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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 17084/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di ottenere l'autorizzazione per il medico prof.

Leone ad accedere presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto al fine di sottoporlo a una visita specialistica.

A ragione della decisione il Giudice ha posto l'avvenuto espletamento, in epoca antecedente, di una perizia in occasione della quale il sanitario di cui si chiedeva l'accesso nell'Istituto di pena aveva interagito con il perito.

2. Avverso l'esposto diniego ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel sLo interesse, ne denuncia l'illegittimità per violazione degli artt. 2, 32 e 27, comma 3, Cost.Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'evidente violazione del diritto alla salute, osservando che - anche sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citati nel ricorso - la richiesta del detenuto di essere sottoposto a una visita specialistica a sue spese rappresenta un diritto e che l'autorizzazione del giudice ha l'esclusiva finalità di delibare se tale iniziativa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali.

Segnala altresì l'irrilevanza della perizia precedentemente espletata, poiché le condizioni del detenuto erano medio tempore peggiorate, ciò che era stato evidenziato nell'istanza, ove di faceva espresso riferimento a «un ricovero ospedaliero e a un calo ponderale involontario».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente, in tema d'impugnabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, va richiamato il principio espresso in sede di legittimità, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui, «In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto reso dal giudice che procede ai sensi dell'art. 11, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, Ajt'kj concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria» (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620).

3. Nel merito, la doglianza prospettata nel ricorso è - come anticipato - all'evidenza fondata.

Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi a quello oggetto di scrutinio (cfr. Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019, Mandolesi, n.m.; Sez. 4, n. 27499 del 25/05/2019, Mandolesi, n.m.; del Sez. Sez.. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, n.m.) ha già avuto modo di osservare che la norma contenuta nell'art. 11, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. per.) (nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e in questa prospettiva giuridica deve essere letta e interpretata L'art. 11, comma 9, Ord. pen. testualmente, recita: «I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado», disposizione questa confermata, ulteriormente disciplinata e sostanzialmente rafforzata dall'art. 17, comma 7, del regolamento penitenziario, d.P.R. n. 239 del 2000, che autorizza financo, a spese dell'interessato, trattamenti medici, terapeutici e chirurgici all'interno degli istituti di pena.

Si evince, dunque, dal dettato letterale di tale disciplina, che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico dì fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni.

Soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma richiede l'autorizzazione del giudice che procede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) e ciò - si è osservato nelle sentenze citate - all'evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma all'esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l'iniziativa dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.

3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento e introduce un sindacato non consentito sulle ragioni dell'effettiva necessità della visita del detenuto da parte di un medico esterno, peraltro trascurando di valutare le deduzioni difensive in punto di peggioramento («ricovero ospedaliero e un calo ponderale involontario») delle condizioni di salute dello stesso nel periodo intercorrente tra l'espletata perizia e la presentazione dell'istanza.

4. Per le ragioni sin qui esposte il provvedimento in esame dev'essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio, ossequiante del suindicato principio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di ottenere l'autorizzazione per il medico prof. Leone ad accedere presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto al fine di sottoporlo a una visita specialistica. A ragione della decisione il Giudice ha posto l'avvenuto espletamento, in epoca antecedente, di una perizia in occasione della quale il sanitario di cui si chiedeva l'accesso nell'Istituto di pena aveva interagito con il perito. 2. Avverso l'esposto diniego ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel sLo interesse, ne denuncia l'illegittimità per violazione degli artt. 2, 32 e 27, comma 3, Cost.Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'evidente violazione del diritto alla salute, osservando che - anche sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citati nel ricorso - la richiesta del detenuto di essere sottoposto a una visita specialistica a sue spese rappresenta un diritto e che l'autorizzazione del giudice ha l'esclusiva finalità di delibare se tale iniziativa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali. Segnala altresì l'irrilevanza della perizia precedentemente espletata, poiché le condizioni del detenuto erano medio tempore peggiorate, ciò che era stato evidenziato nell'istanza, ove di faceva espresso riferimento a «un ricovero ospedaliero e a un calo ponderale involontario». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, in tema d'impugnabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, va richiamato il principio espresso in sede di legittimità, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui, «In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto reso dal giudice che procede ai sensi dell'art. 11, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, Ajt'kj concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria» (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620). 3. Nel merito, la doglianza prospettata nel ricorso è - come anticipato - all'evidenza fondata. Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi a quello oggetto di scrutinio (cfr. Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019, Mandolesi, n.m.; Sez. 4, n. 27499 del 25/05/2019, Mandolesi, n.m.; del Sez. Sez.. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, n.m.) ha già avuto modo di osservare che la norma contenuta nell'art. 11, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. per.) (nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e in questa prospettiva giuridica deve essere letta e interpretata L'art. 11, comma 9, Ord. pen. testualmente, recita: «I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado», disposizione questa confermata, ulteriormente disciplinata e sostanzialmente rafforzata dall'art. 17, comma 7, del regolamento penitenziario, d.P.R. n. 239 del 2000, che autorizza financo, a spese dell'interessato, trattamenti medici, terapeutici e chirurgici all'interno degli istituti di pena. Si evince, dunque, dal dettato letterale di tale disciplina, che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico dì fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni. Soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma richiede l'autorizzazione del giudice che procede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) e ciò - si è osservato nelle sentenze citate - all'evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma all'esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l'iniziativa dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. 3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento e introduce un sindacato non consentito sulle ragioni dell'effettiva necessità della visita del detenuto da parte di un medico esterno, peraltro trascurando di valutare le deduzioni difensive in punto di peggioramento («ricovero ospedaliero e un calo ponderale involontario») delle condizioni di salute dello stesso nel periodo intercorrente tra l'espletata perizia e la presentazione dell'istanza. 4. Per le ragioni sin qui esposte il provvedimento in esame dev'essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio, ossequiante del suindicato principio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. Così deciso i