e, con il secondo motivo, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo, in ulteriore subordine, chiedeva la riduzionedella pena, l'esclusione della recidiva ovvero il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, con concessione della sospensione condizionale; con il quarto motivo, in ultima istanza, chiedeva la restituzione della somma sequestrata. L'appello del Procuratore generale era invece articolato in un unico motivo, con il quale si chiedeva la riforma della sentenza e la conseguente dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 73, commi primo e quarto, del d.P.R. citato, attesa l'impossibilità di qualificare il fatto come di lieve entità in ragione del quantitativo complessivo, della varietà delle sostanze stupefacenti e dei proventi, tutti indicatori di un traffico significativo. La Corte d'appello di Bari, in data 20/06/2024, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 73, commi primo e quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, unificati dal vincolo della continuazione; escludeva, altresì, l'ipotesi lieve e la particolare tenuità del fatto. Accoglieva peraltro parzialmente l'appello dell'imputato, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; confermava nel resto la sentenza di primo grado, disponendo il dissequestro e la restituzione all'imputato del denaro sequestrato. Avverso la pronuncia di secondo grado il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazne di legge in relazione all'art. 73, commi primo, quarto e quinto, del 9179-7-k, stupefacenti, per avere la Corte ritenuto ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto la pluralità e il quantitativo di stupefacenti, nonché censurando la motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità in ordine al giudizio di responsabilità. Con sentenza del 20 giugno 2025, la Terza Sezione penale di questa Corte disponeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica, avendo la Corte d'appello negato la sussistenza del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. citato sulla base della sola diversa tipologia delle sostanze, con argomentazione erronea alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 51063 del 2018. La Corte d'appello, in data 09/01/2026, quale giudice del rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato nella decisione rescindente, confermava la qualificazione del fatto operata dal primo giudice nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 e, confermate le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 6.667 di multa. 22. Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, articolando le seguenti doglianze. 3. Con il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa valutazione in punto di particolare tenuità del fatto. La Corte avrebbe giustificato l'omessa pronuncia ritenendo che la questione relativa all'art. 131-bis cod. pen. fosse coperta da giudicato, sul rilievo che l'annullamento disposto dalla Suprema Corte aveva inciso esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto e che, pertanto, gli ulteriori temi devoluti dalla difesa avverso la sentenza di primo grado fossero ormai coperti dal giudicato. La difesa contesta tale assunto, deducendo che, a fronte della riqualificazione in peius operata dalla Corte d'appello, poi annullata, risultava preclusa ex lege una valutazione in termini di particolare tenuità; valutazione che sarebbe stata invece possibile a seguito della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma quinto, trattandosi, peraltro, di questione non nuova né estranea al devolutum originario, essendo stata introdotta con l'atto di appello e risultando intrinsecamente connessa al tema della complessiva rivalutazione del fatto. 4. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., deducendo che la Corte territoriale, a fronte di una pena base prossima al massimo edittale, avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e carente. 5. Con il terzo motivo deduce l'illegalità della pena, assumendo che la Corte abbia individuato, nel calcolo, una pena pecuniaria base eccedente il limite massimo previsto per la fattispecie applicata, con conseguente vizio dell'intero procedimento di commisurazione, sebbene la pena inflitta in concreto rientri nei limiti legali. 6. Con il quarto motivo lamenta il vizio di violazione di legge, deducendo che la Corte d'appello ha erroneamente omesso di procedere a una nuova valutazione della diminuzione di pena correlata al riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo tale profilo coperto da giudicato. Più correttamente, ad avviso della difesa, la Corte avrebbe dovuto ricalibrare la riduzione in relazione alle attenuanti generiche alla luce della riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui al comma quinto. [OSCURATO:PERSONA] 31. Il primo motivo è fondato e va accolto. La questione concernente la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non è stata esaminata dalla Corte d'appello nella decisione impugnata in quanto ritenuta assorbita dal riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualificazione che, in ragione della sua gravità, preclude in radice l'applicabilità del predetto istituto. Tuttavia, la stessa Corte territoriale, investita del giudizio di rinvio, una volta proceduto alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma quinto del medesimo art. 73, era tenuta - in forza del vincolo conformativo derivante dall'annullamento con rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. e nei limiti segnati dalla decisione rescindente - a procedere alla verifica della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen., venendo meno l'originaria preclusione. L'omessa valutazione sul punto integra, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, in quanto si traduce nella mancata considerazione di una questione rilevante ai fini della decisione, specificamente devoluta al giudice del rinvio e non più preclusa alla luce dell'intervenuta riqualificazione del fatto. 2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e meritano accoglimento. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte d'appello ha determinato la pena partendo da una multa pari a euro 15.000, importo che risulta eccedente il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fissato in euro 10.329. La pena pecuniaria individuata dal giudice di merito si pone, infatti, in evidente violazione del limite legale massimo stabilito per la fattispecie in esame, con conseguente illegittimità della determinazione sanzionatoria, che deve necessariamente essere ricondotta entro i parametri edittali previsti dalla norma incriminatrice. 3. Anche il quarto motivo merita accoglimento. La Corte territoriale ha escluso di dover procedere a una nuova valutazione della diminuzione di pena connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il relativo profilo coperto dal giudicato progressivo, perché non specificamente devoluto con i precedenti motivi di ricorso per cassazione né espressamente attinto dalla pronuncia di annullamento. Tale motivazione non è, tuttavia, condivisibile. La nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, conseguente alla sussunzione del4 Jfatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, imponeva al giudice del rinvio di motivare sulle ragioni per le quali la diminuente per le attenuanti generiche dovesse essere riconosciuta in misura non massima, non potendo essere automaticamente riprodotto il precedente criterio quantitativo. L'omessa esplicitazione di tali ragioni determina una carenza motivazionale che comporta, anche su questo punto, l'annullamento con rinvio. 4. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] G. i Liberati ta2m,gtik Deposilua in Cancelleria I 2026 5
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