CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria inquello di furto aggravato o di tentata rapina impropria, oltre che riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territorialecon il supporto di pertinenti argomenti giuridici, risulta manifestamente infondatoperché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;che, con riferimento alla riqualificazione in furto aggravato e al requisitodell’immediatezza, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, intema di rapina impropria, l'elemento della immediatezza non può essereinterpretato secondo la sua stretta e rigorosa dizione letterale, ma deve esserecorrelato al concetto di quasi-flagranza richiamato dall'art. 237 cod. proc. pen.,essendo indispensabile che il lasso di tempo intercorso tra la sottrazione e laminaccia (o la violenza) sia caratterizzato da un rapporto psicologico tra il furto ela condotta successiva; non è possibile seguire, quindi, il mero criterio dellaprogressione temporale, essendo doveroso chiarire, proprio nel rispetto delprincipio dell'immediatezza, se sia prospettabile un contesto unitario tra lasottrazione della cosa ed il comportamento minaccioso o violento dei responsabiliindotti a tale manifestazione dalla ferma Determinazione di raggiungere i finiprefissati e, cioè, di assicurarsi il profitto e di conseguire l'impunità (Conf. mass n151318, ed ivi citate); (Sez. 2, n. 7336 del 04/03/1986, Fasolin, Rv. 173382) e,nel caso si specie, la guardia è correttamente intervenuta solo dopo che erachiaro che l’odierno ricorrente non avrebbe pagato;che, con riferimento alla riqualificazione in tentata rapina impropria, laCorte Costituzionale ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposteall’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenzialedell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale,non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima e, in particolare, nellarapina impropria, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia perscelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsil’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione,evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata (CorteCost., sent. n. 45/2023, dep. 31/03/2026);ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità inforxs del quale è stato sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente lasola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021,Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuantedi cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonché della prevalenza delle attenuantigeneriche, risulta manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello hapuntualmente motivato sulle richieste in esame (si veda, in particolare, pag. 5della sentenza impugnata, ove viene evidenziata una violenza di particolaregravità, rendendosi necessaria una valutazione complessiva del pregiudizio, inconsiderazione della natura plurioffensiva del reato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]