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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12959/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, il primo che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e il secondo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ritenuto che i suddetti motivi sono altresì manifestamente infondati perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, riconosciuto anche dagli inquirenti in quanto già noto agli stessi per ragioni dell'Ufficio, fondandola su diversi elementi come, ad esempio, l'irrilevanza dell'età orientativamente indicata dalla persona offesa, la perfetta coincidenza della capigliatura del Ciampa con quella dell'uomo ritratto dai filmati di videosorveglianza, la scelta di un abbigliamento strumentale a coprire i numerosi tatuaggi fortemente individualizzanti, lasciando invece scoperto un tatuaggio di tipologia comune e molto diffusa, valorizzando anche il tentativo del ricorrente di inficiare il quadro indiziario indicando un altro soggetto con un tatuaggio similare al proprio, scelta che induce a ritenere il Ciampa sprovvisto di un alibi idoneo a scagionarlo.

Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente e congrua la pena conseguentemente inflittagli, stante la gravità del fatto, la spregiudicatezza con cui è stato commesso e i suoi numerosi precedenti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, il primo che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e il secondo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che i suddetti motivi sono altresì manifestamente infondati perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, riconosciuto anche dagli inquirenti in quanto già noto agli stessi per ragioni dell'Ufficio, fondandola su diversi elementi come, ad esempio, l'irrilevanza dell'età orientativamente indicata dalla persona offesa, la perfetta coincidenza della capigliatura del Ciampa con quella dell'uomo ritratto dai filmati di videosorveglianza, la scelta di un abbigliamento strumentale a coprire i numerosi tatuaggi fortemente individualizzanti, lasciando invece scoperto un tatuaggio di tipologia comune e molto diffusa, valorizzando anche il tentativo del ricorrente di inficiare il quadro indiziario indicando un altro soggetto con un tatuaggio similare al proprio, scelta che induce a ritenere il Ciampa sprovvisto di un alibi idoneo a scagionarlo. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente e congrua la pena conseguentemente inflittagli, stante la gravità del fatto, la spregiudicatezza con cui è stato commesso e i suoi numerosi precedenti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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