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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48925/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati continuati e aggravati di lesioni, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, di cui a consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, al fine della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799);

3. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano l'eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Si richiamano le sentenze Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000). 0(462), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati continuati e aggravati di lesioni, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, è indeducibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, di cui a consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, al fine della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799); 3. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano l'eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Si richiamano le sentenze Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). 0(462), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il